Min.Lavoro: Linee guida per i sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2019, il Decreto 23 luglio 2019 contenente le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attivita’ svolte dagli enti del Terzo settore.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 luglio 2019 

Linee  guida  per  la  realizzazione  di   sistemi   di   valutazione
dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti  del  Terzo
settore.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della citata legge  n.  106
del 2016, il quale affida al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali,  sentito  il  Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore,  la
predisposizione di linee guida in materia di sistemi  di  valutazione
dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti  del  Terzo
settore,  definendo  la  valutazione  dell'impatto  sociale  come  la
valutazione qualitativa e quantitativa,  sul  breve,  medio  e  lungo
periodo, degli effetti delle  attivita'  svolte  sulla  comunita'  di
riferimento rispetto all'obiettivo individuato; 
  Sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 4
giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Adozione delle linee guida 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge  6  giugno  2016,  n.
106, sono adottate le linee guida, di  cui  all'allegato  n.  1,  che
forma parte integrante e sostanziale del  presente  decreto,  per  la
realizzazione di sistemi di valutazione  dell'impatto  sociale  delle
attivita' svolte dagli enti del Terzo settore. 
                               Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  il
bilancio dello Stato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 luglio 2019 
 
                                                 Il Ministro: Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019 
Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2916 
Linee  guida  per  la  realizzazione  di   sistemi   di   valutazione
  dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli  enti  del  Terzo
  settore, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6  giugno  2016,
  n. 106. 
 
Introduzione e riferimenti normativi. 
 
    Il tema della valutazione era stato affrontato  gia'  nell'ambito
della legge n.  328/2000  «Legge  quadro  per  la  realizzazione  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali» dove  l'attenzione
ai processi valutativi e' richiamata in diversi passaggi. All'art.  3
e' previsto che «per la realizzazione degli interventi e dei  servizi
sociali [...]  e'  adottato  il  metodo  della  programmazione  degli
interventi e delle risorse  [...],  della  verifica  sistematica  dei
risultati in termini di qualita'  ed  efficacia  delle  prestazioni».
All'art.  20  vengono  richiamate  inoltre  «forme  di  monitoraggio,
verifica e valutazione dei costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
degli interventi». 
    La  valutazione  dei  risultati  conseguiti  ed  in   particolare
dell'impatto  sul   tessuto   sociale   di   riferimento   e'   stata
successivamente oggetto di regolazione nell'allegato  1,  sezione  C,
lettera d) del decreto ministeriale 24 gennaio 2008 di adozione delle
linee guida per la redazione del  bilancio  sociale  da  parte  delle
organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, nelle  quali  veniva
contemplata, tra le informazioni rinvenibili  nel  bilancio  sociale,
«la  valutazione,  utilizzando  specifici  indicatori  qualitativi  e
quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto
sul  tessuto  sociale  di  riferimento,  dei  principali   interventi
realizzati  o  conclusi  nell'anno,   con   evidenza   di   eventuali
scostamenti dalle previsioni». 
    Infine, la legge n. 106/2016, recante «Delega al Governo  per  la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per  la  disciplina
del servizio civile universale» ha  fornito  un'indicazione  puntuale
rispetto alla centralita' dei processi valutativi nel  nuovo  assetto
normativo degli enti del Terzo settore  (ETS),  laddove  all'art.  7,
comma  3  ne  rilascia  una  precisa  definizione:  «per  valutazione
dell'impatto  sociale  si  intende  la  valutazione   qualitativa   e
quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli  effetti  delle
attivita'   svolte   sulla   comunita'   di   riferimento    rispetto
all'obiettivo individuato»; per altro verso, sotto il  profilo  della
correlazione con le autorita' pubbliche, l'art. 4, comma  1,  lettera
o) della medesima legge prevede la valorizzazione  del  «ruolo  degli
enti nella fase  di  programmazione,  a  livello  territoriale...»  e
l'individuazione di «criteri e modalita' per l'affidamento agli  enti
dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di  standard
di qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza
e semplificazione... nonche' criteri e modalita' per la verifica  dei
risultati in termini di qualita' e di efficacia  delle  prestazioni».
Il  medesimo  articolo  demanda  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo  settore,
la predisposizione di apposite linee guida in materia di  sistemi  di
valutazione dell'impatto sociale. 
    Il legislatore individua nella valutazione  dell'impatto  sociale
lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano
ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore  sociale
ed economico, allineando i target operativi con  le  aspettative  dei
propri interlocutori e migliorando l'attrattivita' nei confronti  dei
finanziatori esterni. 
    La definizione di  impatto  sociale  introdotta  dal  legislatore
incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualita' ed
alla quantita' dei servizi offerti, alle  ricadute  verificabili  nel
breve termine e  quindi  piu'  dirette,  ma  anche  agli  effetti  di
medio-lungo  periodo,  che  afferiscono  alle   conseguenze   ed   ai
cambiamenti indotti sulla comunita' di riferimento, nella prospettiva
della costruzione di comunita' piu' inclusive, sostenibili e coese. 
    In  tale  quadro,  le  presenti  linee  guida  hanno  un   valore
promozionale,  ponendosi  quale  strumento  di  facilitazione   della
concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS). 
Finalita' delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale. 
    La valutazione dell'impatto sociale degli enti di  Terzo  settore
ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle  attivita'  di  interesse
generale da essi svolte (come individuate,  rispettivamente  all'art.
5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017  e,  per  le  imprese
sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017). 
    La finalita' delle presenti linee guida  e'  quella  di  definire
criteri e metodologie condivisi secondo i quali  gli  enti  di  Terzo
settore  possono  condurre  valutazioni  di  impatto   sociale,   che
consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e  verificabili,
i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati  e  rendere
disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti
delle attivita' realizzate. Le  valutazioni  saranno  realizzate  con
metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema  di
indici e indicatori di impatto, da mettere in  relazione  con  quanto
eventualmente rendicontato nel bilancio sociale. 
    Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto  sociale  sono  da
intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato
a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio
e lungo termine. 
Soggetti  tenuti  alla  realizzazione  di  sistemi   di   valutazione
  dell'impatto sociale. 
    Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  di   procedure   di
affidamento di servizi di interesse generale,  possono  prevedere  la
realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte
degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime  PP.AA,  si'  da
consentire una valutazione dei risultati in termini di qualita' e  di
efficacia delle prestazioni e delle attivita' svolte. 
    All'interno di tali  procedure,  la  valutazione  di  impatto  e'
applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga  durata  (almeno
diciotto mesi) e di entita' economica superiori ad euro 1.000.000,00,
se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale. 
    Laddove prevista, i costi della VIS devono  essere  proporzionati
al  valore  dell'intervento  e  devono  essere  inclusi   nei   costi
complessivi  finanziati;  potranno  essere  impiegati  secondo  tempi
differiti rispetto all'esecuzione delle attivita' in modo da cogliere
gli impatti di medio  e  lungo  periodo  collegate  al  progetto.  Le
procedure di affidamento dovranno prevedere modalita' e tempi per  la
messa a punto e l'esecuzione della valutazione. 
I destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale. 
    Gli ETS decidono di  intraprendere  un  percorso  di  misurazione
dell'impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno  verso
un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in
cui operano e delle comunita' con le  quali  collaborano,  cioe'  per
comunicare  e  trasmettere  a  tutti  i   soggetti   interessati   il
cambiamento sociale, culturale ed economico che e' stato generato. Le
categorie  di  stakeholders  a  cui  e'  diretto   il   processo   di
valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono: 
      i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che  utilizzano
la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio  intervento  e
valutare l'eventuale  proseguimento,  interruzione  o  revisione  del
sostegno; 
      i beneficiari  ultimi  di  un  intervento  e  tutti  gli  altri
stakeholders interessati a comprendere, anche se in  misura  diversa,
le ricadute sociali ed economiche generate  dall'organizzazione  (es.
comunita' locale, lavoratori, utenti etc.). 
      i    lavoratori,    collaboratori,     soci     e     volontari
dell'organizzazione  che  aumentano  la  consapevolezza  del   valore
prodotto dall'organizzazione in cui operano; 
      i cittadini interessati a conoscere come e con quali  risultati
vengano impiegate le risorse pubbliche; 
      i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i  benefici
sociali generati da un intervento nel territorio  e  nelle  comunita'
locali di appartenenza. 
Processo e misurazione: elementi caratterizzanti  la  valutazione  di
  impatto sociale. 
    In  via  preliminare,  giova  evidenziare  che  esistono  diversi
approcci per misurare l'impatto sociale, ciascuno dei quali  promuove
particolari  tipi  di  logiche  attraverso  metriche  e  tecniche  di
misurazione differenti: e' facolta' dell'ETS la scelta delle metriche
per  la  valutazione  d'impatto  piu'  adeguate  alla  tipologia   di
attivita' e progetti svolti dall'ente. 
    Il sistema  di  valutazione  dell'impatto  sociale  cui  gli  ETS
dovranno fare riferimento e' strutturato  in  modo  da  garantire  un
elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto  pero'  di  alcuni
principi e contenuti minimi. 
    Il  sistema  di  valutazione   potra'   avere   articolazione   e
complessita' diverse a seconda della  dimensione  dell'ente  e  della
forma giuridica adottata. 
    La VIS si ispira ai seguenti principi: 
      intenzionalita': il sistema di valutazione deve essere connesso
alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione; 
      rilevanza: inclusione di tutte le  informazioni  utili  a  dare
evidenza  dell'interesse  generale  perseguito  e  della   dimensione
comunitaria dell'attivita' svolta; 
      affidabilita': informazioni precise,  veritiere  ed  eque,  con
specifica indicazione delle fonti dei dati; 
      misurabilita': le attivita' oggetto di valutazione che  possono
essere   ricondotte   a   parametri   quantitativi   devono    essere
opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS  dovranno  prevedere  un
sistema di valutazione che identifichi: 
        a) le dimensioni di valore che le attivita' perseguono; 
        b) gli indici e gli  indicatori  coerenti  con  le  attivita'
oggetto della valutazione; 
      comparabilita':  restituzione  dei   dati   che   consenta   la
comparabilita' nel tempo; 
      trasparenza  e  comunicazione:  restituzione   pubblica   della
valutazione  di  impatto   e   del   processo   partecipativo   degli
stakeholders. 
    Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di  far
emergere e far conoscere: 
      il valore aggiunto sociale generato; 
      i  cambiamenti  sociali  prodotti  grazie  alle  attivita'  del
progetto; 
      la sostenibilita' dell'azione sociale. 
    Gli ETS dovranno prevedere all'interno  del  proprio  sistema  di
valutazione una raccolta di dati sia  quantitativi  che  qualitativi,
considerando indici ed indicatori, sia  monetari  che  non  monetari,
coerenti ed appropriati ai propri settori di attivita'  di  interesse
generale. 
    Il processo dovra' esplicitare gli  elementi  che  compongono  le
seguenti dimensioni di analisi: 
      1.  dare  evidenza  del   processo   di   partecipazione   alla
definizione delle dimensioni di valore della misurazione  di  impatto
da parte di un insieme  di  classi  di  stakeholders  rappresentativi
interni  ed  esterni  all'ente  (a  titolo  esemplificativo   e   non
esaustivo: lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti,  fornitori
e comunita' di riferimento), Gli enti potranno a  tal  fine  decidere
autonome modalita' di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli
impatti tra i propri principali stakeholders; 
    2. attivita': processi volti a dare  risposta  ai  bisogni  delle
persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che
l'ente ha deciso di voler perseguire; 
    3. servizi: attivita' che hanno avuto una codificazione e  quindi
una  standardizzazione  sia  di   costo   sia   di   regolamentazione
(accreditamenti, convenzioni); 
    4. progetti: processi che hanno una  durata  prestabilita  e  non
continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e  quindi
di spostare la frontiera dei servizi  e  delle  attivita'  grazie  ai
risultati del progetto; 
    5.  input:  intesi  come  fattori  produttivi,  risorse  umane  e
finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi; 
    6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti  dalle
attivita' poste in essere; 
    7. outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione,
effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti  e
sugli individui in generale rispetto  ai  territori  ed  al  contesto
generale oggetto delle attivita'. 
    Il processo per arrivare  a  misurare  l'impatto  sociale  dovra'
prevedere le seguenti fasi: 
      1.  analisi  del  contesto  e  dei  bisogni  partecipata  dagli
stakeholders; 
      2. pianificazione degli obiettivi di impatto; 
      3. analisi delle attivita' e scelta di metodologia,  strumento,
tempistica della misurazione rispetto  agli  obiettivi  prefissati  e
alle caratteristiche dell'intervento; 
      4.  valutazione:  attribuzione  di  un  valore,  ossia  di   un
significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione; 
      5.   comunicazione   degli   esiti   della   valutazione    che
costituiranno la base informativa per la riformulazione di  strategie
e  conseguenti  obiettivi  che  l'organizzazione  si  porra'  per  lo
sviluppo futuro delle proprie iniziative. 
Coordinamento con il bilancio sociale. 
    Per gli ETS tenuti ex lege alla redazione  del  bilancio  sociale
e/o per quei soggetti che volontariamente  scelgono  di  redigere  il
suddetto documento, la valutazione di impatto sociale  puo'  divenire
parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee  guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti  di  Terzo  settore,
vengono  previste  «informazioni  qualitative  e  quantitative  sulle
azioni realizzate nelle diverse aree di  attivita',  sui  beneficiari
diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in
essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti
sui principali portatori di interessi». 
    Per gli ETS che operano in contesti  internazionali  e  che  sono
tenuti  ad  adottare  sistemi  di  valutazione  di  impatto   sociale
riconosciuti in tali contesti,  le  valutazioni  di  impatto  sociale
realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati
in tutto equiparabili a quelli  redatti  sulla  base  delle  presenti
linee guida. 
Pubblicita' e diffusione. 
    Al fine di garantirne la massima  conoscibilita'  e  favorire  lo
sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno  resi
disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS  e/o
delle relative reti associative. 
Ruolo dei soggetti esterni. 
    I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi  dell'art.  61
del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali,
ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo  n.  117/2017,
possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione  di
opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che  tengano
conto  delle  diverse  esigenze  manifestate  dai  destinatari  delle
presenti linee guida. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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