Min.Lavoro: sentenza del TAR Lazio in merito alla definizione di “organismi paritetici”
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, per i propri uffici periferici, la nota n. 12319 del 29 luglio 2015, con la quale evidenzia la sentenza del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso dell’UNCI e della CONFSAL nei confronti del Ministero del Lavoro circa l’annultamento della circolare n. 13/2012, concernente gli organismi paritetici nel settore edile e i soggetti legittimati all’attività formativa.
In particolare, il giudice amministrativo hanno legittimato gli atti del dicastero del lavoro che definiva “organismi paritetici”, di cui all’art. 2, lett. ee) del D.L.vo n. 81/2008, gli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
In relazione ai paramenti di individuazione della maggiore rappresentatività in termini compartivi, il Giudice amministrativo ha ritenuto che nella circolare impugnata, l’individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza “non è stata determinata in maniera autoritativa … posto che lo stesso art. 2 … fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini di individuare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione” e pertanto “il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l’individuazione in termini comparitivi della maggiore rappresentatività si è servito degli indici tradizionalmente individuati … in virtù dei tradizionali parametri” (numero delle imprese associate, dei lavorati occupati, diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali; criteri confermati dalla giurisprudenza).
Quanto ai criteri di individuazione degli organismi paritetici deputati alla formazione in materia di salute e sicurezza nel settore edile, che non comportano alcuna violazione dell’art. 39 Cost., il Giudice sostiene altresì che “la circolare impugnata si pone come un chiarimento per gli uffici ispettivi del lavoro in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici”, … sicché nessun difetto di motivazione appare predicabile, nel momento in cui, sulla base dei dati di cui è in possesso il Ministero, quest’ultimo ha offerto agli ispettori l’indicazione dei soggetti da identificare “al momento” quali organismi paritetici dotati di maggiore rappresentatività sul territorio nazionale in termini comparitivi e nella cui nozione dunque non rientrano tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile“.
Fonte: Ministero del Lavoro