Min.Lavoro: risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – anno 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per le Disabilità, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, il Decreto 7 febbraio 2025, con il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualità 2024.

Per l’annualità 2024, il Fondo di cui all’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone complessivamente di euro 75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui.


Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2025 

Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualita’ 2024.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti  all'occupazione  di
lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, che demanda ad un decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, che  vengono  trasferite  all'INPS  a
decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   la   corresponsione
dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione
dell'ammontare delle risorse attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali  per  progetti  sperimentali  di  inclusione
lavorativa delle  persone  con  disabilita',  decreto  da  aggiornare
annualmente al fine di  attribuire  le  risorse  che  affluiscono  al
predetto Fondo per il versamento dei contributi di  cui  all'art.  5,
comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999; 
  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge  12  marzo
1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
che prevede che il Fondo sia altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  4  marzo
2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale  sono  stabilite
le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano
a titolo spontaneo e solidale all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnate al Fondo; 
  Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del  menzionato  art.
13, in base  al  quale  le  somme  non  impegnate  nell'esercizio  di
competenza possono esserlo in quelli successivi; 
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante:  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
dicembre 2023 di  ripartizione  in  capitoli  delle  Unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2024  e  per  il  triennio  2024-2026  ed  in
particolare la Tabella 4, che ha assegnato al  Capitolo  3892  «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini
di competenza, per l'anno 2024, pari a euro 68.545.742; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  24
febbraio 2016, adottato ai sensi del comma  5,  dell'art.  13,  della
legge n. 68 del 1999, che  a  decorrere  dall'anno  finanziario  2016
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione  degli
incentivi ai datori di lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
novembre  2019  che,  a   decorrere   dall'anno   finanziario   2020,
attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro  dei
disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui; 
  Visto il disposto dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,
n. 68 ai sensi del quale «A valere sulle risorse del Fondo di cui  al
primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni  di  inclusione  lavorativa
delle persone con disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite  per  il  tramite
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  sulla
base di linee  guida  adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro per le  disabilita'  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2023, adottato ai sensi
del  comma  5,  dell'art.  13,  della  legge  n.  68  del  1999,   di
attribuzione delle risorse del Fondo per il  diritto  al  lavoro  dei
disabili all'INPS e al  Ministero  del  lavoro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Rilevato in particolare, che il suddetto  decreto  destina  per  le
finalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13, della legge n.  68  del
1999, risorse pari ad euro 2.106.772, a  valere  sul  «Fondo  per  il
diritto al lavoro dei disabili»  per  sperimentazioni  di  inclusione
lavorativa delle  persone  con  disabilita'  ai  sensi  del  medesimo
articolo; 
  Considerato che, sulla base  dell'andamento  della  spesa  relativa
all'elevato ricorso  agli  incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis
dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999 e al fine  di  continuare  a
garantire  ai  datori  di  lavoro  privati  l'accesso   ai   medesimi
incentivi, si rende necessario attribuire all'INPS anche  le  risorse
destinate dal decreto  interministeriale  del  17  novembre  2023  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un ammontare  pari
a 2.106.772 euro, nonche' quelle disponibili integralmente  a  valere
sulle risorse del Fondo per l'annualita' 2024; 
  Visto  il   disposto   dell'art.   12-quinquies,   comma   6,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli  oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023,  8,37  milioni  di
euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro  per  l'anno  2025,  10,85
milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16  milioni  di  euro
per l'anno 2029, 14,25 milioni  di  euro  per  l'anno  2030  e  14,33
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»; 
  Considerato che le risorse stanziate sul  capitolo  3892,  iscritto
nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, Missione: 26  -  Politiche  per  il  lavoro,
Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per  il
lavoro e la formazione, Azione: 2 -  Promozione  e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale dei lavoratori cosi' come  individuate  in  tabella  4,
risultano al netto delle somme ridotte  ai  sensi  del  summenzionato
art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.
146; 
  Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione
del bilancio: n. 234119 del 20 ottobre 2023, registrato  dalla  Corte
dei conti in data 9 novembre 2023 (riassegnazione  entrate  dal  cap.
2573/15 IV BIM 2023 di euro 923.914); n. 286312 del 27 dicembre 2023,
registrato  dalla  Corte  dei  conti  in  data   29   dicembre   2023
(riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 V BIM 2023 di euro 854.723);
n. 35006 del 11 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in  data
20 marzo 2024 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2023 di
euro 134.591); n. 117432 del 31 maggio 2024  registrato  dalla  Corte
dei conti in data 10 giugno 2024 (riassegnazione in entrata dal  cap.
2573/15 I BIM 2024 di euro 1.406.699); n. 190276 dell'8  agosto  2024
registrato  dalla  Corte  dei  conti   in   data   13   agosto   2024
(riassegnazione in entrata dal cap.  2573/15  II  BIM  2024  di  euro
1.226.199 e del III BIM 2024 di euro 182.774, per un  importo  totale
di euro 1.408.973) che hanno disposto la variazione in  aumento  allo
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali cap. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»; 
  Considerato che le risorse versate dai datori di  lavoro  al  Fondo
per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma  3-bis,  della
legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V, pari ad euro 1.778.637  sono
state riassegnate al capitolo nel 2023  e  costituiscono  residui  di
lettera F), mentre le risorse versate nel VI bimestre dell'annualita'
2023 e nei primi tre bimestri 2024, pari a euro 2.950.263 sono  state
conferite al capitolo nel corso dell'esercizio 2024  e  che  pertanto
l'importo delle risorse versate dai datori  di  lavoro  a  titolo  di
contributo esonerativo e' complessivamente pari a euro 4.728.900; 
  Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale,  ai
sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo,
per l'esercizio 2023; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e,  in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede  che
la Presidenza del Consiglio dei  ministri  eserciti  le  funzioni  di
espressione del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in materia di Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili,  di  cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21  novembre  2022,
reg.  2910,  che  conferisce  deleghe  di  funzioni  in  materia   di
disabilita'  al  Ministro  senza  portafoglio   dott.ssa   Alessandra
Locatelli,  ed  attribuisce  nello  specifico  al  Ministro  per   le
disabilita' la funzione di  espressione  del  concerto  «in  sede  di
esercizio delle funzioni di  competenza  statale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per  il  diritto
al lavoro dei disabili, previsto all'art. 13  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1, del citato
decreto-legge n. 86 del 2018»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
 
  1. Per l'annualita' 2024, il Fondo di cui  all'art.  13,  comma  4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68  dispone  complessivamente  di  euro
75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui. 
  2. Ferma  restando  l'assegnazione  delle  risorse,  pari  ad  euro
21.915.742, a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, del 24 febbraio 2016, nonche' del decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  21  novembre  2019  citati  nella  parte  in
premessa, che qui si  intendono  integralmente  richiamati,  ai  fini
della corresponsione dell'incentivo  di  cui  ai  commi  1  ed  1-bis
dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche
ed integrazioni, sono attribuite all'INPS per l'annualita' 2024: 
    a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo  per
contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge
n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V e VI dell'annualita' 2023,  nonche'
nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900; 
    b) le risorse, pari a euro 46.630.000 a valere sul «Fondo per  il
diritto al lavoro dei disabili» di cui all' art. 13, comma  4,  della
legge n. 68 del 1999, annualita' 2024; 
    c) le ulteriori somme pari a euro 2.106.772, a valere sul  «Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13,  comma  4,
della legge  n.  68  del  1999,  per  sperimentazioni  di  inclusione
lavorativa per le persone con disabilita', annualita' 2023. 
                               Art. 2 
 
                     Monitoraggio delle risorse 
 
  1. L'INPS e' tenuto al  monitoraggio  trimestrale  degli  incentivi
riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo
1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle  persone
con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. I monitoraggi trimestrali di cui  al  presente  articolo  devono
essere  stilati  in  modo  adeguatamente  dettagliato,  con  puntuale
riferimento ai seguenti indicatori: 
    a) risorse disponibili; 
    b) numero totale di domande di incentivo pervenute; 
    c) quantitativo delle risorse erogate; 
    d) tipologia di datori di  lavoro  beneficiari  degli  incentivi,
distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate
dalla misura. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 7 febbraio 2025 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                              Locatelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 205 
La Redazione

Autore: La Redazione

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