Min.Lavoro: revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, il Decreto 18 aprile 2018 con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.
La disposizione si applica:
- ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva pari ad almeno 30 anni;
- ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva pari ad almeno 30 anni.
Per questi soggetti non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2018
Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale. (18A04023)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita; Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'; Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante le modalita' di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e la disciplina delle comunicazioni obbligatorie al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2007, n. 299, in materia di comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti; Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento; Visto l'art. 12, comma 12-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti; Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019; Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art. 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010; Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017, la quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno 30 anni; Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, siano disciplinate le modalita' attuative dell'art. 1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d), della legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma 199, lettera d); Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017 prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con riguardo da un lato all'ulteriore specificazione delle professioni di all'allegato B della legge, dall'altro alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale; Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo; Visto l'art. 1, comma 150, della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016; Verificata la particolare complessita' delle modalita' attuative da disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, con il quale si e' proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, a specificare ulteriormente le professioni di cui all'allegato B della predetta legge, anche ai fini di quanto stabilito al successivo comma 163 e della immediata tutela delle platee di lavoratori interessate dal beneficio; Ritenuto di dover adottare, a completamento di quanto previsto dall'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, un decreto contenente la disciplina delle modalita' attuative dei precedenti commi 147 e 148, con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 1, commi 147 e 148, della predetta legge e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.
Art. 2 Presentazione delle domande 1. Possono presentare domanda di pensione, in applicazione del beneficio di cui all'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 148, della predetta legge. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, in modalita' esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. La domanda e' corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce parte integrante del modello di cui al comma 2, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. 4. Le domande presentate con modalita' diverse da quelle di cui al comma 2 sono irricevibili.
Art. 3 Elementi documentali di valutazione delle domande 1. Il diritto al beneficio e' comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1, il diritto puo' essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 3. 3. In caso di mancanza delle comunicazioni di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 2 per accertabile oggettiva impossibilita', per cessazione dell'attivita', del datore di lavoro di renderla, il lavoratore puo' allegare alla domanda di cui all'art. 2 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'allegato B del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
Art. 4 Verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio 1. Al fine dell'accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' accertata dall'INPS mediante verifica della conformita' delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, di cui ai precedenti articoli, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell'eventuale oggettiva impossibilita', per cessazione dell'attivita', da parte del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 3. 2. Accertata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'oggettiva impossibilita' del datore di lavoro di rendere la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, nel caso di cui all'art. 3, comma 3, l'INPS trasmette gli atti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente. 3. Nelle more delle verifiche ispettive, l'INPS provvede a istruire la domanda e puo' provvedere sulla stessa se, decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, l'INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche. 4. L'INPS deve comunque valutare eventuali comunicazioni dell'INL pervenute oltre il termine di cui al precedente comma. 5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2018 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 1572