Min. Lavoro: nota 1512/2004 pubblicisti e collaboratori a progetto
Con una nota del 15 dicembre 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana Editore Giornali (FIEG) del 3 maggio 2004 con il quale si chiedeva se i pubblicisti, che sono iscritti all’albo o dei giornalisti, fossero obbligati a stipulare contratti a progetto. Il dicastero del Welfare ha risposto affermando che non c’è l’obbligo di applicare la normativa sul lavoro a progetto e che, conseguentemente, c’è la possibilità di fare riferimento alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative così come previsto dall’art. 61, comma 3, del D.L.vo 276/03.
Contemporaneamente, però, il Ministero del Lavoro ritiene di dover sottolineare che nulla esclude che le parti possano, perseguendo l’obiettivo di elevare reciproche garanzie, concordare la riconduzione dei rapporti in questione alla disciplina delle collaborazioni a progetto. Ovviamente, tale principio può trovare applicazione in tutte quelle ipotesi (altri professionisti iscritti all’albo per l’esercizio delle professioni intellettuali, soggetti che prestano la loro attività per società dilettantistiche affiliate a federazioni del CONI, componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, componenti di collegi e commissioni, pensionati di vecchiaia) previste dall’art. 61, comma 3, del D.L.vo 276/03.
la risposta del Ministero del Lavoro al quesito della FIEG:
“Con riferimento all’art. 61 del dlgs 276/2003 e all’art. 1 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, non sussistendo l’obbligo per i pubblicisti di essere ricondotti alle norme del lavoro a progetto è possibile sia fare riferimento alla previgente disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative sia ricondurre i rapporti di lavoro alla disciplina delle collaborazioni a progetto qualora le parti lo ritengano opportuno“