Min.Lavoro: slitta al 15 maggio la scadenza del Prospetto informativo disabili
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota direttoriale del 17 febbraio 2016 prot. 33/970, ha aggiornato gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo e rinviato la scadenza per l’inoltro al collocamento dei disabili al 15 maggio 2016.
Tutto questo si è reso necessario per adeguare i sistemi informatici alle novità introdotte con il D.L.vo n. 151/2015.
I prospetti potranno essere inviati a partire dal 15 aprile p.v.
Queste le principali novità:
Determinazione base di computo
Lavoratori somministrati
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel ridisciplinare al capo IV la somministrazione di lavoro, ribadisce che “Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (art. 34, comma 3).
Lavoratori ammessi al telelavoro
Con l’art. 23 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è stata introdotta la esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”.
Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non computano i lavoratori ammessi al telelavoro, agli effetti della determinazione della quota di riserva.
L’ esclusione dal computo è riconosciuta dalla norma unicamente per i datori di lavoro privati.
L’esclusione presuppone che i lavoratori siano ammessi al telelavoro per l’intero orario di lavoro; pertanto, ove gli stessi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, sono esclusi in proporzione all’orario di lavoro svolto in telelavoro, rapportato al tempo pieno.
Lavoratori assunti con contratti di apprendistato
L’art. 47, comma 3, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha ribadito quanto già previsto dalla previgente normativa relativamente alla esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Pertanto, tra i soggetti non computabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 68 del 1999, sono da ricomprendere anche i lavoratori assunti con contratti di apprendistato.
Computabilità nella quota di riserva
Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha introdotto all’articolo 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 3-bis, prevedendo la computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge n. 68 del 1999, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.
La computabilità del lavoratore è subordinata:
1. alla dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:
– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% ovvero
– di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero
– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.
2. all’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.
3. all’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.
Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.
La computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge n. 68 del 1999, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, è possibile sia per i datori di lavoro privati che per i datori di lavoro pubblici, tenuto conto della genericità della previsione normativa.
Lavoratori con disabilità somministrati
L’art. 34, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha innovativamente, previsto che, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La missione deve essere continuativa presso lo stesso utilizzatore.
Atteso che la computabilità è legata alla missione, il lavoratore disabile è computato dall’utilizzatore durante la stessa.
Per approfondire: