Min.Lavoro: operazioni straordinarie nelle imprese sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018, il Decreto n. 50 del 27 aprile 2018 con le disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 aprile 2018 

Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018)

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale» e, in particolare,  l'art.
1, comma  2,  lettera  c),  che  prevede  l'adozione  di  un  decreto
legislativo per la revisione della disciplina in materia  di  impresa
sociale; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto in particolare,  l'art.  12,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n.  112  del  2017,  che  prevede  che   gli   atti   di
trasformazione,  fusione,  scissione  e  cessione  d'azienda  debbano
essere posti in essere in conformita' alle disposizioni dell'apposito
decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore; 
  Ritenuto pertanto di  procedere  alla  definizione  delle  predette
disposizioni; 
  Acquisito il parere espresso  dal  Consiglio  nazionale  del  Terzo
settore nella seduta del 20 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalita' con  cui  le  imprese
sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano
la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio  in
caso  di  scioglimento  volontario  o  di  perdita  volontaria  della
qualifica. Alle societa' cooperative si applicano le  norme  speciali
previste dal codice civile. 
  2. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e
5 del presente decreto  si  applicano  limitatamente  alle  attivita'
indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto  art.  1  del
decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art.
6 del presente decreto. 
  3. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto  scritto
la cui data di sottoscrizione e' attestata  da  un  notaio  o  da  un
pubblico ufficiale o con le altre modalita' consentite dalla legge. 
                               Art. 2 
 
Procedura  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   alle   operazioni
                            straordinarie 
 
  1. L'organo di amministrazione  dell'impresa  sociale  notifica  al
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  con  atto  scritto
avente  data  certa,  l'intenzione  di  procedere  a  una  operazione
straordinaria di trasformazione, fusione,  scissione  o  cessione  di
azienda  o  di  un   ramo   d'azienda   relativo   allo   svolgimento
dell'attivita'  d'impresa  di  interesse  generale,  allegando   alla
comunicazione  la  documentazione  di  cui  agli  articoli  4  e   5,
necessaria  alla  valutazione  di  conformita'   dell'operazione   al
decreto. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti  la  predetta
comunicazione e' disposta dall'organo di amministrazione  individuato
dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del  decreto  legislativo
n. 112 del 2017 o, in mancanza, come  individuato  e  risultante  dal
registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2  della
legge 20 maggio 1985 n. 222. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di
quanto   prodotto   dall'impresa   sociale,   svolge    l'istruttoria
verificando  che  a  seguito  delle  operazioni  straordinarie  siano
preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del
patrimonio e il perseguimento delle attivita' di  interesse  generale
di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112  del  2017  e  delle
finalita' civiche, solidaristiche e  di  utilita'  sociale  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto,  da  parte  dei  soggetti
risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda
o di ramo di azienda, verifica il perseguimento  delle  attivita'  di
interesse generale e delle finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di
utilita' sociale da parte del cessionario. 
  3.   Al   termine   dell'istruttoria,   il    Ministero    rilascia
l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di  diniego;  in
assenza di un provvedimento  espresso,  l'autorizzazione  si  intende
concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. 
                               Art. 3 
 
Rinvio   alla   disciplina   civilistica   per   le   operazioni   di
                 trasformazione, fusione e scissione 
 
  1. Alle  operazioni  di  trasformazione,  fusione  e  scissione  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a  2506-quater
del codice civile,  avendo  riguardo  alla  configurazione  giuridica
dell'ente avente  la  qualifica  di  impresa  sociale.  Nel  caso  di
operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i  quali  le
norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari  documenti
con contenuto informativo obbligatorio,  e'  necessario  adattare  le
informazioni alla natura degli stessi. 
                               Art. 4 
 
                 Trasformazione, fusione e scissione 
 
  1. In caso di trasformazione,  fusione  o  scissione,  l'organo  di
amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni  prima  della
data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente
competente a deliberare sull'operazione  straordinaria,  l'intenzione
di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma
scritta e data certa, che dovra' contenere una sintetica  descrizione
dell'operazione da porre  in  essere,  sono  allegate  la  situazione
patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, secondo  le  modalita'
di cui ai commi 2 e seguenti  e  la  relazione  degli  amministratori
redatta secondo le modalita'  di  cui  al  comma  5.  Dall'atto  deve
risultare la data  in  cui  deve  riunirsi  l'organo  statutariamente
competente, nonche' quella in cui deve essere depositato il  progetto
di fusione o scissione. 
  2. La situazione patrimoniale  di  ciascuno  degli  enti  coinvolti
nell'operazione deve essere riferita: 
    a) in caso  di  trasformazione,  a  una  data  non  anteriore  di
oltre centoventi  giorni   rispetto   al   giorno   di   convocazione
dell'assemblea  straordinaria  o  di  altro  organo   statutariamente
competente a deliberare sulla trasformazione; 
    b) in caso di fusione o scissione, a una data  non  anteriore  di
oltre centoventi giorni rispetto a  quella  in  cui  il  progetto  di
fusione o scissione viene depositato con le  modalita'  previste  dal
codice civile. 
  3.  La  situazione  patrimoniale  deve  comprendere   i   documenti
costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme  normalmente  utilizzate
dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi
di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 
  4. La situazione patrimoniale puo'  essere  sostituita  dall'ultimo
bilancio di esercizio: 
    a) in caso di trasformazione, laddove la delibera  sia  approvata
entro sei  mesi  dalla  data  di  chiusura  dell'ultimo  bilancio  di
esercizio approvato; 
    b) in caso di fusione o scissione, nel caso  in  cui  l'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato  sia  stato  chiuso  non
oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di  fusione
o scissione secondo le modalita' previste nel codice civile. 
  In tali casi l'organo di amministrazione e'  tenuto  a  fornire  un
supplemento di informativa a  integrazione  di  quanto  indicato  nel
bilancio, al fine di aggiornare le informazioni. 
  5. La relazione degli amministratori deve indicare: 
    a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria; 
    b)  le  modalita'   attraverso   cui   il   soggetto   risultante
dall'operazione si impegna a  garantire  il  rispetto  del  requisito
dell'assenza dello scopo di lucro,  i  vincoli  di  destinazione  del
patrimonio e il  perseguimento  delle  attivita'  e  delle  finalita'
proprie dell'impresa sociale; 
    c) la prevedibile  evoluzione  dell'attivita'  dell'impresa  dopo
l'effettuazione dell'operazione. 
  6. Qualora debba essere predisposta la relazione  di  cui  all'art.
2500-sexies del codice civile ovvero la  relazione  di  cui  all'art.
2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al  comma  5
possono essere inserite nel medesimo documento. 
                               Art. 5 
 
              Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda 
 
  1. In caso di cessione d'azienda o di un  ramo  d'azienda  relativo
allo svolgimento  dell'attivita'  d'impresa  di  interesse  generale,
l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve  notificare  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni
prima della data di convocazione dell'assemblea  o  di  altro  organo
statutariamente competente a deliberare,  l'intenzione  di  procedere
all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e  nel
quale  deve  risultare  la  data  in  cui  deve   riunirsi   l'organo
statutariamente competente, e' allegata  la  situazione  patrimoniale
dell'ente, secondo le modalita' di  cui  al  comma  2,  la  relazione
giurata di cui al comma 3 e  la  relazione  degli  amministratori  ai
sensi del comma 4. 
  2. La situazione patrimoniale dell'ente, redatta con  le  modalita'
di cui all'art. 4, comma 2, deve  essere  riferita  a  una  data  non
anteriore di oltre 120 giorni  rispetto  al  giorno  di  convocazione
dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione. 
  3. La relazione  giurata,  redatta  da  un  esperto  designato  dal
tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede  l'impresa  sociale,  deve
attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale. 
  4. La relazione degli amministratori deve indicare: 
    a) le ragioni che giustificano il compimento della cessione; 
    b) le modalita' con  cui  il  cessionario  intenda  garantire  il
perseguimento delle  attivita'  e  finalita'  di  interesse  generale
dell'impresa sociale cedente; 
    c) la prevedibile evoluzione  dell'attivita'  dell'ente  dopo  il
compimento dell'operazione; 
    d) il prezzo di vendita previsto e i  criteri  di  determinazione
dello stesso. 
                               Art. 6 
 
                             Devoluzione 
 
  1. In caso  di  scioglimento  volontario  dell'ente  o  di  perdita
volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista
devoluzione del patrimonio  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 112  del  2017,  l'organo  di  amministrazione
dell'impresa  sociale  notifica  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  con  atto  scritto  avente  data  certa,  i  dati
identificativi  dell'ente  che  devolve  e  dell'ente  o  degli  enti
beneficiari della devoluzione  -  ivi  inclusi,  per  questi  ultimi,
qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da  almeno
tre anni, gli estremi di  iscrizione  al  Registro  unico  del  Terzo
settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere. 
  2. All'atto di cui al comma 1 sono allegati: 
    a) il verbale dell'assemblea o di  altro  organo  statutariamente
competente, contenente la delibera di  scioglimento  e  la  messa  in
liquidazione oppure la decisione  di  rinunciare  alla  qualifica  di
impresa sociale; 
    b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del  soggetto  che
devolve,  contenente  le  disposizioni  sulla   devoluzione   nonche'
dell'atto costitutivo e dello statuto  del  beneficiario  qualora  lo
stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da  almeno
tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto  legislativo  n.
112 del 2017; 
    c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario. 
  3. In  caso  di  inottemperanza  alle  disposizioni  relative  alla
devoluzione del patrimonio di cui al presente articolo e all'art.  12
del decreto legislativo n. 112 del 2017, si applicano  le  previsioni
di cui all'art. 15, comma 6 e seguenti. 
                               Art. 7 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato. 
                               Art. 8 
 
                  Abrogazioni ed entrata in vigore 
 
  1. Il decreto del Ministro della solidarieta'  sociale  24  gennaio
2008, recante «Adozione  delle  linee  guida  per  le  operazioni  di
trasformazione, fusione, scissione e  cessione  d'azienda,  poste  in
essere  da  organizzazioni   che   esercitano   l'impresa   sociale»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  11
aprile 2008, n. 86, e' abrogato. 
  Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono  efficacia
decorsi  quindici  giorni  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2018 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1972 
La Redazione

Autore: La Redazione

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