Min.Lavoro: retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero

ministero lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2014, il Decreto 14 gennaio 2015 con la determinazione, per l’anno 2015, delle retribuzioni convenzionali.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero (ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398), nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle seguenti tabelle: le Tabelle pdf_icon

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2015

Determinazione, per l'anno 2015, delle retribuzioni convenzionali  di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  31  luglio  1987,  n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  ottobre  1987,  n.
398. (15A00351)
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  1987,  n.  398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie  per  i  lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema  di  determinazione  delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da  fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro,  con  riferimento,  e
comunque in misura non inferiore, ai contratti  collettivi  nazionali
di categoria raggruppati per settori omogenei; 
  Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  l'utilizzazione,  anche  ai  fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge  31
luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione  del  reddito  di  lavoro
dipendente prestato all'estero; 
  Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21  novembre  2000,
n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale  autorita'
concertante; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con  il  quale
e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che  ha
unificato  il  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica con il Ministero delle finanze; 
  Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991,  n.  426,  concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive  al  fine  del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i  lavoratori
italiani rimpatriati; 
  Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153,  come
modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.
314 che, per la determinazione del reddito da  lavoro  dipendente  ai
fini  contributivi,  conferma   le   disposizioni   in   materia   di
retribuzioni convenzionali  previste  per  determinate  categorie  di
lavoratori; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio   2014,   relativo   alla
determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal  periodo
di paga in corso al 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2014; 
  Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore  per
le  diverse  categorie,  raggruppati  per  settori   di   riscontrata
omogeneita'; 
  Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2015   alla
determinazione delle retribuzioni in questione; 
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990,  svoltasi  il  24  novembre
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Retribuzioni convenzionali 
 
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino
a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2015,  le
retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il  calcolo  dei
contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  stabilite  nella
misura risultante, per ciascun  settore,  dalle  unite  tabelle,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                        Fasce di retribuzione 
 
  Per i lavoratori per i quali sono previste fasce  di  retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e'  determinata  sulla  base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1. 
                               Art. 3 
 
 
                 Frazionabilita' delle retribuzioni 
 
  I valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o
per l'estero, nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di
ventisei giornate. 
                               Art. 4 
 
 
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati 
 
  Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato  il
trattamento ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori
italiani rimpatriati. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2015 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Poletti           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 
                                                             Allegato 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

 

La Redazione

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