Min.Lavoro: Patronati – attività in materia di Reddito e di Pensione di Cittadinanza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto 29 settembre 2021, n. 232, con il Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza.
Il Regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2022.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, con il quale e' stato adottato il «Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC) e la «Pensione di Cittadinanza» (PdC); Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, per il 2019, prevede che «Le richieste del RdC e della pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»; Visto l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, «il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai fini del finanziamento dell'attivita' di RdC e PdC da parte degli Istituti di patronato, «e' incrementato di 5 milioni di euro»; Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Ritenuta la necessita' di coordinare i criteri di ripartizione di cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193; Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n. 1118/2021 e n. 1455/2021, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22 giugno 2021 e del 26 agosto 2021; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 8212 del 23 settembre 2021; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attivita' svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull'apposito fondo istituito in base all'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2 1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1, agli interventi svolti dagli Istituti di patronato per RdC e per PdC e' attribuito esclusivamente il punteggio attivita', previsto al numero 8 della Tab. D allegata al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di seguito denominato «decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto. 2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi del successivo articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti di patronato del punteggio di cui al comma 1 e' subordinata a condizione che gli interventi: a) siano definiti positivamente; b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto. 3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialita'/penalizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto. 4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attivita' connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei limiti minimi di punteggio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto.
Art. 3 1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita' svolta, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto.
Art. 4 1. Nell'ambito delle verifiche annuali espletate dai Servizi ispettivi territoriali del lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, sulle sedi periferiche degli Istituti di patronato, il verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato con le risultanze degli accertamenti effettuati al fine del riconoscimento del punteggio di cui all'articolo 2.
Art. 5 1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto, sono integrati, con evidenza separata, con i dati relativi all'attivita' per RdC e per PdC.
Art. 6 1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto, ha competenza, nell'ambito dei compiti attribuitile dal successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di Rdc e Pdc.
Art. 7 1. Si applicano, oltre alle norme del decreto richiamate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere a) e c); 5; 6, commi 3, 4 e 6; 12, comma 2, del medesimo decreto.
Art. 8 1. Sulla base dei dati trasmessi annualmente dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a monitorare con frequenza biennale i flussi di attivita' svolta dagli Istituti di patronato e assistenza sociale per Rdc e Pdc, al fine di valutare la possibilita' di eventuali modifiche normative in merito all'entita' del punteggio per esse assegnato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 2021 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 3054