Min.Lavoro: fondi paritetici interprofessionali – modalità di rimborso delle risorse
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, il Decreto 14 marzo 2023 con la definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 marzo 2023
Definizione dei criteri e delle modalita’ di rimborso, per le annualita’ 2022 e 2023, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 242, che stabilisce che: «Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalita' di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 118; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 722; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, l'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), e l'art. 30; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera c), l'art. 4, comma 1, l'art. 9, comma 1, lettera n) e l'art. 17; Vista la circolare ANPAL 10 aprile 2018, n. 1 recante «Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e, in particolare, il paragrafo 3.2 - in cui si prevede che ai Fondi paritetici interprofessionali «in nessun caso e' [...] consentito utilizzare negli avvisi risorse non ancora assegnate»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (art. 25-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 148/2015)» e, in particolare, l'art. 4, comma 2; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'art. 4, commi 58 e 68, legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e i Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 5 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2021), recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021, con il quale e' adottato il Piano nazionale nuove competenze, che definisce il quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID-19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario - n. 50) concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024» e, in particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attribuisce al Centro di responsabilita' della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, al capitolo di bilancio 1233, il rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 722, della legge n. 190/2014 relativamente alle annualita' finanziarie 2022 e 2023; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2022, n. 25, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 84, in data 21 febbraio 2022, relativo all'assegnazione ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2022; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Ritenuto, in ossequio al dettato normativo, di individuare le modalita' di attuazione e monitoraggio dei programmi formativi di cui all'art. 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di erogazione dei relativi contributi, nonche' individuare i criteri di ripartizione delle risorse tra i Fondi medesimi per le annualita' 2022 e 2023 e provvedere contestualmente alla determinazione del riparto relativo all'annualita' 2022; Considerato, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, che i lavoratori dirigenti sono esclusi dai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e tenuto conto che il valore del gettito annuale assegnato da INPS rappresenta un indicatore oggettivo e certo, rappresentativo della operativita' dei singoli Fondi paritetici interprofessionali; Visti i dati di gettito assegnato da INPS ai Fondi paritetici interprofessionali relativi alle annualita' 2020 e 2021 acquisiti con nota prot. mlps n. 44/5771 del 13 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Con il presente decreto si definiscono criteri e modalita' di rimborso, per le annualita' 2022 e 2023, delle risorse di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in favore dei Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito Fondi), che finanziano percorsi di incremento delle professionalita' di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. I percorsi di cui al comma 1 possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».
Art. 2 Contenuti dei percorsi di incremento delle competenze 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, i Fondi finanziano percorsi di incremento delle professionalita' rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e finalizzati a favorirne il mantenimento del livello occupazionale nell'impresa. 2. I percorsi di cui al comma 1 sono organizzati dai Fondi secondo le modalita' di programmazione del conto collettivo e le regole di gestione previste dalle disposizioni vigenti e devono rispondere ai medesimi requisiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142.
Art. 3 Criteri di riparto e modalita' di erogazione delle risorse 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, per le annualita' 2022 e 2023, e' destinato l'importo di euro 120.000.000,00 di cui al versamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sul capitolo 1233 «Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 722, della legge n. 190/2014», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 26 «Politiche per il lavoro», programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di responsabilita' amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate annualmente tra i Fondi, con esclusione dei Fondi relativi ai dirigenti e senza tener conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi due anni di gettito assegnato da INPS a ciascun Fondo e nello specifico: le risorse relative all'annualita' 2022 sono assegnate sulla base della media del gettito assegnato da INPS ai Fondi negli anni 2020 e 2021; le risorse relative all'annualita' 2023 sono assegnate sulla base della media del gettito assegnato da INPS ai Fondi negli anni 2021 e 2022. 3. Le risorse relative all'annualita' 2022 assegnate a ciascun Fondo sono riportate nella tabella 1 «Assegnazione delle risorse - annualita' 2022» sulla base dei dati indicati nella tabella 2 «Dati gettito INPS 2020-2021» di cui all'allegato 1, parte integrante e costitutiva del presente decreto e verranno erogate secondo le modalita' specificate nei commi 5 e 6 del presente articolo. 4. Le risorse relative all'annualita' 2023 saranno assegnate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei criteri di cui al presente articolo. 5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai Fondi secondo la seguente modalita': a) un acconto pari al 60% del contributo e' erogato sulla base dell'adozione da parte dei Fondi paritetici interprofessionali degli atti di programmazione dei percorsi di incremento delle competenze per l'ammontare degli importi ripartiti; b) il saldo nel limite del restante 40% del contributo e' erogato sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli e della rendicontazione finale delle attivita' da parte dei Fondi. 6. Ai fini dell'erogazione dell'acconto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione delle somme assegnate su domanda dei Fondi compilata sulla base del modello di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto. Alla richiesta dovra' essere allegata copia di uno o piu' avvisi pubblici riferiti alle risorse da trasferire e relativi a percorsi coerenti con i contenuti di cui all'art 2. I Fondi provvedono alla richiesta dell'acconto entro e non oltre nove mesi dalla data di assegnazione delle risorse. 7. Ai fini dell'erogazione del saldo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione delle somme su domanda dei Fondi corredata da un report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli avvisi adottati, nonche' degli esiti degli avvenuti controlli sulle operazioni svolte, sulla base del modello di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente atto. Al report dovra' essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. I Fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione delle risorse. 8. La mancata trasmissione della documentazione di cui ai commi 6 e 7 entro i termini stabiliti autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate da parte dei Fondi.
Art. 4 Monitoraggio 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, ferme restando le funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ANPAL monitora la programmazione e attuazione dei percorsi di incremento delle professionalita' di cui all'art. 1 e ne riferisce annualmente gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto e' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 920
Allegato 1 Tabella 1 "Assegnazione delle risorse - Annualita' 2022" Tabella 2 "Dati gettito INPS 2020-2021"
Allegato 2 MODULO RICHIESTA ACCONTO
Allegato 3 MODULO RICHIESTA SALDO Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico