Min.Lavoro: risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze – anno 2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero per gli Affari Regionali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, il Decreto 26 settembre 2016 con il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016.
Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l’anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle Regioni, e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro.
Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l’anno 2016 è il seguente:
Totale delle risorse finanziarie da ripartire € 400.000.000, di cui:
- Fondi destinati alle Regioni € 390.000.000,00 (vedi riparto)
- Fondi destinati al Ministero del lavoro per progetti sperimentali in materia di vita indipendente € 10.000.000,00
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 26 settembre 2016
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, con delega in materia di politiche per la famiglia Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione sociosanitaria; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze; Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 405, che dispone l'incremento della stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; Visto l'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, che dispone lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 159, della legge n. 190 del 2014, a legislazione previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze sarebbe stata pari a zero euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni; Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita' a decorrere dal 2015 sul Fondo per le non autosufficienze, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilita' 2015, non comprende le quote afferenti alle province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, sono pertanto da ritenersi escluse; Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, con cui sono state stabilite le modalita' per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 da parte delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 208 del 2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento dell'Intesa medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze le risorse del bilancio dello Stato alternative rispetto a quelle indicate al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di competenza; Considerato che, in base all'Intesa sopra richiamata, la Regione Lazio ha richiesto il totale definanziamento della quota spettante per l'anno 2016, nella misura di 35.217.000 euro, che verra' quindi accantonata per intero e resa indisponibile; Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013; Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza unificata in data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 con il quale al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e' stata attribuita la delega in materia di politiche per la famiglia; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 3 agosto 2016; Decreta: Art. 1 Riparto delle risorse 1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle regioni, per le finalita' di cui all'art. 2 e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 6. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l'anno 2016 e' riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto alle regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2016 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%; b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. 3. I criteri di cui al comma 2 sono oggetto di specifica integrazione e revisione ai fini del riparto per l'anno 2017 in esito alla rilevazione, di cui all'art. 3, comma 5, del numero delle persone con disabilita' gravissima, come definite ai sensi dell'art. 3, comma 2. I medesimi criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali con riferimento alle persone non autosufficienti. 4. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto, come da tabella 2.
Art. 2 Finalita' 1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42: a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari; b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati; c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea. 2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonche' da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
Art. 3 Disabilita' gravissime 1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all'art. 2 a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. 2. Per persone in condizione di disabilita' gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennita' di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione di grado A o B; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; g) persone con gravissima disabilita' comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. 3. Le scale per la valutazione della condizione di disabilita' gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidita' non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale. 4. La definizione di disabilita' gravissima di cui al comma 2 e' adottata in via sperimentale e sottoposta a valutazione a seguito della rilevazione di cui al comma 5. Le regioni che sulla base della definizione adottata all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze afferente all'annualita' 2015, non abbiano gia' incluso tra le persone con disabilita' gravissima quelle nelle condizioni individuate al comma 2, si impegnano a farlo nei propri atti di programmazione entro il termine del 2017, ferma restando la rilevazione di cui al comma 5. 5. Le regioni rilevano il numero di persone in condizione di disabilita' gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia di disabilita', secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere da a) a i). Il numero rilevato e' comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il primo trimestre 2017 ai fini della definizione di livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilita' gravissima, da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti della quota di risorse del Fondo per le non autosufficienze a tal fine rese disponibili. 6. Per le persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate ai sensi del comma 5, le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate sono messe a disposizione del Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi di cui al presente articolo, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate ai sensi del comma 5. A tal fine, con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2 erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per le sole persone in condizione di disabilita' gravissima, e' compilato il campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima sezione 3 indicando «FNA - Disabilita' gravissime».
Art. 4 Integrazione socio-sanitaria 1. Al fine di facilitare attivita' sociosanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le regioni si impegnano a: a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d), da parte di aziende sanitarie e comuni, cosi' da agevolare e semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari; b) attivare o rafforzare modalita' di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuita' assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie; c) implementare modalita' di valutazione della non autosufficienza attraverso unita' multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale gia' in essere presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci; d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari; e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilita' specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilita' delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: budget di cura).
Art. 5 Erogazione e monitoraggio 1. Le regioni comunicano le modalita' di attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3. La programmazione degli interventi si inserisce nella piu' generale programmazione per macro-livelli e obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo le modalita' specificate con il relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 2. 2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 5, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonche' le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi ai sensi del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, a dare compiuta definizione al Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA), di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, secondo le modalita' ivi previste e anche nella prospettiva dell'integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 6 Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare di 10 milioni di euro, nonche' sulle risorse di cui all'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un ammontare di 5 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale, per complessivi 15 milioni di euro, volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le risorse, volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita' grave, come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 7 Piano per la non autosufficienza 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e' approvato un Piano triennale per la non autosufficienza, volto in particolare a definire per il periodo 2017-19: a) i principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari, a partire dalla definizione di disabilita' gravissima di cui all'art. 3, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilita' e con l'obiettivo di adottare una nozione di persone con necessita' di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensita' del sostegno necessario; b) lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. 2. Al fine della definizione del Piano di cui al comma 1 e' costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il gruppo valuta, in particolare, la definizione di disabilita' gravissima, adottata all'art. 3, e propone eventuali modifiche in esito alla rilevazione di cui all'art. 3, comma 5, ovvero laddove emerga una necessita' di adeguamento per altre situazioni non definite nel presente decreto che comunque configurano una dipendenza vitale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 26 settembre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia Costa Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 4038
Tabella 1 Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2016 +-------------------------+-----------------------------+ | Totale delle risorse | | |finanziarie da ripartire | € 400.000.000,00| +-------------------------+-----------------------------+ | Fondi destinati alle | | | regioni | € 390.000.000,00| +-------------------------+-----------------------------+ | Fondi destinati al | | | Ministero del lavoro e | | | delle politiche sociali | | |per progetti sperimentali| | | in materia di vita | | | indipendente | € 10.000.000,00| +-------------------------+-----------------------------+