Min.Salute: COVID-19 – indennità ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità
Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il Decreto 30 novembre 2021 con la definizione dell’importo dell’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonché le modalità di erogazione dell’indennità stessa.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 novembre 2021
Definizione dell’importo dell’indennita’ connessa all’emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita’ in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonche’ modalita’ di erogazione dell’indennita’ stessa.
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»; Visto in particolare l'art. 18-bis del citato decreto-legge n. 41 del 2021 che dispone che «1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita', in servizio alla data del 1° maggio 2021, e' riconosciuta un'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, e' definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresi', le modalita' di erogazione dell'indennita', alla quale si applica l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» e che «2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021.»; Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che dispone che «1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; Visto l'art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni che prevede che «In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attivita' sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario e' autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonche' quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Considerato che l'indennita' di cui al citato art. 18-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 e' remunerata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e che il numero dei lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio alla data del 1° maggio 2021 deve essere certificato dalle regioni/province autonome; Ritenuto pertanto che i lavoratori in somministrazione del comparto sanita' ai quali e' riconosciuta l'indennita' di cui al citato art. 18-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 siano esclusivamente i lavoratori operanti presso le Aziende e gli Enti del SSN; Acquisiti dalle regioni/province autonome i dati certificati in merito ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSR; Decreta: Art. 1 Importo dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' 1. L'importo dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto da riconoscersi una tantum, per il solo anno 2021, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSN, alla quale si applica l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base dei dati certificati dalle regioni/province autonome di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e' pari a 791,76 euro pro capite. 2. Il finanziamento di 8 milioni di euro, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massimo, e' ripartito tra le regioni/province autonome, sulla base dei dati di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella Tabella B allegata al presente decreto.
Art. 2 Modalita' di erogazione dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' 1. Le regioni/province autonome assegnano alle Aziende e agli Enti del SSR (di seguito «soggetti utilizzatori») le risorse per la remunerazione dei lavoratori in somministrazione di cui al presente decreto. 2. I soggetti utilizzatori provvedono a trasferire i relativi importi alle agenzie di somministrazione, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, titolari dei contratti di somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A. 3. Le agenzie di somministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione degli importi di cui al comma 2 erogano a ciascun lavoratore l'indennita' di cui all'art. 1, comma 1. Ciascun lavoratore provvede a rilasciare idonea quietanza comprovante la ricezione dell'indennita' percepita. 4. Le agenzie di somministrazione, entro quindici giorni dall'erogazione dell'importo di cui ai commi 1 e 2, provvedono ad assicurare la rendicontazione ai soggetti utilizzatori delle risorse trasferite. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 2021 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 173
Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico