Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del personale dei settori chimico e farmaceutico
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021, il Decreto Interministeriale del 4 dicembre 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’istituzione del Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 dicembre 2020
Fondo TRIS – Fondo di solidarieta’ bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in particolare, l'art. 3; Visti il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in particolare, gli articoli da 26 a 40 che recano la disciplina dei Fondi di solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, l'art. 26, comma 9 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali, possono avere le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; Visto l'art. 26, comma 10 del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i Fondi di solidarieta' bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale; Visto l'art. 32, comma 1 del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'art. 22; Visto gli accordi sindacali stipulati in data 15 luglio 2019 tra Farmindustria, Federchimica, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL e tra Farmindustria, Federchimica e UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL con i quali, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi dell'art. 26, commi 9 e 10, e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza espressa dalle parti sociali firmatarie degli accordi sindacali del 15 luglio 2019 di costituire il sopra citato Fondo di solidarieta' bilaterale; Ritenuto pertanto, di istituire il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 alla luce degli accordi sindacali del 15 luglio 2019; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico», d'ora in avanti Fondo. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.
Art. 2 Finalita' e beneficiari del Fondo 1. I destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica e categoria legale, compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati. 2. L'attivazione delle prestazioni del Fondo da parte di aziende e lavoratori e' facoltativa. 3. Il Fondo, in un quadro coordinato con gli strumenti legislativi vigenti di sostegno al reddito o di flessibilita' in uscita dal mercato del lavoro, ha le seguenti finalita': a) assicurare assegni straordinari di sostegno al reddito ai lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni; b) favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalita'.
Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore (in seguito «comitato»). 2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', e di assenza di conflitto di interessi, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie degli accordi del 15 luglio 2019, dei quali tre designati da Farmindustria e Federchimica e tre designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei suddetti accordi, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed ha una durata di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo comitato. I componenti del comitato allo scadere del mandato restano in carica, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico per qualunque causale uno o piu' componenti del comitato, si provvedera' alla loro sostituzione con le modalita' di cui al comma precedente. 4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 5. I componenti del comitato cessano dall'incarico: a) alla naturale scadenza dell'incarico, previo insediamento del nuovo comitato; b) per decadenza, in caso di perdita dei requisiti di professionalita' e di assenza di conflitto di interesse e perdita dei requisiti di onorabilita', di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015; c) in caso di rinuncia, comunicata per iscritto ai componenti del comitato; d) in caso di decesso; e) in caso di revoca del mandato da parte della parte designante. 6. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri secondo un regime di alternanza tra Farmindustria-Federchimica e organizzazioni sindacali e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per Farmindustria-Federchimica e quattro anni per le organizzazioni sindacali. Il primo mandato spetta a Farmindustria-Federchimica ed ha una durata di quattro anni. 7. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. Le riunioni del comitato sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti. 8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 9. Ai sensi dell'art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015, l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisone o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 10. La convocazione delle riunioni e' a cura del presidente e deve essere inviata a tutti i componenti, tramite posta elettronica o fax almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando data, ora, luogo e ordine del giorno. 11. Resta salva la possibilita' per i componenti di chiedere la partecipazione con modalita' telematica, attraverso l'utilizzo di tecnologie idonee, quali: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica e chat. Gli strumenti tecnologici utilizzati dovranno garantire ai partecipanti la possibilita' di visionare gli atti della riunione, partecipare alla discussione, condividere i documenti e votare le delibere del comitato.
Art. 4 Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Il comitato assolve i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti; d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Art. 5 Assegno straordinario 1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Il Fondo puo', altresi', erogare la prestazione prevista dall'art. 22, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 22 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. 2. Ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia e' riconosciuto il versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti da altra assicurazione obbligatoria o figurativa, fino al raggiungimento del diritto alla pensione. 3. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'importo dell'assegno e' ridotto in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.
Art. 6 Prestazioni ulteriori 1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo riconosce le prestazioni ulteriori disciplinate dall'art. 22, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 7 Condizioni 1. L'assegno straordinario di cui all'art. 5 e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. La contribuzione correlata, laddove prevista, e' corrisposta sino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. 2. L'erogazione dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione anticipata, non potra' avere una durata superiore a sessanta mesi dalla data di decorrenza di accesso al Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 3. Il lavoratore ha la facolta' di richiedere in un'unica soluzione l'assegno straordinario di cui all'art. 5. L'assegno erogato in un'unica soluzione e' pari ad un importo corrispondente al 50% della prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata, laddove prevista, non e' dovuta. 4. Per la retribuzione utile al calcolo della contribuzione correlata di cui all'art. 5, comma 2, si deve far riferimento all'art. 40 della legge n. 183 del 2010. L'aliquota di computo e' calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento della predetta contribuzione correlata e' dovuto per i periodi che non sono gia' coperti da altra contribuzione figurativa o obbligatoria. 5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili e cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel rispetto delle normative vigenti. 6. Nel caso di prestazioni di cui all'art. 5, comma 2, il lavoratore e' obbligato a dare comunicazione al comitato amministratore del Fondo di ogni rapporto di lavoro dipendente o autonomo instaurato durante il periodo di riconoscimento della prestazione, entro dieci giorni dall'instaurazione medesima, al fine di verificare la compatibilita' con il nuovo rapporto. 7. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 del presente articolo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale.
Art. 8 Modalita' di accesso alle prestazioni 1. L'accesso al Fondo per ottenere le prestazioni dell'assegno straordinario, di cui all'art. 5, e' subordinato ad un accordo sindacale - anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 con unico criterio della non opposizione - previo confronto sul bilancio occupazionale, nell'ambito del quale si conviene l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti soggettivi. Il diritto di accesso al Fondo e' perfezionato con una successiva intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volonta' vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica prestazione richiesta. Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione riguardino un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica di dirigente, quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio o in assenza delle altre condizioni di cui alla legge n. 223 del 1991, il ricorso al Fondo presuppone un accordo in sede sindacale, che contenga l'espressa manifestazione di volonta' vincolante di attivare il Fondo stesso e l'indicazione della prestazione richiesta.
Art. 9 Finanziamento 1. Il finanziamento delle prestazioni e, ove prevista, della contribuzione correlata, si basa sul principio di contabilita' separata secondo cui le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilita' economica assicurata da ciascuna azienda. 2. Il Fondo e' alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento: a) un contributo ordinario annuale di euro 3,00 per ciascun lavoratore ripartito tra azienda e lavoratore medesimo, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo; b) un contributo straordinario corrisposto in unica soluzione dall'azienda prima dell'accesso al Fondo da parte dei lavoratori, pari al fabbisogno di copertura - comprensivo, ove dovuta, della contribuzione correlata - per l'intera durata delle prestazioni richieste. 3. Gli oneri di amministrazione del Fondo, correlati alle prestazioni richieste, sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS.
Art. 10 Equilibrio finanziario del Fondo 1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita' ai sensi dell'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse gia' acquisite. L'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in carenza di disponibilita'. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l'obbligo di presentazione, sin dalla sua costituzione, di bilanci di previsione ad otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento. 4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2409