Min.Lavoro: Terzo settore – Regolamento per l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021, il Decreto n. 107 del 19 maggio 2021 con il Regolamento – ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117del 2017 (Codice del Terzo settore) – concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 maggio 2021, n. 107
Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attivita’ diverse.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 6, secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore; Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del 5 marzo 2021; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 2 Natura strumentale delle attivita' diverse 1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo.
Art. 3 Natura secondaria delle attivita' diverse 1. Le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attivita' di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore; b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore. 2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attivita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1. 3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche: a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attivita' di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria e il loro costo effettivo di acquisto. 4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.
Art. 4 Obblighi e sanzioni 1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche', eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore e' tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attivita' secondarie ed attivita' principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. 3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 19 maggio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934