Min.Lavoro: PA – opzione previdenziale per i professionisti assunti a tempo determinato
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il Decreto 2 settembre 2022 riguardante l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 settembre 2022
Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visti il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 53, commi 1, 12, 13 e 14 inerenti alla materia delle incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo all'attivita' di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli n. 15 e n. 18 inerenti, rispettivamente, agli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza e di quelli conferiti ai dipendenti pubblici; Visto l'art. 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'art. 1, recante «Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'art. 31 recante «Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» che ha modificato l'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 introducendo i commi 7-ter e 7-quater; Visto il comma 5 del predetto art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che: «Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o piu' elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente: a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformita' alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato»; Visto il successivo comma 7-ter del medesimo art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, laddove dispone che: «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto altresi' il comma 7-quater del predetto art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che: «I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalita' di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Viste le osservazioni fatte pervenire dagli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in riscontro alla richiesta ministeriale n. 36/2541 del 16 marzo 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e regime contributivo 1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 1, comma 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 successive modificazioni ed integrazioni, si applica ai professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021. 2. I professionisti di cui al comma 1, sono inquadrati a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti e assoggettati alle medesime disposizioni contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e iscritti alla gestione previdenziale dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo tutti gli oneri relativi al rapporto di lavoro instaurato. 3. All'atto dell'assunzione presso la pubblica amministrazione, i professionisti di cui al comma 1 devono dare comunicazione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i successivi trenta giorni tramite posta elettronica certificata, sia dell'accettazione dell'incarico che della volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato.
Art. 2 Opzione per il non mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 1. In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sara' ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 non e' dovuto all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all'iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi. 2. Al termine del periodo di lavoro presso l'amministrazione pubblica, il professionista potra' effettuare il ricongiungimento presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del periodo assicurativo maturato all'INPS - Gestione ex INPDAP. Il montante contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e viene conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell'ente stesso. 3. Laddove l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato non preveda esclusivamente l'adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, il montante contributivo trasferito di cui al comma 2 costituisce la riserva matematica per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in base a specifiche modalita' definite dall'ente stesso con apposito provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 509 del 1994.
Art. 3 Opzione per il mantenimento dell'iscrizione agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 1. In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, il medesimo ente non sospendera' l'iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuera' ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dei successivi commi 2 e 3. 2. Il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ente previdenziale di diritto privato di categoria comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento. 3. E' dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall'ente previdenziale di diritto privato. Non e' dovuta la contribuzione per l'indennita' di maternita' in quanto la relativa copertura e' assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP. 4. Il professionista non puo' ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall'INPS e dall'ente previdenziale di diritto privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita dichiarazione in merito.
Art. 4 Regime transitorio e norme specifiche 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i professionisti di cui al precedente art. 1, che risultino alla predetta data gia' assunti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza, tramite posta elettronica certificata, sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volonta' di mantenere o meno l'iscrizione presso il medesimo ente di diritto privato. 2. Laddove l'ordinamento di un ente previdenziale di diritto privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore dipendente di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi previdenziali relativi all'attivita' come dipendente, il professionista di cui all'art. 1, comma 1, puo' optare per tale regime, in alternativa a quello previsto dal presente decreto, comunicandolo all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza e all'Amministrazione pubblica datore di lavoro nei termini di cui al comma precedente. Si applica in tal caso la regolamentazione contributiva gia' applicata ai professionisti lavoratori dipendenti gia' iscritti all'ente previdenziale di diritto privato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2603