Min.Lavoro: trattazione dei ricorsi amministrativi – funzioni attribuite alle DIL

ministero lavoroIl Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la lettera circolare prot. 37/0001106 del 21 gennaio 2014pdf_icon, con la quale fornisce istruzioni operative circa la trattazione dei ricorsi amministrativi, dal momento che le funzioni sono passate alle DIL.

I ricorsi riguardano l’impugnazione:

le diffide accertative per crediti patrimoniali

le ordinanze di ingiunzione

i verbali unici e le ordinanze di ingiunzione in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro

i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale

i provvedimenti di diniego dell’Inps in materiadi accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (a norma dell’art. 1 della Legge 183/2010.

Nel nuovo contesto organizzativo, il Ministero evidenzia che l’ambito territoriale di competenza dell’organo decidente coincide, in ambito interregionale, con il nuo assetto territoriale delineato con l’art. 14, comma 1, lett i), del DPCM n. 121/2014:

– DIL Milano che avrà competenza territoriale sulle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;

– DIL Venezia che avrà competenza territoriale sulle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche;

– DIL Roma che avrà competenza territoriale sulle Regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana e Umbria,

– DIL Napoli che avrà competenza territoriale sulle Regioni Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Pertanto, ciascuna tipologia di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e al Direttore della Direzione tregionale del lavoro sarà di competenza del rispettivo Organo istituito presso la DIL, nel cui ambito territoriale è stato emanato il provvedimento impugnato.

I ricorsi già pendenti presso le ex DRL che, alla data del 22 gennaio 2015, non siano stati ancora decisi, saranno trasmessi dalle stesse ex DTL unitamente all’istruttoria e ad ogni elemento utile alla decisione alle comeptenti DIL, informando consteualmnete l’Ufficio di provenienza dell’atto inpugnato ed il ricorrente.

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su