Min.Lavoro: Piano di potenziamento dei CpI e delle politiche attive
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2019, il Decreto 28 giugno 2019 con l’adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Il Piano avrà durata triennale ed sarà aggiornato annualmente.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 giugno 2019
Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 8, che disciplina l'ordinamento della agenzie; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2017, n. 57 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione per una misura nazionale di contrasto alla poverta'», e in particolare l'art. 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; Visto, altresi', l'art. 1, comma 4, lettera c), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all'istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che, in attuazione del richiamato art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL; Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che espressamente prevede che «ANPAL subentra nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.a. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del Consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.a. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.a. adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.a., ed e' soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019», e in particolare l'art. 1, comma 595, che dispone il cambio di denominazione della societa' Italia Lavoro S.p.a. in «ANPAL Servizi S.p.a.»; Considerato che ANPAL Servizi S.p.a. supporta l'ANPAL nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per l'impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate nonche' nella ricollocazione dei disoccupati; Considerato che ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del predetto decreto legislativo n. 150/2015; Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»; Visto l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, con il quale, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attivita' a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, e' stato previsto il trasferimento del personale delle citta' metropolitane e delle province in servizio preso i centri per l'impiego alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed, in particolare, l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»; Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019 relativamente al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Supplemento ordinario n. 63) concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021» e, in particolare, la Tabella 4; Considerato che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2019, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono appostate sul capitolo 1232 «Contributo alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 - Azione - «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL» di competenza del Centro di responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale; Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 99648 del 23 maggio 2019 registrato dalla Corte dei conti al n. 807 del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei conti al n. 933 del 28 giugno 2019, sono state apportate le variazioni amministrative in termini di competenza e cassa sui competenti capitoli di bilancio di questo Ministero in attuazione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed in particolare sul capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - e sul capitolo 2234 p.g. 1 «Contributo statale alle spese di funzionamento e ai costi generali di struttura di ANPAL Servizi S.p.a.», missione 26 (politiche per il lavoro) - Programma 10 - di competenza del Centro di responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ritenuto necessario procedere all'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; Ritenuto necessario procedere, altresi', al riparto delle risorse previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario; Decreta: Art. 1 Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 1. E' adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari. 3. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.
Art. 2 Risorse 1. Le complessive risorse, afferenti all'attuazione del Piano di cui all'art. 1, sono cosi' individuate: a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), punto 1) del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26: anno 2019 euro 467.200.000,00; anno 2020 euro 403.100.000,00. Le risorse sopra indicate sono ripartite alle regioni sulla base dei criteri previsti dall'allegato 1 del Piano straordinario denominato «Riparto alle regioni e PA delle unita' di personale previste dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra evidenziate e' allegato alla tabella B del presente decreto di cui costituisce parte integrante; b) risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26: anno 2019 euro 150.000.000,00 (di cui fino a 80.000.000,00 destinati ad Anpal Servizi S.p.a. e euro 70.000.000,00 da ripartire alle regioni sulla base del criterio indicato nella tabella 1 del Piano straordinario, denominata «Stima dei fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza»); anno 2020 euro 130.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.a.; anno 2021 euro 50.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.a. Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra evidenziate e' allegato alla tabella C del presente decreto di cui costituisce parte integrante; c) risorse di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 258, 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 12, comma 8, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, da ripartire sulla base del criterio di riparto previsto dall'allegato 1 del Piano denominato «Riparto alle regioni e PA delle unita' di personale previste dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; anno 2019 euro 120.000.000,00 (di cui 80.000.000,00 sono trasferiti secondo le modalita' previste dal successivo art. 3, comma 3); anno 2020 e successivi euro 160.000.000,00. Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra evidenziate e' allegato alla tabella D del presente decreto di cui costituisce parte integrante; d) risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26: anno 2020 euro 120.000.000,00; anno 2021 e successivi euro 304.000.000,00. Le risorse dell'anno 2020 sono ripartite alle regioni sulla base dei criteri previsti dalla tabella 1 del Piano denominata «Stima dei fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza». Le risorse dell'anno 2021 sono ripartite alle regioni per euro 240.000.000,00 sulla base dei criteri previsti dalla tabella 1 del Piano denominata «Stima dei fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza». Le restanti risorse pari a euro 64.000.000,00 sono ripartite sulla base dei criteri previsti dall'allegato 1 del Piano straordinario denominato «Riparto alle regioni e PA delle unita' di personale previste dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra evidenziate e' allegato alla tabella E del presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 3 Trasferimenti 1. Le risorse di cui all'art. 2, punto a), sono trasferite dal competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalita': per l'anno 2019 il 50% delle risorse e' erogato all'esito del perfezionamento del presente decreto ministeriale. La rimanente quota e' trasferita dietro richiesta della regione corredata da apposita attestazione circa l'avvenuto utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante, ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 2, punto a) del presente decreto, delle risorse gia' anticipate e destinate per i piani di potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego. Il piano di ripartizione alle regioni per l'anno 2019 di euro 467.200.000,00 e' allegato alla tabella B 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante; per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'esito della ricezione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante di tutte le risorse gia' erogate per l'anno 2019, con apposito provvedimento procede al trasferimento delle risorse pari a complessivi euro 403.100.000,00. Le predette risorse sono trasferite alle singole regioni previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego. 2. Le risorse di cui all'art. 2, punto b), sono trasferite dal competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalita': euro 70.000.000,00 per l'anno 2019, sono trasferite alle regioni all'esito dell'avvenuta stipula delle convenzioni previste dall'art. 12, comma 3, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, tra le regioni e Anpal Servizi S.p.a. che avra' cura di trasmetterle al Ministero; euro 68.000.000,00 per l'anno 2019 sono trasferite ad ANPAL Servizi S.p.a. all'esito del perfezionamento del presente atto. 3. Le risorse di cui all'art. 2, punto c), sono trasferite dal competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalita': per le risorse dell'anno 2019 si procede a erogare un importo pari a complessivi euro 80.000.000,00 all'esito del perfezionamento del presente atto. Le rimanenti risorse sono trasferite all'esito della ricezione delle attestazioni da parte delle singole regioni delle eventuali ulteriori spese sostenute. Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra evidenziate e' allegato alla tabella D 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante. A decorrere dal 2020 le risorse sono trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvedera' all'erogazione delle quote spettanti alle regioni previa presentazione, da parte delle medesime, di apposite richieste corredate da specifica dichiarazione che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi. Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno individuati modalita' e termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse. 4. Le risorse di cui all'art. 2, punto d), saranno trasferite, proporzionalmente, con le modalita' definite con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4 Monitoraggio 1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, le regioni, con cadenza trimestrale, comunicano ad ANPAL i dati necessari alla realizzazione di report dei flussi finanziari. Con la medesima cadenza trimestrale, le regioni comunicano, altresi', le informazioni concernenti lo stato di avanzamento delle attivita' e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale. 2. Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi S.p.a. produce apposite relazioni sullo stato di avanzamento delle attivita' previste dal Piano. 3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse mediante relazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con periodicita' semestrale, dal Presidente dell'ANPAL.
Art. 5 Compensazioni o conguagli Con successivo provvedimento sono individuate eventuali forme di compensazione o conguaglio, relative alle risorse gia' trasferite e non utilizzate o alle risorse ancora da trasferire di cui all'art. 2 del presente decreto. Il presente decreto e' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Roma, 28 giugno 2019 Il Ministro: Di Maio Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1-2814