Min.Lavoro: modalità di utilizzo della carta di inclusione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 27 dicembre 2023 con le modalità di utilizzo della carta di inclusione.

Al fine di favorire la piu’ ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita’;

b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;

c) giochi pirotecnici;

d) prodotti alcolici.

e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche’ servizi portuali;

f) armi;

g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

h) servizi finanziari e creditizi;

i) servizi di trasferimento di denaro;

j) servizi assicurativi;

k) articoli di gioielleria;

i) articoli di pellicceria;

m) acquisti presso gallerie d’arte e affini;

n) acquisti in club privati.

I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprieta’, per il cui acquisto o per la cui costruzione e’ stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

Come previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48del 2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.

Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita’ genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2023 

Modalita' di utilizzo della carta di inclusione
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 81, comma 29  e  seguenti,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 e, in particolare: 
    il comma 29,  che  istituisce  un  Fondo  speciale  destinato  al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura  alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti; 
    il  comma  32,  che  dispone  la  concessione,  ai  residenti  di
cittadinanza italiana che versano in condizione  di  maggior  disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto  di  generi
alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette  energetiche  e   delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato; 
    il  comma  35,  lettera  b),  che  prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  individui  il  gestore  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi,  tenendo  conto  della  disponibilita'  di  una  rete
distributiva  diffusa  in  maniera  capillare  sul  territorio  della
Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di   sportello   relative
all'attivazione  della   carta   e   alla   gestione   dei   rapporti
amministrativi,  al  fine  di  minimizzare  gli   oneri,   anche   di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che  disciplina  le
modalita' attuative del Programma carta acquisti; 
  Visto il  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.  85,  recante  «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.»; 
  Visto  in  particolare,  l'articolo  4,   comma   8,   del   citato
decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede: 
    al primo periodo che il beneficio economico e' erogato attraverso
uno  strumento  di  pagamento  elettronico  ricaricabile,  denominato
«Carta di inclusione»; 
    al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla
scadenza  del  termine  contrattuale,  l'emissione  della  Carta   di
inclusione avviene in  esecuzione  del  servizio  affidato  ai  sensi
dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, relativamente alla  carta  acquisti,  alle  medesime  condizioni
economiche e per il numero delle carte  elettroniche  necessarie  per
l'erogazione del beneficio; 
    al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento  del  servizio
di gestione, il numero delle  carte  deve  comunque  essere  tale  da
garantire l'erogazione  del  beneficio  suddivisa  per  ogni  singolo
componente  maggiorenne  del  nucleo  familiare  che  concorre   alla
definizione del beneficio; 
    al  quarto  periodo  che,  oltre  che  al  soddisfacimento  delle
esigenze previste per la  carta  acquisti,  la  Carta  di  inclusione
permette di effettuare prelievi di contante entro un  limite  mensile
non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato  per
la scala di equivalenza, e  di  effettuare  un  bonifico  mensile  in
favore del locatore indicato nel contratto di locazione. 
  Visto  in  particolare,  l'articolo  4,   comma   9,   del   citato
decreto-legge n. 48  del  2023  che  prevede  che,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  possono  essere  individuate
ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta  di  inclusione,
nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di  contante,  fermo
restando il divieto di utilizzo del beneficio  economico  per  giochi
che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita'  nonche'  per
l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di
giochi pirotecnici e di prodotti alcolici. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Adi»: l'Assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal  1º
gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
48 del 2023; 
    b) «Carta Adi»: la Carta di inclusione  di  cui  all'articolo  4,
comma 8, del decreto- legge n. 48 del 2023, attraverso  la  quale  e'
erogato il beneficio economico dell'assegno di inclusione; 
    c) «Carta acquisti»: la carta di cui all'articolo 81,  comma  32,
del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi
alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette  energetiche  e   delle
forniture di gas; 
    d) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi di cui al citato articolo 81, comma 35, lett. b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
    e)  «Richiedente  Adi»:  il  componente  del   nucleo   familiare
richiedente il beneficio dell'Adi; 
    f)  «Beneficio  ad  integrazione  del  reddito   familiare»:   la
componente del  beneficio  economico  dell'Adi  ad  integrazione  del
reddito familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto-legge
n. 48 del 2023; 
    g) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente
del beneficio economico Adi ad integrazione del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti  in  abitazione  concessa  in  locazione  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023; 
    h) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per
calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi  e  il
beneficio spettante, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  del
decreto-legge n. 48 del 2023; 
    i)  «Quota  pro-capite»:  quota  che  si  ottiene  dividendo   il
beneficio ad integrazione del reddito  familiare  per  il  numero  di
beneficiari  maggiorenni  del  nucleo  familiare  che  esercitano  le
responsabilita'  genitoriali  o   sono   inclusi   nella   scala   di
equivalenza. 
                               Art. 2 
 
                      Utilizzi della Carta Adi 
 
  1. Al fine di favorire la piu'  ampia  partecipazione  sociale  dei
beneficiari dell'Adi, fermo restando il possesso  dei  requisiti  con
riferimento al godimento di beni durevoli,  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso  la
Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre  alle  esigenze  previste
per la Carta  acquisti,  tutte  le  altre  esigenze  dei  beneficiari
medesimi, ad eccezione di quelle  legate  all'acquisto  dei  seguenti
beni e servizi: 
    a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'; 
    b) acquisto di sigarette, anche  elettroniche,  di  derivati  del
fumo; 
    c) giochi pirotecnici; 
    d) prodotti alcolici. 
    e) acquisto,  noleggio  e  leasing  di  navi  e  imbarcazioni  da
diporto, nonche' servizi portuali; 
    f) armi; 
    g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; 
    h) servizi finanziari e creditizi; 
    i) servizi di trasferimento di denaro; 
    j) servizi assicurativi; 
    k) articoli di gioielleria; 
    i) articoli di pellicceria; 
    m) acquisti presso gallerie d'arte e affini; 
    n) acquisti in club privati. 
  2. I nuclei familiari, residenti in abitazione di  proprieta',  per
il cui acquisto o per la cui costruzione e' stato contratto un mutuo,
possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un  bonifico  mensile  a
favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo. 
  3. E', in ogni caso, inibito da  parte  del  gestore  del  servizio
l'uso   della   Carta   Adi    in    esercizi    prevalentemente    o
significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui  al
comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto  per  la  gestione
del servizio  integrato  della  Carta  acquisti  sono  individuati  i
merchant category code (MCC) da disabilitare. 
  4. E' altresi' inibito da parte del gestore del servizio l'utilizzo
della Carta Adi all'estero e per  gli  acquisti  on-line  o  mediante
servizi di direct-marketing. 
  5. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di  contante  di  cui
all'articolo 3 e la possibilita' di effettuare  un  bonifico  mensile
nella misura e secondo le modalita' previste all'articolo 4, comma  8
del decreto-legge n. 48 del 2023. 
                               Art. 3 
 
            Limiti di importo per i prelievi di contante 
 
  1. Come previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n.  48
del 2023, nel caso di attribuzione di  una  unica  carta  per  nucleo
familiare, il limite mensile di prelievo di contante  e'  di  massimo
100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza. 
  2. Nel caso di  attribuzione  del  beneficio  ad  integrazione  del
reddito familiare ai singoli maggiorenni  del  nucleo  familiare  che
esercitano le responsabilita' genitoriali o  sono  considerati  nella
scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di
contante nel limite mensile non superiore ad euro  100  per  ciascuna
Carta Adi individuale. 
                               Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo  13,  comma  15,
del decreto-legge  n.  48  del  2023,  dall'attuazione  del  presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
previste dal  presente  decreto  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dalla data di avvio della presentazione delle domande dell'Adi. 
  2. Il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione  della  Corte
dei conti. 
    Roma, 27 dicembre 2023 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 113
La Redazione

Autore: La Redazione

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