Min.Lavoro: Terzo settore – Regolamento per l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021, il Decreto n. 107 del 19 maggio 2021 con il Regolamento – ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117del 2017 (Codice del Terzo settore) – concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2021, n. 107 

Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attivita’ diverse.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare  l'articolo  6,
secondo il quale  gli  enti  del  Terzo  settore  possono  esercitare
attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo
5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo  consentano  e
siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita'  di  interesse
generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di
regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3  luglio  2017,
n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie  e
gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto  all'insieme  delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate  nelle  attivita'  di
interesse generale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e
delle modalita' di funzionamento  della  Cabina  di  regia  istituita
presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   ai   sensi
dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore; 
  Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai  sensi
del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802  del
5 marzo 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i  limiti  ai
fini dell'esercizio, da  parte  degli  enti  del  Terzo  settore,  di
attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo
5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
                               Art. 2 
 
             Natura strumentale delle attivita' diverse 
 
  1.  Le  attivita'  diverse  di  cui  all'articolo  6  del   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto
alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente  dal  loro
oggetto,  sono  esercitate  dall'ente  del  Terzo  settore,  per   la
realizzazione,   in   via   esclusiva,   delle   finalita'   civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo. 
                               Art. 3 
 
              Natura secondaria delle attivita' diverse 
 
  1.  Le  attivita'  diverse  di  cui  all'articolo  6  del   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie  rispetto
alle attivita' di interesse generale qualora, in  ciascun  esercizio,
ricorra una delle seguenti condizioni: 
    a) i relativi ricavi non siano superiori  al  30%  delle  entrate
complessive dell'ente del Terzo settore; 
    b) i relativi  ricavi  non  siano  superiori  al  66%  dei  costi
complessivi dell'ente del Terzo settore. 
  2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  il  carattere  secondario  delle
attivita' di cui all'articolo 6 del  medesimo  decreto,  l'organo  di
amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il  criterio  a
tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1. 
  3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera
b), rientrano tra i costi complessivi  dell'ente  del  Terzo  settore
anche: 
    a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari  iscritti
nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle  ore
di  attivita'  di   volontariato   effettivamente   prestate,   della
retribuzione oraria lorda prevista per  la  corrispondente  qualifica
dai  contratti  collettivi,  di  cui  all'articolo  51  del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) le erogazioni gratuite di denaro e le  cessioni  o  erogazioni
gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; 
    c) la differenza  tra  il  valore  normale  dei  beni  o  servizi
acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria  e  il
loro costo effettivo di acquisto. 
  4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono
considerati, ne' al numeratore ne' al denominatore  del  rapporto,  i
proventi e gli oneri generati dal distacco del personale  degli  enti
del Terzo settore presso enti terzi. 
                               Art. 4 
 
                         Obblighi e sanzioni 
 
  1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui  all'articolo  3,
comma 1, l'ente del Terzo settore ha  l'obbligo  di  effettuare,  nel
termine di trenta giorni dalla data di approvazione del  bilancio  da
parte dell'organo competente, apposita segnalazione  all'ufficio  del
Registro  unico  nazionale  territorialmente  competente   ai   sensi
dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
117,  nonche',  eventualmente,  agli  enti   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore  e'  tenuto
ad adottare, nell'esercizio successivo,  un  rapporto  tra  attivita'
secondarie  ed  attivita'  principali  di  interesse  generale   che,
applicando il medesimo criterio di calcolo  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno
pari  alla  misura  del   superamento   dei   limiti   nell'esercizio
precedente. 
  3.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  comma  2  o  di   omessa
segnalazione  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio  del  Registro  unico
nazionale  territorialmente  competente  dispone   la   cancellazione
dell'ente  del  Terzo  settore  dal  Registro  medesimo,   ai   sensi
dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 19 maggio 2021 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Orlando           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Franco 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934 
La Redazione

Autore: La Redazione

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