Min.Lavoro: Terzo Settore – vidimazione registri dei volontari relativi alle sedi secondarie

Il Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 809 del 20 gennaio 2025, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa il fatto se un ETS possa disporre di più di un registro dei volontari non occasionali di cui all’articolo 17, comma 1, del Codice del Terzo settore, qualora disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio regionale diverso da quello della sede principale; e in caso di risposta affermativa, se anche i registri riferiti alle sedi secondarie debbano essere vidimati.

Secondo il Ministero, per enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture.

Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero altrimenti mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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