Min.Lavoro: RdC – beneficio addizionale per avvio di lavoro autonomo o di impresa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, il Decreto del 12 febbraio 2021, con le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.
Richiesta del beneficio economico
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 febbraio 2021
Modalita’ di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», ed in particolare: l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc), la variazione dell'attivita' e' comunicata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio; l'art. 3, comma 9, terzo periodo, secondo cui, a titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio; l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nel limite di 780 euro mensili; l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico; l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo cui il diritto alla fruizione degli incentivi previsti dal medesimo articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva a valere sulla quale insistono gli oneri del beneficio addizionale di cui all'art. 8, comma 4; l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da seguire ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, ivi comprese le attivita' di monitoraggio delle erogazioni degli incentivi di cui all'art. 8; Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 aprile 2019, relativo alle modalita' di utilizzo della Carta reddito di cittadinanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Considerato che l'incentivo di cui al citato art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un «beneficio addizionale» al Rdc, che trova presupposto nella percezione dello stesso, e che e' necessario individuarne le modalita' di richiesta ed erogazione, seguendo i principi e le regole - per quanto compatibili - della prestazione principale; Decreta: Art. 1 Beneficiari 1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale o di societa' cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione; b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio; c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale; d) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano gia' usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto. 2. L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente gia' erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc, a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, terzo periodo, del citato decreto-legge. 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019.
Art. 2 Modalita' di presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale 1. Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale di cui all'art. 1, l'avvio delle attivita' e' comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, mediante modello «COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attivita'. 2. Per le attivita' di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali si e' gia' fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non e' stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta. 3. Per le attivita' avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc e' ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale e' necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», allegato al presente decreto.
Art. 3 Importo del beneficio addizionale 1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 1, l'importo del beneficio addizionale e' pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante e' calcolato con riferimento al mese in cui e' avviata l'attivita' oggetto di incentivazione.
Art. 4 Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale e' riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate. Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello «COM Esteso» per l'accesso al beneficio addizionale. 2. Il beneficio addizionale e' erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti. 3. L'erogazione del beneficio addizionale oggetto del presente decreto avviene nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Art. 5 Revoca del beneficio addizionale 1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi: a) qualora l'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima; b) qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, o sia destinatario di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria emanato ai sensi del successivo art. 7-ter.
Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 12 febbraio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 931