Min.Lavoro: modalità di utilizzo dei voucher alternativi al congedo parentale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2014, il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014, con i criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i voucher alternativi al congedo parentale.
La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità e negli 11 mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 ottobre 2014
Criteri di accesso e modalita' di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita». (14A09598)
(GU n.287 del 11-12-2014)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternita', il Capo V, relativo al congedo parentale; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247, nonche' l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni, la quale, all'articolo 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Visto l'articolo 4, comma 24, lettera b), della predetta legge 28 giugno 2012, n. 92 che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita', per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; Visti i commi 25 e 26 dell'articolo 4 della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, a mente dei quali si prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili sono stabiliti i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma 24, il numero e l'importo dei voucher, ed e', altresi', determinata la quota di risorse da destinare alla misura di cui al comma 24, lettera b), per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2012 con il quale sono stabiliti i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma 24 dell'articolo 4, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e determinati il numero e l'importo dei voucher, nonche' la quota di risorse da destinare alla misura; Visto l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto del 22 dicembre 2012, che prevede il monitoraggio dell'andamento della spesa anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalita' di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo; Considerato il grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4 e seguenti del citato decreto del 22 dicembre 2012; Ritenuto pertanto necessario individuare elementi per l'implementazione delle misure e degli interventi introdotti dall'articolo 4 del decreto del 22 dicembre 2012, nonche' di prevedere l'applicazione della misura in questione anche alle lavoratrici madri dipendenti di pubbliche amministrazioni; Di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sull'estensione delle misure dell'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Decreta Art. 1 Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 1. La madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonche' la madre lavoratrice iscritta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al termine del periodo di congedo di maternita' e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012. 2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
Art. 2 Misura del beneficio e modalita' di erogazione 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. 2. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Art. 3 Modalita' di ammissione 1. Per accedere al beneficio di cui all'articolo 1, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'articolo 1 intende accedere e per quante mensilita' intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio non puo' essere variata, salvo la presentazione di una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente. 2. Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'articolo 7, comma 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande. 3. In relazione all'andamento delle domande ed alle disponibilita' residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate e presuntivamente presentabili fino alla fine dell'anno, con successivo decreto direttoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere indicato un valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell'anno di riferimento per accedere al beneficio di cui all'articolo 1 ovvero, anche in via concomitante, puo' essere rideterminata la misura del beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 2. In ogni caso qualora, a seguito delle domande accolte, sia stato raggiunto il limite di spesa di cui all'articolo 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 4. Ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici, la madre lavoratrice deve recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti entro i successivi 120 giorni. Il superamento del termine si intende come rinuncia al beneficio.
Art. 4 Esclusioni e limitazioni 1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'articolo 1 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facolta' ivi dedotta: risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle Pari Opportunita' istituito con l'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'articolo 1, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite. 3. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa. 4. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino a un massimo di tre mesi.
Art. 5 Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate 1. L'INPS provvede alla pubblicazione di apposite istruzioni, sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012, sia per le modalita' di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime. 2. Le strutture pubbliche e private accreditate che hanno interesse possono presentare on line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo e' pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS ed e' liberamente consultabile. Le strutture gia' iscritte nel 2013 possono manifestare la volonta' di permanere nell'elenco confermando la sussistenza dei requisiti dichiarati. 3. L'elenco e' aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on line, le strutture presenti in elenco. 4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la disponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.
Art. 6 Riduzione del congedo parentale 1. La fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione dei periodi di congedo ancora spettanti alla lavoratrice, l'INPS comunica al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.
Art. 7 Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 2180 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne" per ciascuno degli anni finanziari 2014 e 2015. 3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 ottobre 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5345