Min.Lavoro: RdC e Quota100 – cittadini extraUe che devono dichiarare il patrimonio immobiliare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 dicembre 2019, il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2019, con l’elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE:

  • Regno del Bhutan
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di Figi
  • Giappone
  • Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
  • Islanda
  • Repubblica del Kosovo
  • Repubblica del Kirghizistan
  • Stato del Kuwait
  • Malaysia
  • Nuova Zelanda
  • Qatar
  • Repubblica del Ruanda
  • Repubblica di San Marino
  • Santa Lucia
  • Repubblica di Singapore
  • Confederazione Svizzera
  • Taiwan
  • Regno di Tonga

I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso  al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 4 del 2019.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2019 

Individuazione dei Paesi nei quali  non  e'  possibile  acquisire  la
certificazione sulle  dichiarazioni  ISEE  ai  fini  del  Reddito  di
cittadinanza.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni»; 
  Visto  in  particolare  l'art.   2,   comma   1-bis,   del   citato
decreto-legge n. 4 del 2019,  che  ai  fini  dell'accoglimento  della
richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento  ai
requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  nonche'  per  comprovare  la
composizione  del  nucleo  familiare,  in  deroga  all'art.   3   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i  cittadini  di  Stati
non  appartenenti  all'Unione  europea   devono   produrre   apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'art. 3  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e  dall'art.  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto  in  particolare  l'art.   2,   comma   1-ter,   del   citato
decreto-legge n. 4 del 2019, che: 
    al primo periodo, prevede che le disposizioni  di  cui  al  comma
1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea  aventi  lo  status  di   rifugiato
politico;   b)   qualora   convenzioni   internazionali    dispongano
diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea nei quali e' oggettivamente impossibile  acquisire
le certificazioni di cui al comma 1-bis; 
    al secondo periodo, stabilisce che a tal  fine,  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con  il  Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, e' definito l'elenco  dei
Paesi  nei  quali  non  e'  possibile  acquisire  la   documentazione
necessaria per la compilazione della DSU ai  fini  ISEE,  di  cui  al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013; 
  Considerato che in riferimento  alla  documentazione  necessaria  a
comprovare la composizione del  nucleo  familiare  dei  cittadini  di
Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,   sulla   base   della
definizione di nucleo adottata a  fini  ISEE,  non  appaiono  esservi
situazioni che  non  siano  accertabili  da  parte  delle  competenti
autorita' italiane mediante la verifica della residenza anagrafica; 
  Considerato che in  riferimento  alla  documentazione  relativa  al
possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento  ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, la componente
non accertabile da parte della  Agenzia  delle  entrate  riguarda  il
patrimonio posseduto all'estero e i redditi da esso derivanti; 
  Visto il Rapporto «Doing Business»  della  Banca  mondiale  per  il
quale sono raccolti indicatori  quantitativi  sulla  regolamentazione
delle  attivita'  commerciali  e  sulla  protezione  dei  diritti  di
proprieta' che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo; 
  Visti in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei
diritti di proprieta' presenti nella  sezione  «registring  property»
della raccolta «Doing Business», che includono la  misurazione  della
qualita' del sistema di amministrazione  degli  immobili  attraverso,
tra l'altro, la raccolta di informazioni sul grado  di  registrazione
formale degli immobili privati in  registri  immobiliari  e  di  loro
mappatura; 
  Ritenuto di poter identificare, in sede di prima applicazione,  gli
Stati  o  territori  nei  quali  non  e'   possibile   acquisire   la
documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai  fini  ISEE,
con particolare riferimento al  patrimonio  immobiliare,  sulla  base
della assenza o incompletezza dei sistemi  di  registrazione  formale
degli immobili privati in registri immobiliari e  di  loro  mappatura
secondo le informazioni regolarmente raccolte  dalla  Banca  mondiale
nell'ambito della raccolta «Doing Business»; 
  Considerato che  non  esistono  al  momento  analoghe  raccolte  di
informazioni  con  riferimento  alla  disponibilita'  di   dati   sul
patrimonio mobiliare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Certificazione ulteriore ai fini  dell'accoglimento  della  richiesta
            del Reddito e della Pensione di cittadinanza 
 
  1.  Ai  fini  dell'accoglimento  della  richiesta  del  Reddito  di
cittadinanza e della Pensione  di  cittadinanza,  i  cittadini  degli
Stati o territori di cui all'allegato elenco,  parte  integrante  del
presente decreto, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione di
cui all'art. 2,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato  o  territorio
estero, tradotta in lingua italiana  e  legalizzata  dalla  autorita'
consolare italiana, limitatamente  all'attestazione  del  valore  del
patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE. 
  2. I cittadini degli Stati o territori  non  inclusi  nell'allegato
elenco non sono tenuti a produrre  alcuna  ulteriore  certificazione,
oltre a quella ordinariamente prevista per l'accesso  al  Reddito  di
cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai  sensi  dell'art.  5
del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  3.  L'elenco  e'  aggiornato  sulla  base  delle  informazioni  che
dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la  rete
diplomatica, sulla possibilita'  di  acquisire  presso  gli  Stati  o
territori esteri la documentazione  necessaria  per  la  compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 21 ottobre 2019 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
   Il Ministro 
degli affari esteri 
e della cooperazione 
  internazionale 
     Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3197 
                                                             Allegato 
    Elenco  degli  Stati  o  territori  i  cui  cittadini,  ai   fini
dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della
Pensione  di  cittadinanza,  sono  tenuti   a   produrre   l'apposita
certificazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4
del 2019, limitatamente all'attestazione del  valore  del  patrimonio
immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE: 
      Regno del Bhutan 
      Repubblica di Corea 
      Repubblica di Figi 
      Giappone 
      Regione amministrativa speciale di Hong Kong  della  Repubblica
popolare cinese 
      Islanda 
      Repubblica del Kosovo 
      Repubblica del Kirghizistan 
      Stato del Kuwait 
      Malaysia 
      Nuova Zelanda 
      Qatar 
      Repubblica del Ruanda 
      Repubblica di San Marino 
      Santa Lucia 
      Repubblica di Singapore 
      Confederazione svizzera 
      Taiwan 
      Regno di Tonga 
La Redazione

Autore: La Redazione

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