Min.Lavoro: revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, il Decreto 18 aprile 2018 con la definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.

La disposizione si applica:

  1. ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva pari ad almeno 30 anni;
  2. ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianita’ contributiva pari ad almeno 30 anni.

Per questi soggetti non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2018 

Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale. (18A04023)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita; 
  Visto l'art. 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  in  materia  di  dichiarazioni  sostitutive
dell'atto di notorieta'; 
  Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
recante  le  modalita'  di  instaurazione  del  rapporto  di   lavoro
subordinato e  la  disciplina  delle  comunicazioni  obbligatorie  al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di
lavoro; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre
2007, n. 299, in materia di  comunicazioni  obbligatorie  telematiche
dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti; 
  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima  della
data di decorrenza di ogni aggiornamento; 
  Visto l'art. 12, comma 12-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010,
che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i
requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto
previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto  1995,  n.
335, nonche' negli altri regimi e alle  gestioni  pensionistiche  per
cui   siano   previsti   requisiti   diversi   da   quelli    vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi  i  lavoratori
di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  e
di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.  1570,  nonche'  i  rispettivi
dirigenti; 
  Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, che prevede che gli  adeguamenti  dei  requisiti,  previsti  con
cadenza triennale  fino  al  1°  gennaio  2019,  siano  effettuati  a
decorrere dalla predetta data con cadenza biennale; 
  Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello  Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del  12  dicembre  2017,  relativo
all'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale  prevede  che,  per  gli  iscritti  all'assicurazione  generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  e
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,  della  legge  n.
335 del 1995, che si trovano  in  una  delle  condizioni  di  cui  al
successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini  del  requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e  del  requisito
contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui  all'art.
24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201  del  2011,  l'adeguamento
alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai  sensi  dell'art.
12 del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 148, lettera a), della legge n. 205 del 2017,
la quale stabilisce che la disposizione del precedente comma  147  si
applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da  almeno  sette  anni
nei  dieci  precedenti  il  pensionamento  le  professioni   di   cui
all'allegato B e sono in possesso di un'anzianita' contributiva  pari
ad almeno 30 anni; 
  Visto l'art. 1, comma 153, della legge n. 205 del  2017,  il  quale
prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
predetta legge, siano disciplinate le modalita'  attuative  dell'art.
1, commi 147 e 148, della legge medesima,  con  particolare  riguardo
all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato  B
e alle  procedure  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al
beneficio e di verifica della  sussistenza  dei  requisiti  da  parte
dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto  dal  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1,
commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto,  tra
l'altro,   particolare    riguardo    alla    determinazione    delle
caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma
179, lettera d), della legge; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
maggio 2017, n. 87, recante il regolamento di attuazione dell'art. 1,
commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, avuto,  tra
l'altro,   particolare    riguardo    alla    determinazione    delle
caratteristiche specifiche delle attivita' lavorative di cui al comma
199, lettera d); 
  Considerato che l'art. 1, comma 153, della legge n.  205  del  2017
prevede l'adozione di un decreto a contenuto complesso, con  riguardo
da  un  lato  all'ulteriore  specificazione  delle   professioni   di
all'allegato  B   della   legge,   dall'altro   alle   procedure   di
presentazione della domanda di accesso al  beneficio  e  di  verifica
della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale; 
  Visto l'art. 1, comma 149, della legge n. 205 del 2017, che prevede
che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai  lavoratori  di
cui all'art. 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, continuano ad
applicarsi gli adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  comma  200  del
medesimo articolo; 
  Visto l'art. 1, comma  150,  della  legge  n.  205  del  2017,  che
stabilisce che la disposizione di cui al comma 147 non si applica  ai
soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di
cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016; 
  Verificata la particolare complessita' delle modalita' attuative da
disciplinare con il decreto di cui al predetto comma 153 in relazione
alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio
e di verifica della sussistenza  dei  requisiti  da  parte  dell'ente
previdenziale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  5
febbraio 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
febbraio 2018, con il quale si e' proceduto, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 153, della legge n. 205 del 2017, a  specificare  ulteriormente
le professioni di cui all'allegato B della predetta legge,  anche  ai
fini di quanto stabilito al successivo comma 163  e  della  immediata
tutela delle platee di lavoratori interessate dal beneficio; 
  Ritenuto di dover adottare,  a  completamento  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 153, della legge  n.  205  del  2017,  un  decreto
contenente la disciplina delle  modalita'  attuative  dei  precedenti
commi 147 e 148, con la definizione delle procedure di  presentazione
della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza
dei requisiti da parte dell'ente previdenziale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 153, della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  definisce   le   procedure   di
presentazione della domanda di pensione,  ai  fini  dell'applicazione
del beneficio di cui all'art. 1, commi  147  e  148,  della  predetta
legge e della verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  da  parte
dell'ente previdenziale. 
                               Art. 2 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Possono presentare domanda  di  pensione,  in  applicazione  del
beneficio di cui all'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, tutti i lavoratori che si trovino  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 1, comma 148, della predetta legge. 
  2. Le domande di cui al  comma  1  sono  presentate,  in  modalita'
esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza  sociale
- INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. La domanda  e'  corredata  dalla  dichiarazione  del  datore  di
lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS e che costituisce  parte
integrante del modello di cui al comma 2,  attestante  i  periodi  di
svolgimento delle professioni  di  cui  all'allegato  B  del  decreto
ministeriale di cui all'art. 1, comma 153, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205 resi alle proprie dipendenze,  il  contratto  collettivo
applicato,  il  livello  di  inquadramento  attribuito,  le  mansioni
svolte, nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. 
  4. Le domande presentate con modalita' diverse da quelle di cui  al
comma 2 sono irricevibili. 
                               Art. 3 
 
 
          Elementi documentali di valutazione delle domande 
 
  1. Il diritto al beneficio e' comprovato  attraverso  la  verifica,
anche d'ufficio, delle comunicazioni  obbligatorie  del  rapporto  di
lavoro ai sensi dell'art. 1, comma  1180,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  2. In mancanza della comunicazione obbligatoria di cui al comma  1,
il diritto puo' essere provato anche per  mezzo  della  dichiarazione
del datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 3. 
  3. In caso di mancanza delle comunicazioni di  cui  al  comma  1  e
della dichiarazione di cui  al  comma  2  per  accertabile  oggettiva
impossibilita', per cessazione dell'attivita', del datore  di  lavoro
di renderla, il lavoratore puo' allegare alla domanda di cui all'art.
2 una dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento  delle  professioni
di cui all'allegato B del decreto ministeriale  di  cui  all'art.  1,
comma 153, della legge 27  dicembre  2017,  il  contratto  collettivo
applicato, le mansioni svolte il livello di inquadramento attribuito,
nonche' il relativo codice professionale ISTAT ove previsto. 
                               Art. 4 
 
 
             Verifica della sussistenza delle condizioni 
                       di accesso al beneficio 
 
  1.  Al  fine  dell'accoglimento  della  domanda  di  pensione,   la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 147 e  148,  della
legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e'  accertata  dall'INPS  mediante
verifica della conformita' delle dichiarazioni del lavoratore  e  del
datore  di  lavoro,  di  cui  ai  precedenti  articoli,  con  i  dati
disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  della  sussistenza
dell'eventuale    oggettiva    impossibilita',     per     cessazione
dell'attivita',  da  parte  del  datore  di  lavoro  di  rendere   la
dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma
3. 
  2.  Accertata,  ai  sensi  del  comma  1  del  presente   articolo,
l'oggettiva  impossibilita'  del  datore  di  lavoro  di  rendere  la
dichiarazione di cui all'art. 2, comma 3, nel caso di cui all'art. 3,
comma 3, l'INPS trasmette  gli  atti  all'Ispettorato  Nazionale  del
Lavoro - INL che  compie  le  necessarie  verifiche  ispettive  delle
dichiarazioni rese dal richiedente. 
  3. Nelle more delle verifiche ispettive, l'INPS provvede a istruire
la domanda e puo' provvedere sulla stessa se, decorso il  termine  di
trenta  giorni  dalla  trasmissione  degli  atti,  l'INL  non   abbia
comunicato gli esiti delle proprie verifiche. 
  4. L'INPS deve comunque valutare eventuali  comunicazioni  dell'INL
pervenute oltre il termine di cui al precedente comma. 
  5.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 aprile 2018 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg. prev. n. 1572 
La Redazione

Autore: La Redazione

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