Min.Lavoro: ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per le Disabilità, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 31 agosto 2021, il Decreto Ministeriale n. 8 luglio 2021, con la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2021.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 luglio 2021
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 - Attribuzione delle risorse all'INPS per l'annualita' 2021.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LE DISABILITA' e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro, nonche' la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilita', decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999; Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede che il Fondo sia altresi' alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 ed in particolare la tabella 4, che ha assegnato al Capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini di competenza, per l'anno 2021, pari a euro 71.915.742; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui; Considerato l'andamento della spesa, per cui si rende necessario trasferire integralmente all'INPS le risorse disponibili a valere sull'annualita' 2021 del Fondo, non prevedendo alcuna destinazione per le sperimentazioni di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999; Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione del bilancio: n. 55130 del 6 maggio 2020 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2019 di euro 254.954,00); n. 88984 del 7 luglio 2020 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 I BIM 2020 di euro 1.150.999,00); n. 119922 del 17 luglio 2020 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 II BIM 2020 di euro 849.189,00); n. 164377 del 15 settembre 2020 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 III BIM 2020 di euro 209.439,00); n. 219305 del 18 dicembre 2020 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 IV BIM 2020 di euro 1.036.358,00); n. 230613 del 18 dicembre 2020 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/17 IV-V BIM 2020 di euro 731.246,00); n. 237305 del 29 dicembre 2020 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 V BIM 2020 di euro 1.150.626,00); n. 33282 del 2 marzo 2021 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2020 di euro 156.644,00), che hanno disposto la variazione in aumento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021, reg. 682, che conferisce deleghe di funzioni in materia di disabilita' al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani, ed, in particolare, l'art. 1, comma 5, del medesimo che stabilisce che «Il Ministro e' delegato a esercitare il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»; Decreta: Art. 1 Risorse attribuite all'INPS Ferma restando l'assegnazione delle risorse, pari euro a 21.915.742, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 citato nella parte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, saranno trasferite all'INPS per l'annualita' 2021: a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nel VI bimestre 2019 e nei I, II, III, IV e V bimestri 2020 pari a complessivi euro 4.651.565,00, che sono state riassegnate al capitolo nel 2020 (residui di lettera F) e le risorse relative al VI bimestre 2020, per euro 156.644,00, che sono state conferite al capitolo nell'esercizio 2021, per un totale complessivo di euro 4.808.209,00; b) le risorse versate nell'annualita' 2020 da soggetti privati al medesimo Fondo a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999, per complessivi euro 731.246,00 (residui di lettera F); c) le risorse, pari a euro 50.000.000, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualita' 2021. Per l'annualita' 2021, il Fondo di cui all'art. 13 dispone complessivamente di euro 77.455.197. Con successivi decreti saranno trasferite all'INPS le somme cosi' definite. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 8 luglio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro per le disabilita' Stefani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2348