Min.Lavoro: pubblicato il Decreto sulla Decontribuzione 2015

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la Determinazione, per l’anno 2015, della misura massima percentuale della  retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67  e  68,  della  legge n.247/2007.

Sulla retribuzione imponibile è concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai  datori  di  lavoro, uno sgravio contributivo  sulla  quota  costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della  retribuzione contrattuale  percepita.

Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di secondo livello, devono:

  1.  essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia’ avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di  entrata  del decreto;
  2. prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità,  redditività,  innovazione  ed  efficienza  organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento  economico  o agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini del miglioramento della competitivita’ aziendale.

Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non risulti possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese del settore sul territorio.

Lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n. 389.

La concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all’art.  1,  comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento  dei contributi dovuti nonche’ al pagamento delle sanzioni civili previste dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.

Sono escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni.

Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 8 aprile 2015 

Determinazione per l'anno  2015,  della  misura  massima  percentuale
della  retribuzione  di  secondo  livello   oggetto   dello   sgravio
contributivo previsto dall'art. 1, commi 67  e  68,  della  legge  n.
247/2007. (15A04055) 

(GU n.123 del 29-5-2015)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre
2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il  finanziamento
di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione  di  secondo
livello, con dotazione finanziaria pari a 650  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008-2010; 
  Visto il terzo periodo  del  predetto  comma  67,  come  modificato
dall'art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che  prevede
la concessione, nel  limite  delle  risorse  del  predetto  Fondo,  a
domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo,  nella  misura  e
secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del  medesimo
comma 67, relativo alla  quota  di  retribuzione  imponibile  di  cui
all'art. 12, terzo  comma,  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
costituita  dalle  erogazioni  previste  dai   contratti   collettivi
aziendali e territoriali, ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali
siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura  sia
correlata dal  contratto  collettivo  medesimo  alla  misurazione  di
incrementi  di  produttivita',   qualita'   e   altri   elementi   di
competitivita'  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico
dell'impresa e dei suoi risultati; 
  Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n.  247  del  2007,
che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le  modalita'  di  attuazione  del  precedente  comma  67  anche  con
riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba
essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti   finanziari
previsti, l'ammissione al  predetto  beneficio  contributivo,  e  con
particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo
del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa; 
  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il
quale prevede, tra l'altro, che, al fine  di  armonizzare  il  quadro
normativo in  tema  di  incentivi  contributivi  alla  contrattazione
aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettivita'  di
prossimita', lo sgravio contributivo e' riconosciuto in  relazione  a
quanto previsto da contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a
livello aziendale  o  territoriale  da  associazioni  dei  lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti; 
  Visto l'art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n.  92,
il quale nel modificare il secondo, il terzo ed il quarto periodo del
citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che,  a
decorrere dall'anno  2012,  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso a valere sulle risorse,
pari a 650 milioni di  euro  annui,  gia'  presenti  nello  stato  di
previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
relative al Fondo per il finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
incentivare la contrattazione di secondo livello; 
  Visti l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva
n. 14/2011  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione  e  della
semplificazione; 
  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per
l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella
parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo
livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra
contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; 
  Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008,  17  dicembre  2009,  3
agosto 2011 e 24 gennaio 2012, 27 dicembre 2012 e  14  febbraio  2014
che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio
con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014; 
  Visto l'accordo quadro sulla riforma  degli  assetti  contrattuali,
sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in  data
22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che  vengano  incrementate,
rese strutturali, certe e facilmente  accessibili,  tutte  le  misure
volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi,
la contrattazione di secondo livello; 
  Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati; 
  Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio
contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della menzionata  legge  n.
247 del 2007, come modificato dall'art. 4,  comma  28,  della  citata
legge n. 92 del 2012, i contratti  territoriali  debbano  determinare
criteri di misurazione e valutazione economica  della  produttivita',
della    qualita',    della    redditivita',    dell'innovazione    e
dell'efficienza organizzativa, sulla base  di  indicatori  assunti  a
livello territoriale con riferimento alla specificita'  di  tutte  le
imprese del settore; 
  Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai
contratti aziendali o  territoriali  come  indicatori  dell'andamento
economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire
all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in  materia
riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato
protocollo del 23 luglio 2007; 
  Visti l'art. 1, commi 249 e 254, della legge 24 dicembre  2012,  n.
228, l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 maggio 2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013,  n.
85, l'art. 15, comma 3, la lettera c)  del  decreto-legge  31  agosto
2013, 102, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre
2013, n. 124, per effetto dei quali, per l'anno di  competenza  2013,
lo stanziamento in misura  pari  a  650  milioni  di  euro  e'  stato
interamente destinato ad altre finalita'; 
  Visto il citato art. 1, comma 249, della legge  n.  228  del  2012,
che, per l'anno 2015, ha ridotto di 51 miloni di euro il Fondo di cui
all'art. 1, comma 68, della menzionata legge n. 247 del 2007; 
  Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 102 del 2013,
il  quale  prevede  che,  a  decorrere  dall'anno  2014,  lo  sgravio
contributivo sulla contrattazione di secondo livello si  applica  con
riferimento  alle  quote  di   retribuzione   corrisposte   nell'anno
precedente; 
  Visto  l'art.  40,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il quale prevede che  le  risorse  finanziarie
stanziate ai fini dello  sgravio  in  questione  per  l'anno  2012  e
rimaste inutilizzate per un importo  pari  a  103.899.045  euro  sono
appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera f), del citato  decreto-legge  n.
133 del 2014, il quale prevede che le risorse inizialmente  stanziate
per lo sgravio di  cui  trattasi  relativamente  all'anno  2014  sono
ridotte di un ammontare pari a 50 milioni di  euro,  con  conseguente
rideterminazione delle risorse medesime ad un ammontare  pari  a  557
milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 313, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale prevede una riduzione delle risorse finanziarie destinate  allo
sgravio in questione per un ammontare pari a 208 milioni di euro  per
l'anno 2015; 
  Vista la nota Inps n. 8781 del  20  febbraio  2015,  con  la  quale
l'Istituto, attraverso l'analisi dei dati in suo  possesso,  assevera
che, per l'anno 2014,  a  fronte  di  un  budget  originario  pari  a
557.000.000 di euro, l'importo dello sgravio richiesto dalle  imprese
ammonta a euro 506.221.594,24 e che residuano pertanto somme pari  ad
50.778.405,76 euro; 
  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente
soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
che individua la retribuzione minima da assumere  come  base  per  il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; 
  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale
al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento  unico  di
regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'
di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
      Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 
 
  1. Le risorse per l'anno 2015 stanziate ai fini  del  finanziamento
degli  sgravi  contributivi  per  incentivare  la  contrattazione  di
secondo livello, di cui all'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, come rideterminate dall'art. 1, comma 249, della  legge
24 dicembre 2012, n.228, e dall'art. 1, comma  313,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento
per  la  contrattazione  aziendale  e  del  37,5  per  cento  per  la
contrattazione territoriale. Fermo  restando  il  limite  complessivo
annuo di 391 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera
percentuale  attribuita  a  ciascuna  delle  predette  tipologie   di
contrattazione  la  percentuale  residua  e'   attribuita   all'altra
tipologia. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con riferimento alle somme  corrisposte  nell'anno  2014,  sulla
retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive  modificazioni,
e' concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai  datori  di  lavoro,
nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del  Fondo
di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e  4,
uno sgravio contributivo  sulla  quota  costituita  dalle  erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello, nella misura del 1,60 per cento  della  retribuzione
contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  e  c),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  2. Entro  il  28  febbraio  2016,  sulla  base  dei  risultati  del
monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei
servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi
dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno
2015, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale
percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al
comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di
secondo livello, devono: 
    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di
lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',
qualita',  redditivita',  innovazione  ed  efficienza  organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento  economico  o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini
del miglioramento della competitivita' aziendale. 
  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese
del settore sul territorio. 
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. 
  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'
subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello
sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 
  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti
del pubblico impiego. 
  9. Per le imprese di somministrazione di lavoro di cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma
1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. 
                               Art. 3 
 
                              Procedure 
 
  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed
esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 
  2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'azienda; 
    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello; 
    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro; 
    d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i
contributi pensionistici; 
    e)  ogni  altra   indicazione   che   potra'   essere   richiesta
dall'Istituto di Previdenza. 
  3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui
all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni. 
                               Art. 4 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene  a
decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   fissato
dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. 
  2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero
di protocollo informatico. 
  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le  domande  trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze  della  procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 5 
 
                            Norme finali 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  decreto  si
provvede a valere sul capitolo 4330 dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -   Centro   di
responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali» per un ammontare pari  a
391 milioni di euro. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 aprile 2015 
 
                     Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                                         Poletti                      
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                  Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1830 
La Redazione

Autore: La Redazione

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