Min.Salute: contenuti e modalità di trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012, il Decreto 9 luglio 2012, con i contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto contiene i dati della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, che va a modificare l’Allegato 3A del decreto legislativo 81/2008.

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2012

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative  ai
dati aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (12A08194) 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
  Visto, in particolare, l'art. 40 del predetto  decreto  legislativo
n. 81 del 2008 il quale prevede: 
    al comma 1 che entro  il  primo  trimestre  dell'anno  successivo
all'anno   di   riferimento   il   medico    competente    trasmette,
esclusivamente  per  via  telematica,  ai  servizi   competenti   per
territorio le informazioni, elaborate evidenziando le  differenze  di
genere,  relative  ai  dati  aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in
allegato 3B; 
    al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano trasmettono le informazioni di  cui  al  comma  1,  aggregate
dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL; 
    al comma 2-bis che con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti,  secondo  criteri  di
semplicita' e certezza, i contenuti degli  allegati  3A  e  3B  e  le
modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma  1.  Gli
obblighi di redazione e trasmissione relativi  alle  informazioni  di
cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del  decreto
di cui al primo periodo; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma  3,  il
quale ha trasferito  al  Ministero  della  salute,  tra  l'altro,  le
funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della  salute  nei
luoghi di lavoro, gia' attribuite  al  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio
2008, n. 85; 
  Visto il decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  recante:  "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,
n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il  quale  prevede  la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
funzioni all'INAIL sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministero della salute; 
  Considerata la necessita' di individuare, secondo  quanto  previsto
dal predetto art. 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo  n.  81
del 2008, i contenuti degli allegati  3A  e  3B  e  le  modalita'  di
trasmissione dei dati di cui al comma  1  del  citato  art.  40,  nel
rispetto dei criteri di semplicita' e certezza; 
  Acquisita l'Intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano nella seduta del 15  marzo  2012  (Rep.  Atti  n.
64/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' del decreto 
 
  1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti  degli  allegati
3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di  cui  al
comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
                               Art. 2 
 
           Contenuti della cartella sanitaria e di rischio 
 
  1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su
supporto cartaceo che informatico, sono specificati  nell'allegato  I
del presente decreto  recante  la  modifica  dell'  Allegato  3A  del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 
  2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra  richiamato  sono  da
considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria  e  di
rischio. 
  3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento
e della custodia delle informazioni di cui al  periodo  che  precede.
Per la  mancata  fornitura  da  parte  del  datore  di  lavoro  delle
informazioni di propria esclusiva pertinenza non puo' essere imputata
alcuna responsabilita' al medico competente che le abbia richieste. 
                               Art. 3 
 
                Contenuti e modalita' di trasmissione 
           dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori 
 
  1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del  comma
1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,  relative
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori  sottoposti  a
sorveglianza  sanitaria,  sono  specificati  nell'allegato   II   del
presente  decreto,  recante  le  modifiche   dell'allegato   3B   del
richiamato decreto legislativo. 
  2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici,  di
cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente
entro  il  primo   trimestre   dell'anno   successivo   all'anno   di
riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4. 
  3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1  e  2  che  precedono
deve essere effettuata unicamente in via telematica. 
                               Art. 4 
 
            Disposizioni transitorie e entrata in vigore 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  una  valutazione  approfondita  della
rispondenza delle  previsioni  del  presente  decreto  a  criteri  di
semplicita'  e  certezza  nella  raccolta  e   delle   modalita'   di
trasmissione  delle   informazioni,   e'   individuato   un   periodo
transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente
decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. 
  2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di  cui
al  precedente  comma,  il  termine   per   la   trasmissione   delle
informazioni  di  cui  all'allegato   3B,   cosi'   come   modificato
nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013. 
  3. Al termine del periodo  di  sperimentazione  di  cui  precedente
comma, sentite le associazioni  scientifiche  del  settore,  potranno
essere  adottate  con  successivi  decreti  modifiche   relative   ai
contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei
dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1. 
  4. Per la durata del periodo transitorio  di  sperimentazione,  con
riferimento  a  possibili  difficolta'  di  raccolta  e  trasmissione
telematica delle informazioni di cui al  comma  1  dell'art.  40,  la
sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino  al
termine della sperimentazione di cui al comma che precede. 
  5.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  30  giorni  dopo   la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 9 luglio 2012 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Balduzzi         
 Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
         Fornero 

        

 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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