Min.Lavoro: PA – opzione previdenziale per i professionisti assunti a tempo determinato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il Decreto 2 settembre 2022 riguardante l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione.

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2022 

Opzione  per  il  mantenimento  o  meno  dell'iscrizione  alla  cassa
previdenziale di appartenenza per i professionisti  assunti  a  tempo
determinato dalla pubblica amministrazione.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                           AMMINISTRAZIONE 
 
  Visti il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509  e  il  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 53, commi 1,  12,
13 e 14 inerenti  alla  materia  delle  incompatibilita',  cumulo  di
impieghi e incarichi; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  relativo
all'attivita' di riordino della disciplina riguardante il diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche  amministrazioni
e,  in  particolare,  gli  articoli  n.  15   e   n.   18   inerenti,
rispettivamente, agli  obblighi  di  pubblicazione  dei  titolari  di
incarichi di collaborazione e consulenza e  di  quelli  conferiti  ai
dipendenti pubblici; 
  Visto l'art. 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39 recante disposizioni in  materia  di  inconferibilita'  e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche  amministrazioni  e
presso gli enti privati in controllo pubblico; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'art. 1, recante  «Modalita'  speciali
per il reclutamento del personale  e  il  conferimento  di  incarichi
professionali   per   l'attuazione   del   PNRR   da   parte    delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
e, in particolare, l'art. 31 recante «Conferimento  di  incarichi  di
collaborazione  per  il  supporto  ai   procedimenti   amministrativi
connessi all'attuazione del PNRR» che  ha  modificato  l'art.  1  del
decreto-legge n. 80 del 2021 introducendo i commi 7-ter e 7-quater; 
  Visto il comma 5 del predetto art. 1  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto  2021,
n. 113, come modificato dal decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il
quale prevede che: «Il Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  attraverso  il  portale  del
reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno  2019,
n. 56, istituisce uno o piu' elenchi  ai  quali  possono  iscriversi,
rispettivamente: 
    a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai
sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  in  possesso
dell'attestazione di qualita' e di qualificazione  professionale  dei
servizi ai sensi dell'art. 7 della  legge  14  gennaio  2013,  n.  4,
rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco  del
Ministero dello sviluppo economico, o in possesso  di  certificazione
in conformita' alla norma tecnica UNI  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge 14 gennaio 2013, n.  4,  ed  esperti  per  il  conferimento  di
incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato»; 
  Visto  il  successivo  comma  7-ter  del  medesimo   art.   1   del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, laddove dispone che: «Al fine  di  incentivare
il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione  dei
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  per  i
professionisti assunti a tempo determinato con le modalita' di cui ai
commi 4 e 5, lettera b), non e' richiesta la cancellazione dall'albo,
collegio  o  ordine  professionale  di  appartenenza  e   l'eventuale
assunzione non determina in nessun caso la  cancellazione  d'ufficio.
Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si  applicano  i
divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Visto  altresi'  il  comma  7-quater  del  predetto  art.   1   del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dal  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge  29
dicembre 2021, n.  233,  il  quale  prevede  che:  «I  professionisti
assunti dalle pubbliche amministrazioni  ai  sensi  del  comma  7-ter
possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali
obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103.  E'  in  ogni  caso
escluso  qualsiasi  onere  a  carico  del   professionista   per   la
ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4  e
5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento
dell'iscrizione  alla  cassa  previdenziale   di   appartenenza.   Le
modalita' di applicazione del presente comma  sono  disciplinate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  pubblica   amministrazione,   sentiti   gli   enti
previdenziali di diritto  privato  istituiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione»; 
  Viste le osservazioni fatte pervenire dagli enti  previdenziali  di
diritto  privato  gestori  di  forme  di  previdenza   e   assistenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  in  riscontro  alla
richiesta ministeriale n. 36/2541 del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e regime contributivo 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  applicazione  dell'art.  1,   comma
7-quater,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80   successive
modificazioni ed integrazioni, si applica ai professionisti  iscritti
agli enti previdenziali  di  diritto  privato  gestori  di  forme  di
previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo  10  febbraio  1996,  n.
103, assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 1, comma 7-ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021. 
  2. I professionisti di cui al comma 1, sono inquadrati a tutti  gli
effetti come  lavoratori  dipendenti  e  assoggettati  alle  medesime
disposizioni contrattuali applicate ai  lavoratori  dipendenti  della
pubblica  amministrazione  e  iscritti  alla  gestione  previdenziale
dell'INPS-Gestione ex INPDAP alla quale fanno capo  tutti  gli  oneri
relativi al rapporto di lavoro instaurato. 
  3. All'atto dell'assunzione presso la pubblica  amministrazione,  i
professionisti di cui al comma 1 devono dare  comunicazione  all'ente
previdenziale di diritto privato di appartenenza, entro i  successivi
trenta   giorni   tramite   posta   elettronica   certificata,    sia
dell'accettazione dell'incarico che della  volonta'  di  mantenere  o
meno l'iscrizione presso il medesimo ente  previdenziale  di  diritto
privato. 
                               Art. 2 
 
Opzione  per  il   non   mantenimento   dell'iscrizione   agli   enti
  previdenziali di diritto privato di cui ai decreti  legislativi  n.
  509 del 1994 e n. 103 del 1996 
 
  1. In caso di  opzione  per  il  non  mantenimento  dell'iscrizione
all'ente  previdenziale  di  diritto  privato,   il   medesimo   ente
sospendera' l'iscrizione del professionista dai  propri  ruoli  e  la
relativa posizione assicurativa in  essere  non  sara'  ulteriormente
alimentata fino alla conclusione del rapporto di  lavoro  dipendente.
Per tutta la durata del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 1  non  e'  dovuto  all'ente
previdenziale  di  diritto  privato  alcun  contributo  a   carattere
soggettivo o integrativo a fini previdenziali o  assistenziali  e  il
professionista   non   usufruisce   delle    prestazioni    associate
all'iscrizione.   Fanno   eccezione    i    contributi    obbligatori
eventualmente dovuti all'ente previdenziale di diritto privato per il
mero  mantenimento  dell'iscrizione  all'albo,  collegio   o   ordine
professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi. 
  2. Al  termine  del  periodo  di  lavoro  presso  l'amministrazione
pubblica, il professionista  potra'  effettuare  il  ricongiungimento
presso il medesimo ente previdenziale di diritto privato del  periodo
assicurativo maturato all'INPS -  Gestione  ex  INPDAP.  Il  montante
contributivo maturato nel suddetto periodo viene trasferito  all'ente
previdenziale  di   diritto   privato   di   appartenenza   e   viene
conseguentemente utilizzato per alimentare la posizione previdenziale
individuale, senza oneri a  carico  del  professionista  o  dell'ente
stesso. 
  3. Laddove l'ordinamento dell'ente previdenziale di diritto privato
non  preveda  esclusivamente  l'adozione  del  sistema   di   calcolo
contributivo delle prestazioni, il montante  contributivo  trasferito
di cui al comma 2 costituisce la riserva matematica per  la  relativa
valorizzazione ai fini previdenziali in base a  specifiche  modalita'
definite dall'ente stesso con apposito  provvedimento  da  sottoporre
alla vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo n. 509 del 1994. 
                               Art. 3 
 
Opzione per il mantenimento dell'iscrizione agli  enti  previdenziali
  di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994  e
  n. 103 del 1996 
 
  1. In caso di opzione per il mantenimento dell'iscrizione  all'ente
previdenziale di diritto privato di appartenenza,  il  medesimo  ente
non sospendera' l'iscrizione del  professionista  dai  propri  ruoli,
tenendo attiva la relativa  posizione  assicurativa  in  essere,  che
continuera' ad  essere  alimentata  durante  il  rapporto  di  lavoro
dipendente, ai sensi dei successivi commi 2 e 3. 
  2. Il  mantenimento  della  posizione  assicurativa  presso  l'ente
previdenziale di diritto privato di categoria comporta il  versamento
della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal
relativo ordinamento. 
  3. E' dovuta, ove prevista, anche la contribuzione per la copertura
delle prestazioni assistenziali  erogate  a  vario  titolo  dall'ente
previdenziale di diritto privato. Non e' dovuta la contribuzione  per
l'indennita'  di  maternita'  in  quanto  la  relativa  copertura  e'
assicurata dall'INPS-Gestione separata ex INPDAP. 
  4. Il professionista non puo'  ricevere  prestazioni  assistenziali
allo stesso titolo dall'INPS e  dall'ente  previdenziale  di  diritto
privato e, all'atto della richiesta, rilascia apposita  dichiarazione
in merito. 
                               Art. 4 
 
                Regime transitorio e norme specifiche 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i professionisti di cui al precedente art. 1, che  risultino
alla predetta data gia' assunti dalle pubbliche  amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 1, comma 7-ter del  decreto-legge  n.  80  del  2021,
comunicano all'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza,
tramite  posta  elettronica  certificata,  sia  la  sussistenza   del
rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato che la volonta'  di
mantenere o meno l'iscrizione presso  il  medesimo  ente  di  diritto
privato. 
  2. Laddove  l'ordinamento  di  un  ente  previdenziale  di  diritto
privato gia' preveda la possibilita' per un professionista lavoratore
dipendente  di  optare  per  il  versamento  allo  stesso  ente   dei
contributi previdenziali relativi all'attivita' come  dipendente,  il
professionista di cui all'art. 1,  comma  1,  puo'  optare  per  tale
regime, in  alternativa  a  quello  previsto  dal  presente  decreto,
comunicandolo  all'ente   previdenziale   di   diritto   privato   di
appartenenza e all'Amministrazione  pubblica  datore  di  lavoro  nei
termini di cui al  comma  precedente.  Si  applica  in  tal  caso  la
regolamentazione  contributiva  gia'  applicata   ai   professionisti
lavoratori dipendenti gia' iscritti all'ente previdenziale di diritto
privato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 settembre 2022 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2603 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su