Min.Lavoro: partecipazione obbligatoria dei beneficiari RdC ai progetti di pubblica utilità

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, il Decreto 22 ottobre, con la definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

L’articolo 2 prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

 

L’Allegato 1 contiene indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel Decreto, di cui costituisce parte integrante. Tra l’altro, l’allegato 1 contiene la specifica circa le persone tenute allo svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2019 

Definizione, forme, caratteristiche e  modalita'  di  attuazione  dei
Progetti utili alla collettivita' (PUC).
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in  materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e,
in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro: 
    al  comma  1,  condiziona   l'erogazione   del   beneficio   alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e all'adesione ad
un  percorso  personalizzato   di   accompagnamento   all'inserimento
lavorativo e all'inclusione sociale; 
    al comma 2, definisce le modalita' di tale adesione  individuando
i  beneficiari  tenuti  agli  obblighi,  coloro  che  devono   essere
convocati dai Centri per l'impiego per la  sottoscrizione  dei  Patti
per il lavoro e coloro che devono essere convocati  dai  servizi  dei
comuni competenti in  materia  di  contrasto  alla  poverta'  per  la
sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale; 
    al comma 15, stabilisce che il beneficiario e' tenuto ad  offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a
titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre
attivita' e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un  numero  massimo  di  sedici  ore  complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresi'
che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una  apposita
sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita; 
  Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi -  previa
intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di
conversione del citato  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  la
definizione  delle  forme  e  delle  caratteristiche,  nonche'  delle
modalita' di attuazione dei progetti utili alla collettivita' (PUC); 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
2 settembre 2019, n.  108  in  materia  di  sistema  informativo  del
Reddito di cittadinanza, in attuazione  dell'art.  6,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 4 del 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta
del 17 ottobre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Rdc»: il Reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge n. 4 del 2019; 
    b) «Puc»:  i  Progetti  a  titolarita'  dei  comuni,  utili  alla
collettivita', in ambito culturale, sociale,  artistico,  ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc e'
tenuto ad offrire la propria disponibilita'  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    c) «Patto  per  il  lavoro»:  patto  di  servizio  personalizzato
sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4,  comma  7,
del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il  patto  per  l'inclusione
sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai  sensi  dell'art.  4,
comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma  digitale  del  Reddito  di
cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.  6,
comma  1,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,   per   il
coordinamento dei comuni, in forma singola o associata; 
    f) «Piattaforma per il  Patto  per  il  lavoro»:  la  piattaforma
digitale del Reddito di cittadinanza per  il  Patto  per  il  lavoro,
istituita  presso  l'ANPAL  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,   del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei  centri
per l'impiego; 
    g) «Fondo poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, dall'art.  1,  comma  386,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016); 
    h)   «PON   inclusione»:   il   Programma   operativo   nazionale
«Inclusione», approvato con  decisione  della  Commissione  C  (2014)
10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione  C
(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018)  n.  8586
del 6 dicembre 2018 e da  ultimo  con  decisione  C  (2019)  n.  5237
dell'11 luglio 2019 a titolarita' del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
                               Art. 2 
 
                   Forme e caratteristiche dei PUC 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019,
il beneficiario del Rdc e' tenuto ad offrire, nell'ambito  del  Patto
per il lavoro e  del  Patto  per  l'inclusione  sociale,  la  propria
disponibilita'  per  la  partecipazione  a   progetti,   utili   alla
collettivita', da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La
mancata adesione ai PUC da parte di  uno  dei  componenti  il  nucleo
familiare  comporta  la  decadenza  dal  Rdc.  La  partecipazione  e'
facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al  Rdc,
inclusi i soggetti esonerati ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai
PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1,  contenente  indicazioni
operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente  decreto,
di cui costituisce parte integrante. 
  2. L'amministrazione titolare  dei  PUC  e'  il  comune,  che  puo'
avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o  di  altri
enti pubblici, nelle modalita' individuate  nell'Allegato  1.  I  PUC
sono progettati e svolti in  ambito  culturale,  sociale,  artistico,
ambientale, formativo  e  di  tutela  dei  beni  comuni,  secondo  le
modalita' individuate,  quanto  a  caratteristiche  e  struttura  dei
progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1. 
  3.  I  PUC  comportano,  per  il  soggetto  obbligato,  un  impegno
compatibile con le altre attivita' dallo stesso svolte e in ogni caso
non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo  di  sedici
ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle
otto ore settimanali puo' essere sviluppata sia su uno o piu'  giorni
della settimana sia su uno o piu' periodi del  mese,  fermo  restando
l'obbligo del  totale  delle  ore  previste  nel  mese,  compresa  la
possibilita' di un eventuale recupero delle ore  perse  nel  mese  di
riferimento. 
  L'applicazione della flessibilita' prevista dal presente comma  non
puo' essere contemplata nelle situazioni di ampliamento  dell'impegno
oltre  le  otto  ore  settimanali,  a  seguito  di  accordi  tra   il
beneficiario  ed  i  servizi.  In  tali  casi  devono  essere  svolte
settimanalmente il complesso delle ore concordate. 
  4. Le attivita' previste nell'ambito dei PUC non sono  assimilabili
ad attivita' di lavoro  subordinato,  parasubordinato  o  autonomo  e
l'utilizzo dei  beneficiari  di  Rdc  nelle  attivita'  previste  dai
progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 
  5.  I  soggetti  obbligati  non  possono  svolgere   attivita'   in
sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente  o
dall'ente gestore nel caso di  esternalizzazione  di  servizi  o  dal
soggetto del privato  sociale.  I  medesimi  soggetti  obbligati  non
possono altresi' ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione  del
soggetto proponente il progetto e non possono  sostituire  lavoratori
assenti a causa  di  malattia,  congedi  parentali,  ferie  ed  altri
istituti, ne' possono essere utilizzati per  sopperire  a  temporanee
esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensita'
di lavoro. 
  6. Non possono essere oggetto dei PUC le  attivita'  connesse  alla
realizzazione di lavori o opere pubbliche gia'  oggetto  di  appalto,
ovvero  attivita'  sostitutive   di   analoghe   attivita'   affidate
esternamente dal comune o dall'ente. 
                               Art. 3 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attivita'  e  numero
di posti disponibili, e' comunicato dal comune nell'apposita  sezione
della Piattaforma GEPI per essere reso  disponibile  ai  responsabili
della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione  del
Patto per l'inclusione sociale.  Le  informazioni  di  cui  al  primo
periodo  sono  altresi'  messe  a  disposizione,  mediante   apposite
procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la  Piattaforma  per
il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego  che  le  utilizzano
nell'ambito della definizione del Patto per il  lavoro.  I  possibili
abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del  Rdc,
individuati nell'ambito dei Patti  per  l'inclusione  sociale  e  dei
Patti per il lavoro secondo le modalita' di cui all'Allegato 1,  sono
comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni  e  dei
centri  per  l'impiego   nelle   Piattaforme   di   riferimento.   Il
coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi  competenti  dei
comuni e' facilitato, nelle modalita' di cui  all'Allegato  1,  dalla
interoperabilita' delle  citate  Piattaforme,  che  costituiscono  il
Sistema  informativo  del  Reddito  di  cittadinanza.  Le   modalita'
attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC  nella
Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i
Patti per il lavoro sono  disciplinate  secondo  le  indicazioni  del
presente decreto mediante integrazione del decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108. 
  2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da  parte  del  comune
sia inferiore a quello di tutti  i  componenti  tenuti  gli  obblighi
appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del  Rdc  residenti  nel
territorio  di  competenza,  si  osservano  i  seguenti  criteri   di
priorita': 
    a)  la  partecipazione  di  almeno  un  componente   per   nucleo
famigliare, individuato nel componente piu' giovane tra quelli tenuti
agli obblighi; 
    b)  l'assegnazione  prioritaria  ai  beneficiari  con  classe  di
importo del beneficio economico del Rdc maggiore. 
  3. Il rispetto delle priorita' di cui al comma 2 e' garantito,  con
aggiornamento all'inizio di ciascun  mese  e  previa  identificazione
delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI
del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle
more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma,  si
procede  all'assegnazione  secondo  l'ordine  di   convocazione   dei
beneficiari da parte dei comuni e dei centri per  l'impiego  ai  fini
della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e  dei
Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della
Piattaforma, e' preventivamente individuata  da  ciascun  comune  una
quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare  ai  centri  per
l'impiego territorialmente competenti. 
  4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente  per  ogni
progetto un  apposito  registro  numerato  progressivamente  in  ogni
pagina, timbrato e firmato in  ogni  suo  foglio  dal  rappresentante
legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel  registro  sono
riportati  tutti  i  dati  indicati  al  punto  IV  dell'Allegato  1,
relativamente alla struttura del  progetto  nonche',  in  un'apposita
sezione dedicata alla registrazione delle  presenze  giornaliere  dei
beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attivita'. Fatta  salva
l'affidabilita' e la verificabilita'  delle  informazioni  riportate,
possono  essere  adottate  modalita'  di  istituzione  e  tenuta  del
registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura
la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della
reale partecipazione al PUC e' in capo al comune che ne e'  titolare.
I   dati   riportati   nel   registro   rilevano   anche   ai    fini
dell'assicurazione obbligatoria  INAIL  contro  gli  infortuni  e  le
malattie  professionali.  Le  assenze  per  malattia  o  per   motivi
personali e familiari devono  essere  giustificate  e  opportunamente
documentate. Le assenze non giustificate  sono  oggetto  di  richiamo
nelle modalita' di cui all'Allegato  1,  salvo  l'eventuale  recupero
delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso
in cui, nonostante  tre  precedenti  richiami,  si  siano  verificate
assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del
beneficiario e' considerato  equivalente  alla  mancata  adesione  al
progetto ed e' disposta, previa segnalazione mediante la  Piattaforma
GEPI, la decadenza dal beneficio  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5,
lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  5.  A  seguito  di  esigenze  sopravvenute  ovvero  di   criticita'
evidenziate  nello  svolgimento  del  progetto,  anche  al  fine   di
migliorare  l'abbinamento,  e'  facolta'   del   soggetto   attuatore
richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato. 
                               Art. 4 
 
              Obblighi in materia di salute e sicurezza 
 
  1. Ai beneficiari del  Rdc  impegnati  nei  PUC  si  applicano  gli
obblighi in materia di salute e sicurezza previsti  in  relazione  ai
soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonche' le  previsioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124. 
  2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei  progetti
idonee  coperture  assicurative  presso  l'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  contro  gli
infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle
attivita' previste dal PUC, nonche'  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi. 
  3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e  le  malattie
professionali e' fissato, con successivo  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL,  un  premio
speciale unitario, a norma dell'art. 42 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  4. Agli oneri per le coperture assicurative si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo Poverta' e del  PON  Inclusione,  secondo  le
indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi
quelli  derivanti  dalle   assicurazioni   presso   l'INAIL   e   per
responsabilita' civile  dei  partecipanti,  come  meglio  specificati
nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo  poverta',  nei
limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo  le
indicazioni contenute nei decreti  di  riparto  del  Fondo  medesimo,
oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON  inclusione,
secondo  le  modalita'  individuate  negli  atti  di   gestione   del
programma. Alle altre attivita' di cui al presente decreto  tutte  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. In esito ad un primo  periodo  di  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sulla  base  delle  eventuali
criticita' e delle segnalazioni emerse nell'ambito  della  cabina  di
regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147
del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, e'  possibile  procedere
all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalita'  di
attuazione dei PUC. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 22 ottobre 2019 
 
                                                 Il Ministro: Catalfo 

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne succ. n. 3221 
La Redazione

Autore: La Redazione

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