Min.Lavoro: quote di ingresso per Tirocini formativi e corsi di formazione – 2020/2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 agosto 2020, il Decreto 9 luglio 2020, con la determinazione  del contingente triennale 2020/2022 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini.

I limiti di accesso sono i seguenti:

  • 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
  • 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2020 

Determinazione del contingente triennale 2020/2022 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini. (20A04131)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero,
alla lettera f), prevede l'ingresso di  persone  che,  autorizzate  a
soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano  periodi
temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani; 
  Visto l'art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo  n.  286  del
1998, che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno
per motivi di studio dei cittadini stranieri  ammessi  a  frequentare
corsi di formazione professionale e  tirocini  formativi  nell'ambito
del contingente triennale stabilito  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno   e   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»,  come  modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.  334,
recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione»; 
  Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999  e  successive
modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in
Italia, per finalita'  formativa,  per  lo  svolgimento  di  tirocini
funzionali  al   completamento   di   un   percorso   di   formazione
professionale; 
  Visto l'art. 44-bis, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394 del 1999 e successive  modificazioni,  che  prevede
che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del visto di studio, che intendono frequentare  corsi  di  formazione
professionale, organizzati da enti di formazione  accreditati  ovvero
che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma
9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale
nei limiti di un contingente annuale; 
  Visto  l'art.  9,  comma  8,  del  decreto-legge 28  agosto   2013,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
che ha modificato la determinazione  del  contingente  da  annuale  a
triennale, da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e del Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale del 24 luglio 2017, che ha
determinato il contingente triennale 2017/2019 fissando nel numero di
7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui
all'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli
ingressi per stranieri chiamati a svolgere i  tirocini  formativi  di
cui all'art. 40, comma 9, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni; 
  Viste le linee guida in materia di tirocini per  persone  straniere
residenti all'estero  adottate  con  Accordo  tra  Stato,  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014; 
  Considerato che, dal numero  dei  visti  di  ingresso  per  studio,
tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, l'utilizzo  del  contingente,  nel
triennio 2017/2019, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con
un impiego complessivo di 4.913 quote su un totale di 15.000 quote; 
  Considerata l'opportunita' di mantenere  invariato,  nonostante  il
sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2020/2022, per
futuri accordi di collaborazione con paesi terzi  per  l'ingresso  di
cittadini per lo svolgimento di tirocini; 
  Considerato altresi' che si tratta di una  programmazione  su  base
triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso,
e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di
formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di  soggiorno
per  motivi  di  lavoro,   consentendo   l'ingresso   di   manodopera
qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro
italiano; 
  Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il  triennio
2020/2022, del contingente previsto nel precedente triennio; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive  modificazioni,  reso
nella seduta del 25 giugno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio 2020/2022  il  limite  massimo  di  ingressi  in
Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il
rilascio del visto di studio e' determinato in: 
    a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a
ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati
secondo le norme regionali in  attuazione  dell'Intesa  tra  Stato  e
regioni del 20 marzo 2008; 
    b) 7.500 unita' per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di
orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di
formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai
soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in
attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede
di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano il 5 agosto 2014. 
  2. Il presente decreto verra' trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo secondo la normativa vigente. 
 
    Roma, 9 luglio 2020 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionali 
                               Di Maio 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1662 
La Redazione

Autore: La Redazione

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