Min.Lavoro: quote stranieri per corsi di formazione professionali e tirocini formativi

MLIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri degli affari esterie quello dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, il Decreto del 25 giugno 2014, con il quale è stato determinato il contingente triennale 2014/2016 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.

In particolare, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

a) 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;

b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento così come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 giugno 2014

Determinazione del contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel
territorio nazionale di cittadini stranieri per la  partecipazione  a
corsi di formazione professionali e tirocini formativi. (14A08465) 

(GU n.254 del 31-10-2014)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  «Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni; 
  Visto in particolare,  l'art.  27,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 286/1998, che, tra  i  casi  particolari  di  ingresso
dall'estero, alla lettera f), prevede  l'ingresso  di  «persone  che,
autorizzate a soggiornare per  motivi  di  formazione  professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero», come modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre  2004,  n.  334,  «Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; 
  Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a),  del  citato
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive
modificazioni, che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in
Italia, per finalita'  formativa,  per  lo  svolgimento  di  tirocini
funzionali  al   completamento   di   un   percorso   di   formazione
professionale; 
  Visto l'art. 44-bis, comma 5, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che  prevede
che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del visto di studio, che intendano frequentare  corsi  di  formazione
professionale, organizzati da enti di formazione  accreditati  ovvero
che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma
9), lettera a),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
394/1999  possono  essere  autorizzati  all'ingresso  nel  territorio
nazionale nei limiti di un contingente annuale; 
  Visto l'art. 9, comma 8, della  legge  9  agosto  2013,  n.  99  di
conversione  del  decreto  legge  28  giugno  2013,  n.  76,  che  ha
modificato la determinazione del contingente da annuale a  triennale,
da emanarsi entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 16 luglio 2013, che, in via transitoria e nel limite delle  quote
stabilite per l'anno 2012, ha determinato il contingente  per  l'anno
2013, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi
a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma  5,  del  decreto
del  Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999   e   successive
modificazioni e, nel numero di  5.000,  gli  ingressi  per  stranieri
chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui  all'art.  40,  comma
9), lettera a),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
394/1999 e successive modificazioni; 
  Considerato che, dal numero  dei  visti  di  ingresso  per  studio,
tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari  esteri,
l'utilizzo  del  contingente  risulta  molto  ridotto  rispetto  alla
disponibilita', con un impiego globale di 9.856 quote su un totale di
80.000 (pari al 12, 3%); 
  Considerato altresi' che si tratta della  prima  programmazione  su
base triennale, che avviene in un contesto di sostanziale  blocco  di
quote di ingresso, e che le tipologie  di  ingresso  considerate,  al
termine del periodo di formazione o tirocinio, sono  convertibili  in
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo  l'  ingresso
di manodopera qualificata,  per  le  eventuali  future  esigenze  del
mercato del lavoro italiano; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive  modificazioni,  reso
nella seduta del 12/06/2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio 2014/2016  il  limite  massimo  di  ingressi  in
Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il
rilascio del visto di studio e' determinato in: 
    a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a
24 mesi, organizzati da enti di  formazione  accreditati  secondo  le
norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del  20
marzo 2008; 
    b) 7.500 unita'  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e
d'orientamento promossi  dai  soggetti  promotori  individuati  dalle
discipline regionali in materia di  tirocini  extracurricolari  e  di
orientamento cosi' come previsto dal decreto  ministeriale  22  marzo
2006, in funzione del completamento  di  un  percorso  di  formazione
professionale. 
  2. Il presente decreto verra' trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo secondo la normativa vigente. 
    Roma, 25 giugno 2014 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                              Mogherini 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro foglio n. 4536 

 

 

 

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