Min.Lavoro: partecipazione obbligatoria dei beneficiari RdC ai progetti di pubblica utilità
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, il Decreto 22 ottobre, con la definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).
L’articolo 2 prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.
L’Allegato 1 contiene indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel Decreto, di cui costituisce parte integrante. Tra l’altro, l’allegato 1 contiene la specifica circa le persone tenute allo svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 ottobre 2019
Definizione, forme, caratteristiche e modalita' di attuazione dei Progetti utili alla collettivita' (PUC).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro: al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale; al comma 2, definisce le modalita' di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla poverta' per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale; al comma 15, stabilisce che il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attivita' e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresi' che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita; Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi - previa intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di conversione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la definizione delle forme e delle caratteristiche, nonche' delle modalita' di attuazione dei progetti utili alla collettivita' (PUC); Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108 in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 17 ottobre 2019; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2019; b) «Puc»: i Progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire la propria disponibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019; c) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019; d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019; e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata; f) «Piattaforma per il Patto per il lavoro»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei centri per l'impiego; g) «Fondo poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016); h) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2 Forme e caratteristiche dei PUC 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti, utili alla collettivita', da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione e' facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. L'amministrazione titolare dei PUC e' il comune, che puo' avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalita' individuate nell'Allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalita' individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1. 3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu' giorni della settimana sia su uno o piu' periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilita' di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma non puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate. 4. Le attivita' previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attivita' di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attivita' previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 5. I soggetti obbligati non possono svolgere attivita' in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, ne' possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita' di lavoro. 6. Non possono essere oggetto dei PUC le attivita' connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche gia' oggetto di appalto, ovvero attivita' sostitutive di analoghe attivita' affidate esternamente dal comune o dall'ente.
Art. 3 Modalita' attuative 1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attivita' e numero di posti disponibili, e' comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la Piattaforma per il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego che le utilizzano nell'ambito della definizione del Patto per il lavoro. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc, individuati nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e dei Patti per il lavoro secondo le modalita' di cui all'Allegato 1, sono comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni e dei centri per l'impiego nelle Piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi competenti dei comuni e' facilitato, nelle modalita' di cui all'Allegato 1, dalla interoperabilita' delle citate Piattaforme, che costituiscono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Le modalita' attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC nella Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i Patti per il lavoro sono disciplinate secondo le indicazioni del presente decreto mediante integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108. 2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da parte del comune sia inferiore a quello di tutti i componenti tenuti gli obblighi appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del Rdc residenti nel territorio di competenza, si osservano i seguenti criteri di priorita': a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo famigliare, individuato nel componente piu' giovane tra quelli tenuti agli obblighi; b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di importo del beneficio economico del Rdc maggiore. 3. Il rispetto delle priorita' di cui al comma 2 e' garantito, con aggiornamento all'inizio di ciascun mese e previa identificazione delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma, si procede all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione dei beneficiari da parte dei comuni e dei centri per l'impiego ai fini della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e dei Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della Piattaforma, e' preventivamente individuata da ciascun comune una quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare ai centri per l'impiego territorialmente competenti. 4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonche', in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attivita'. Fatta salva l'affidabilita' e la verificabilita' delle informazioni riportate, possono essere adottate modalita' di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della reale partecipazione al PUC e' in capo al comune che ne e' titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalita' di cui all'Allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario e' considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed e' disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019. 5. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticita' evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, e' facolta' del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.
Art. 4 Obblighi in materia di salute e sicurezza 1. Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attivita' previste dal PUC, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e' fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 4. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo Poverta' e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione.
Art. 5 Disposizioni finali 1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo poverta', nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalita' individuate negli atti di gestione del programma. Alle altre attivita' di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147 del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, e' possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita' di attuazione dei PUC. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 22 ottobre 2019 Il Ministro: Catalfo Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne succ. n. 3221