Min.Lavoro: nuovo Modulo TFR2 per la scelta di destinazione del TFR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il Decreto 22 marzo 2018, con l’aggiornamento del Modulo TFR2, utilizzato per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006.
Queste le modifiche, effettuate dal Ministero del Lavoro, nella sezione 1:
– il primo punto elenco viene sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile»;
– il secondo punto elenco viene sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: … , a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …………………………… alla quale il sottoscritto ha aderito in data …./…./….., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile. Allega copia del modulo di adesione».
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 marzo 2018
Modifiche da apportare al «Modulo TFR 2» concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto» allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2120 del codice civile; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, l'art. 8, concernente l'espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando; Visto l'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 4 agosto 2017 n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che ha integrato il richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005, con la previsione che «gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento e' totale»; Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»; Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate; Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756; Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalita' di attuazione di quanto previsto nel citato art. 8 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, il quale all'art. 1, comma 4, dispone che la manifestazione di volonta' del lavoratore di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile avviene attraverso la compilazione del modulo TFR 2, allegato al citato decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro; Ritenuta la necessita' di modificare il «Modulo TFR 2», concernente la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto», allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, in quanto non piu' attuale a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005; Decreta: Art. 1 Modifica del modulo TFR 2 Il modulo TFR 2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, nella sezione 1, e' modificato come segue: il primo punto elenco e' sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)»; mentre il secondo punto elenco e' sostituito con la seguente formulazione: «che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformita' alle previsioni delle fonti istitutive: ... %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ................................. alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuera' ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.(2). Allega copia del modulo di adesione». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2018 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan