Min.Lavoro: revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2018, il Decreto 15 maggio 2018 con la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 maggio 2018
Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.
IL DIRETTORE GENERALE delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge; Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995; Visti i decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012 e del 22 giugno 2015 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 alla legge n. 247/2007 e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335; Visti il comma 15 della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019; Visto l'art. 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le eta' superiori a 65 anni; Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita; Visto l'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT; Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 694055 del 16 aprile 2018; Visto il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia dell'8 maggio 2018 conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti; Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avra' decorrenza dal 1° gennaio 2019; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1° gennaio 2019, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Roma, 15 maggio 2018 Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative Ferrari Il Ragioniere generale dello Stato Franco
Allegato Tabella Coefficienti di trasformazione ========================================= | Eta' | Divisori | Valori | +=======+=================+=============+ | 57 | 23,812 | 4,200% | +-------+-----------------+-------------+ | 58 | 23,236 | 4,304% | +-------+-----------------+-------------+ | 59 | 22,654 | 4,414% | +-------+-----------------+-------------+ | 60 | 22,067 | 4,532% | +-------+-----------------+-------------+ | 61 | 21,475 | 4,657% | +-------+-----------------+-------------+ | 62 | 20,878 | 4,790% | +-------+-----------------+-------------+ | 63 | 20,276 | 4,932% | +-------+-----------------+-------------+ | 64 | 19,672 | 5,083% | +-------+-----------------+-------------+ | 65 | 19,064 | 5,245% | +-------+-----------------+-------------+ | 66 | 18,455 | 5,419% | +-------+-----------------+-------------+ | 67 | 17,844 | 5,604% | +-------+-----------------+-------------+ | 68 | 17,231 | 5,804% | +-------+-----------------+-------------+ | 69 | 16,609 | 6,021% | +-------+-----------------+-------------+ | 70 | 15,982 | 6,257% | +-------+-----------------+-------------+ | 71 | 15,353 | 6,513% | +-------+-----------------+-------------+ tasso di sconto = 1,5%