Min.Lavoro: NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc
La Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 12 febbraio 2016 ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI – di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 – nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 410 cpc, per le aziende dimensionate al di sotto dei 15 dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.
Il Ministero ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.
Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.
Fonte: Ministero del Lavoro