Min.Lavoro: INPGI – introduzione del contributo di solidarietà sulle pensioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto col co-vigilante Ministero dell’Economia – ha comunicato, in data 21 febbraio 2017, l’avvenuta approvazione della riforma previdenziale varata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI il 28 settembre 2016.
I Ministeri – condividendone l’impianto complessivo sul piano sostanziale – hanno infatti dato il via libera agli interventi correttivi del regime previdenziale dell’ente, deliberati per garantire la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo.
Nel contempo, è stata approvata l’introduzione di un contributo di solidarietà da applicare, in via temporanea e per la durata di 3 anni, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’Inpgi con importo pari o superiore a 38.000,00 euro lordi annui, con percentuali crescenti in base alle diverse fasce reddituali. I Ministeri, in particolare, hanno sottolineato come tale misura costituisca – in adesione ai criteri esposti in proposito dalla Corte Costituzionale – una efficace attuazione del principio di equità intergenerazionale posto alla base dei sistemi previdenziali.
Le misure principali della riforma approvate dai Ministeri riguardano quindi:
a) la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia che vede incrementare, progressivamente nel triennio 2017 – 2019, l’età anagrafica richiesta, fino ad elevarla a regime a 66 e 7 mesi;
b) la modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità, che prevede un progressivo innalzamento dell’anzianità contributiva fino ad arrivare nel 2019 a 40 di contribuzione con 62 anni di età.
Tali misure non hanno effetto nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/2016, abbiano già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ad un qualunque trattamento di pensione, che – pertanto – potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici in qualsiasi momento anche successivamente all’entrata in vigore dei nuovi requisiti;
c) l’introduzione del sistema di calcolo contributivo – di cui alla legge n. 335/1995 – per le contribuzioni successive al 01/01/2017.
d) l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal corrente mese di febbraio, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.
In merito ad alcune misure, di minore impatto, i Ministeri hanno ritenuto di non procedere con l’approvazione ma di chiedere ulteriori elementi di precisazione.
In particolare, per quanto riguarda le clausole di salvaguardia di cui alla Tabella A del Regolamento – che avrebbero consentito l’accesso anche con abbattimenti alla pensione di vecchiaia e di anzianità, con i requisiti previsti dalla previgente normativa, dei giornalisti e delle giornaliste che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fossero stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure dipendenti da aziende in stato crisi ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi – i Ministeri si sono riservati di valutare i relativi impatti sull’andamento dei conti dell’ente.
Fonte: INPGI