Min.Lavoro: vittime sfruttamento lavorativo – chi sono e quando hanno diritto al permesso di soggiorno

La Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblica, attraverso il portale governativo Integrazionemigranti.gov.it, una serie di FAQ relative alla disciplina del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro.

 

Viene considerata vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori.

L’articolo 603 bis contiene un elenco non tassativo di indici di sfruttamento  da intendersi come “linee guida” per l’accertamento di situazioni di sfruttamento, quali:

la reiterata violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo; il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro; violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro; e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante del reato:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Se i fatti sono commessi mediante l’uso della violenza o minaccia, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza del presunto reo e si parla di grave sfruttamento lavorativo.

Altri reati a vario titolo collegati allo sfruttamento lavorativo sono: la riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di esseri umani per sfruttamento (lavorativo, sessuale, accattonaggio e prelievo di organi) e l’acquisto e alienazione di schiavi, ai quali fanno riferimento rispettivamente gli articoli 600, 601 e 602  del codice penale.

Quali forme di tutela sono previste dalla legge per le vittime di sfruttamento lavorativo?
L’ordinamento italiano prevede una serie di misure volte a tutelare gli individui che hanno subito un reato di tratta, riduzione in schiavitù o sfruttamento lavorativo, trattandosi di reati caratterizzati da un’evidente violazione dei principali diritti umani e sociali universalmente riconosciuti.
In particolare, il primo strumento da prendere in considerazione è l’art.18 del Dlgs. n. 286/98 (T.U.I), che prevede, nel caso stranieri vittime di tratta o di “situazioni di violenza o di grave sfruttamento” (ovvero reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 cpp) la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali”, nonché l’accesso ai programmi di protezione sociale previsti dallo stesso articolo (vai alle faq dedicate).
Il secondo strumento di tutela, specificamente dedicato alle vittime del reato previsto dall’articolo 603 bis del codice penale, è quello disciplinato dal nuovo articolo 18 ter del TUI, introdotto dal DL 145/24,  convertito in legge con la legge n. 187/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12- quinquies e 12-sexies dell’art. 22 del Testo unico dell’immigrazione. L’articolo. 603-bis c.p. rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, sanziona le condotte che integrano il fenomeno del c.d. caporalato.

Una vittima di sfruttamento lavorativo  presente in Italia, ha diritto ad un permesso di soggiorno?
Si e, a seconda dei casi, si applicano le seguenti disposizioni:
Articolo 18
TU Immigrazione:
–  in caso di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza o grave sfruttamento la persona straniera può chiedere un permesso di soggiorno denominato “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione.
– il permesso può essere richiesto seguendo due modalità: in assenza di denuncia ma previa adesione ad un programma di protezione sociale (percorso sociale) oppure a seguito di denuncia o comunque di avvio di un procedimento penale (percorso giudiziario).
Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia (Per saperne di più vai alle faq dedicate)

Articolo 18 ter TU Immigrazione:
–  in caso di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro che emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603 bis c.p. l’articolo 18 ter prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali – 18 ter” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno  o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Anche ai membri del nucleo familiare della vittima presenti in Italia viene consentito di  sottrarsi alla condizione di vulnerabilità grazie alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
– Il permesso di soggiorno  viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Quali presupposti devono sussistere per ottenere il permessodi soggiorno per sfruttamento lavorativo di cui all’art 18ter?
Condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono: –   l’accertamento di situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603-bis del codice penale. Tali situazioni di sfruttamento lavorativo possono essere segnalate all’autorità giudiziaria o al questore anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tal caso, l’Ispettorato stesso esprime al questore un parere anche in merito all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno;-  collaborazione del lavoratore straniero all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili.

La vittima di sfruttamento lavorativo può ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 18 ter anche senza denunciare gli autori del reato?
Il nuovo articolo 18 ter non richiede, la necessaria denuncia da parte della vittima, ma solo un suo utile contributo nel corso del procedimento penale all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili. Il procedimento penale può quindi instaurarsi sia a seguito di denuncia, querela o esposto presentati direttamentedalla persona straniera vittima di sfruttamento, o dal suo legale rappresentante,  oppure formalizzate da  terzi, sia d’ufficio qualora i fatti emergano nel corso di operazioni di polizia o indagini, oppure di attività ispettive da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La vittima di sfruttamento lavorativo in condizione di soggiorno irregolare può essere perseguita per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato?
No, a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per casi speciali – ex art. 18 ter, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui all’articolo 10 bis del TUI.

Quali sono le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18 ter?
A richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo e per i membri del suo nucleo familiare è direttamente l’autorità giudiziaria competente sul procedimento penale in corso. Se i fatti sono emersi nel corso di attività ispettive e sono stati segnalati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, quest’ultimo, contestualmente alla segnalazione, esprime anche il proprio parere in merito al rilascio del permesso di soggiorno. Il parere reso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, ha un valore autonomo e concorrente rispetto a quello dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto, il questore, sulla base di tale parere, può procedere al rilascio del permesso di soggiorno anche in assenza del parere dell’Autorità Giudiziaria.

Se il parere da parte dell’Autorità Giudiziaria tarda ad arrivare, il lavoratore può direttamente presentare in questura la domanda per il rilascio del permesso e contestualmente chiedere alla Procura della Repubblica di formulare la proposta di parere oppure all’Ispettorato del Lavoro l’emissione del  parere

Dopo l’acquisizione del parere da parte dell’Autorità Giudiziaria o dell’Ispettorato, il cittadino contatta la questura per ottenere un appuntamento per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno. Successivamente il lavoratore sarà convocato presso l’ufficio immigrazione per l’acquisizione delle impronte e della documentazione necessaria al rilascio del titolo. Contestualmente all’istante verrà consegnata la ricevuta della  richiesta del permesso di soggiorno, che attesta la regolare presenza sul territorio dello stesso. Il cittadino straniero sarà contattato dall’ Ufficio, al recapito dallo stesso indicato, al fine di ritirare personalmente il titolo di soggiorno.

E’ necessaria l’idoneità alloggiativa per il rilascio del permesso di soggiorno ex articolo 18  ter TUI?
Analogamente agli altri casi si permesso di soggiorno rilasciati per casi speciali, non è necessario, al fine della richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, presentare il certificato di idoneità alloggiativa.

A cosa dà diritto un permesso di soggiorno “casi speciali” rilasciato ai sensi dell’articolo 18 ter TUI?
Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 ter ha una durata iniziale di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Tale permesso, analogamente a quello previsto per le vittime di tratta, consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione all’anagrafe, ai centri per l’impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

È possibile iniziare a lavorare in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?
Si, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero cui è stata rilasciata dal competente ufficio della questura la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno ex art. 18 ter, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

La ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, dà al richiedente altresì diritto di accedere ai servizi e ai sistemi di accoglienza, beneficiare delle misure di assistenza previste dalla legge, richiedere l’Assegno di inclusione e le altre prestazioni previdenziali eventualmente spettanti, iscriversi al SSN in base al domicilio, frequentare corsi di istruzione, anche professionale, accedere ai servizi dei Centri per l’impiego e alle misure di politica attiva, a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari.
Le stesse regole valgono anche per i membri del nucleo familiare del lavoratore straniero, in quanto, ai sensi del comma 1 dell’art.18-TER TUI, a costoro è riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Quanto dura il permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 18 ter? È possibile rinnovarlo? E convertirlo in altro permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 ter ha una durata iniziale di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il rinnovo deve essere richiesto alla Questura competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora. Ai fini del rinnovo non è richiesto nuovamente il parere dell’Autorità Giudiziaria.
Nelle more dell’emissione del permesso di soggiorno, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio della ricevuta di richiesta, la questura territorialmente competente apporrà un timbro sulla ricevuta che ne rinnova e certifica la validità e, pertanto, la perdurante condizione di regolarità del richiedente sul territorio nazionale.
Qualora l’interessato, alla scadenza del permesso di soggiorno, abbia in corso un rapporto di lavoro, il permesso casi speciali potrà essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. È altresì possibile la conversione in un permesso per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studied anche per attesa occupazione . La conversione deve essere richiesta, alla Questura territorialmente competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora o lavora

Chi sono i membri del nucleo familiare che hanno diritto, come la vittima, al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 ter?
Per consentire alla vittima di sfruttamento lavorativo di sottrarsi alla condizione di vulnerabilità, l’articolo 18 ter prevede il rilascio del permesso di soggiorno, oltre che alla vittima, anche ai membri del suo nucleo familiare. Aimembri del nucleo familiare della persona straniera , ai sensi del comma 1 dell’art.18-TER, il questore,  rilascia, pertanto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Ai fini dell’applicazione di tale norma, i membri del nucleo familiare devono intendersi le persone legate alla vittima da vincoli di matrimonio, unione civile o parentela e affinità, entro il secondo grado.

Cosa succede a chi era titolare di un permesso di soggiorno casi speciali, rilasciato in base alla precedente normativa (ex articolo 22 TU Immigrazione)?
I permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dei commi 12-quater e seguenti dell’art. 22 del TUI, ora abrogati, restano validi fino alla scadenza e successivamente verranno rinnovati ai sensi dell’art. 18-ter. Ai titolari di tali permessi si estendono le condizioni, diritti e le facoltà connesse al nuovo regime previsto dall’art. 18-ter., compresa la possibilità di accesso alle misure di assistenza previste dall’articolo 6 del DL 145/24.

Il permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai sensi dell’articolo 18 ter può essere revocato?
Si, il permesso viene revocato in caso di: – di condotta incompatibile con le finalità del permesso; – quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato il suo rilascio;
– di condanna, anche con sentenza non definitiva, per il delitto di cui all’articolo 603-bis del codice penale;
–  la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all’ammissione al programma di assistenza (vedi infra);
– la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
– la rinuncia espressa alle misure di assistenza.

Cosa succede se il titolare di un permesso di soggiorno per casi speciali ex articolo 18 ter TU Immigrazione perde il posto di lavoro?
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 ter.
Il lavoratore straniero vittima di sfruttamento lavorativo ha diritto alle misure di assistenza previste dall’articolo 6 del DL 145/24 (vedi infra), compresa la possibilità di iscrizione al SIISL (piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
Il lavoratore straniero può anche presentare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).  In tal caso, alla scadenza del permesso, qualora lo stesso non sia più rinnovabile per casi speciali, sarà possibile il rilascio di un permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del TUI. 

In cosa consistono le misure di assistenza di cui possono beneficiare le vittime di sfruttamento lavorativo?
ll nuovo decreto prevede all’articolo 6 nei confronti degli stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter, di beneficiare di misure di assistenza finalizzate, attraverso programmi personalizzati, alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo.
È previsto che tali misure abbiano una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno e siano estese anche ai membri del nucleo familiare della persona straniera.  L’ammissione alle suddette misure di assistenza può avvenire a seguito della comunicazione dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali da parte della questura al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’obiettivo principale è quello di accompagnare gli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo nell’accesso al più articolato sistema di prestazioni territoriali in grado di rispondere a bisogni di natura sociale, sanitaria o legati a temi fondamentali come l’abitare, la formazione e il lavoro. Verrà, pertanto, favorito l’accesso delle vittime titolari di un permesso di soggiorno art. 18-ter a tutti i servizi e i programmi esistenti di inserimento e reinserimento socio-lavorativo rivolti ai gruppi a rischio di esclusione sociale, anche oltre il sistema dell’accoglienza

Quando non possono essere concesse le misure di assistenza?
Le misure di assistenza non possono essere concesse:
a)     in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (di cui all’articolo 10-bis del TUI);
b)     se la persona straniera  ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c)     in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l’applicazione della stessa misura di prevenzione, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al D.Lgs. 159/2011), da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

È possibile che le misure di assistenza disposte nei confronti delle vittime di sfruttamento lavorativo vengano revocate?
Si, le misure di assistenza possono essere revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:
a) lo straniero è condannato per un delitto non colposo, commesso successivamente all’ammissione al programma;
b) lo straniero è sottoposto ad una misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) lo straniero rinuncia espressamente alle misure di assistenza o rifiuti ingiustificatamente eventuali offerte di lavoro adeguate.
Si ricorda che ai sensi del DM del 10 aprile 2018, un’offerta di lavoro si considera congrua quando, contestualmente, ricorrono i seguenti requisiti:
– attiene un rapporto di lavoro di durata non inferiore a tre mesi;
– attiene un rapporto di lavoro a tempo pieno o con orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
– prevede una retribuzione non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva.
Non hanno accesso alle misure di assistenza, le vittime che beneficiano dei sostegni economici previste dalla L. 6/2018 per i testimoni di giustizia.

Che cos’è il SIISL? Come ci si iscrive?
Tra le novità introdotte dalla nuova legge, vi è la possibilità, per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo, di iscriversi alla piattaforma del Sistema informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Si tratta di un’opportunità aggiuntiva volta ad integrare gli strumenti già esistenti per il supporto occupazionale.
Il SIISL, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall’INPS, è una piattaforma in cui è possibile inserire il proprio curriculum vitae e consultare le diverse offerte di formazione e lavoro. Il Sistema consente, inoltre, di  attivare percorsi personalizzati a favore dei beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa previste dall’ordinamento (quali il Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL, l’Assegno di Inclusione – ADI, o la  NASPI e DIS-COLL), per supportarli nella ricerca delle nuove attività sia formative che occupazionali.
Ci si può iscrivere al SIISL andando direttamente sulla piattaforma INPS oppure rivolgendosi ad un patronato. In tutti i casi, è necessaria un’identità digitale (SPID, o CIE).

Le vittime di sfruttamento lavorativo hanno diritto all’accoglienza nel SAI?
Si, nei limiti dei posti disponibili, le vittime di sfruttamento lavorativo titolari di permesso di soggiorno ex articolo 18 ter Tu Immigrazione possono essere accolte nel  Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), ovvero la rete degli enti locali che, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono sul territorio gli interventi di accoglienza integrata, assicurando servizi di vitto e alloggio e prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-lavorativo.

Le persone potranno essere accolte nel sistema Sai a partire dal momento in cui viene emessa la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno ex articolo 18 ter TU Immigrazione da parte della Procura della Repubblica o in cui viene emesso il parere da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Il titolare di un permesso di soggiorno “casi speciali -art 18 ter” ha diritto all’assegno di inclusione? E all’assegno unico?
Si,l’articolo 6, comma 3, del Dl 145/24 prevede che i titolari di un permesso di soggiorno casi speciali ammessi ad un programma di formazione e avviamento al lavoro ai sensi dello stesso articolo, hanno diritto all’assegno di inclusione a prescindere dalle condizioni di soggiorno, reddito e patrimonio previste dalla legge(art.2, c. 2, lettere a) e b) del D.L. 48/2023) per la fruizione del suddetto Assegno. Non è quindi, in particolare, richiesto nei loro confronti, il requisito della residenza regolare in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Il diritto all’assegno spetta anche ai membri del nucleo familiare ammessi a beneficiare delle misure di assistenza.

Il titolare di un permesso di soggiorno casi speciali – art. 18 ter – analogamente ai titolari degli altri permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali ( vedi messaggio Inps del 25 luglio 2022 ) ha altresì diritto, in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, a beneficiare dell’assegno unico.
La domanda per beneficiare delle prestazioni assistenziali può essere presentata anche se in possesso della sola ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Le vittime di sfruttamento lavorativo hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato?
Si, ai sensi dell’articolo 9 del DL 145/24, le vittime del reato di cui all’articolo 603 bis cp, che contribuiscono utilmente all’emersione del reato e all’individuazione dei responsabili, hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato,  anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge (DPR 115/2002).
Se ne ricorrono i presupposti, ai titolari del permesso di soggiorno previsto dal nuovo art. 18 ter possono essere applicate le misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su