Min.Lavoro: revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2018, il Decreto 15 maggio 2018 con la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 maggio 2018 

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
            delle politiche previdenziali e assicurative 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Vista la legge 8 agosto  1995,  n.  335,  di  riforma  del  sistema
pensionistico obbligatorio  e  complementare  che  ha  ridefinito  il
sistema previdenziale italiano introducendo  il  sistema  di  calcolo
contributivo mediante il quale  l'importo  della  pensione  annua  si
ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi  per  il
coefficiente di trasformazione di cui alla tabella  A  allegata  alla
medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247,
che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di
trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995; 
  Visti i decreti direttoriali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, del 15 maggio 2012 e del 22 giugno 2015 con il quale
sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1°  gennaio
2013 e dal 1° gennaio 2016, i coefficienti di trasformazione  di  cui
alla  Tabella  A  dell'Allegato  2  alla   legge   n.   247/2007   e,
conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995,
n. 335; 
  Visti il comma 15 della legge  n.  247  del  2007  e  il  comma  16
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  i  quali
hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge  n.  335  del  1995,
prevedendo  che  la  procedura  di  rideterminazione   dei   suddetti
coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni
successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019; 
  Visto l'art. 12, comma 12-quinquies  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  laddove
dispone  che  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica,  con
la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge  n.  335
del 1995,  anche  ai  coefficienti  di  trasformazione  per  le  eta'
superiori a 65 anni; 
  Visto l'art. 24, comma  4,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  laddove
stabilisce  che  il  proseguimento   dell'attivita'   lavorativa   e'
incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione  calcolati
fino all'eta' di  settant'anni,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  alla
variazione della speranza di vita, come  previsti  dall'art.  12  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 24, comma 16,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  laddove
stabilisce  che  ogniqualvolta,  a  seguito   dell'adeguamento   alla
variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento  comporti,
con riferimento al valore originariamente indicato in  settanta  anni
per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello
stesso tale da superare di una o piu' unita' il  predetto  valore  di
settanta, il coefficiente di trasformazione e'  esteso,  con  effetto
dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'
corrispondenti a tali valori superiori a settanta  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della  legge  n.  335
del 1995; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze emanato di concerto con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali del  5  dicembre  2017  con  il  quale  sono  stati
adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso  al
pensionamento agli incrementi della speranza di vita; 
  Visto l'art. 1, comma 11, della legge  n.  335  del  1995,  laddove
prevede che il  calcolo  dei  coefficienti  di  trasformazione  debba
avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche  e  dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo  periodo  rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti  a  contribuzione  previdenziale,
rilevati dall'ISTAT; 
  Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti
dall'Istituto nazionale di statistica  con  nota  n.  694055  del  16
aprile 2018; 
  Visto il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia dell'8
maggio 2018 conclusiva del procedimento amministrativo  di  revisione
dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state  condivise,  con
l'approvazione della Nota  tecnica  allegata  al  medesimo,  le  basi
tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti,
unitamente alla tabella relativa ai  coefficienti  di  trasformazione
aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti; 
  Considerato che la rideterminazione  dei  vigenti  coefficienti  di
trasformazione del montante in rendita pensionistica avra' decorrenza
dal 1° gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 2019, i divisori  e  i  coefficienti  di
trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995,  n.
335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella  allegata
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
    Roma, 15 maggio 2018 
 
                                            Il direttore generale     
                                        delle politiche previdenziali 
                                                 e assicurative       
                                                     Ferrari          
Il Ragioniere generale 
     dello Stato 
        Franco 
                                                             Allegato 
 
                                                              Tabella 
 
                   Coefficienti di trasformazione 
 
      
 
              =========================================
              | Eta'  |    Divisori     |   Valori    |
              +=======+=================+=============+
              |  57   |     23,812      |   4,200%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  58   |     23,236      |   4,304%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  59   |     22,654      |   4,414%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  60   |     22,067      |   4,532%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  61   |     21,475      |   4,657%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  62   |     20,878      |   4,790%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  63   |     20,276      |   4,932%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  64   |     19,672      |   5,083%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  65   |     19,064      |   5,245%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  66   |     18,455      |   5,419%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  67   |     17,844      |   5,604%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  68   |     17,231      |   5,804%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  69   |     16,609      |   6,021%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  70   |     15,982      |   6,257%    |
              +-------+-----------------+-------------+
              |  71   |     15,353      |   6,513%    |
              +-------+-----------------+-------------+
 
tasso di sconto = 1,5% 
La Redazione

Autore: La Redazione

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