Min.Lavoro: modifiche al decreto istitutivo del fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, il Decreto ministeriale del 17 maggio 2017, con la modifica al decreto 8 giugno 2015, n. 90401, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 maggio 2017
Modifica al decreto 8 giugno 2015, n. 90401 relativo all'istituzione del fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE. (Decreto n. 99295).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto, l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la possibilita' di apportare modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 90401 dell'8 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015, con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE avente lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95933 del 23 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 26, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e' stato ampliato il campo di applicazione del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 9 settembre 2016 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui e' stato convenuto di modificare l'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 90401 dell'8 giugno 2015, rimodulando il limite massimo dell'onere a carico del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario in rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro; Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 8, comma 3, del decreto n. 90401 dell'8 giugno 2015, dando seguito a quanto stabilito nell'accordo sindacale del 9 settembre 2016, circa la variazione dell'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario; Decreta: Art. 1 1. All'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 6, comma 1, e' determinato in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite e' modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016; dieci volte nell'anno 2017; otto volte nell'anno 2018; sette volte nell'anno 2019; sei volte nell'anno 2020 e cinque volte nell'anno 2021.». Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2017 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1641