Min.Lavoro: indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il Decreto 19 agosto 2022 con il quale fornisce i  criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Possono beneficiare dell’indennità i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (iscritti al 28 maggio 2022 e con partita IVA attiva) che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e che abbiano  almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.

L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda da presentare all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio,

L’indennità è incompatibile con le altre indennità previste dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR. Inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 agosto 2022

Criteri e modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum  in
favore dei lavoratori autonomi e  dei  professionisti  iscritti  alle
gestioni  previdenziali  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale (INPS) e dei professionisti iscritti  agli  enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  33,  comma   1,   del   succitato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come  modificato  dall'art.  23,
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il  quale  istituisce  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali il  Fondo  per  l'indennita'  una  tantum  per  i  lavoratori
autonomi e i professionisti, con una  dotazione  finanziaria  di  600
milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il  relativo  limite
di  spesa  destinato  a  finanziare   il   riconoscimento,   in   via
eccezionale,  di  un'indennita'  una  tantum  per  l'anno   2022   ai
lavoratori  autonomi  e  ai  professionisti  iscritti  alle  gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme  obbligatorie
di previdenza e assistenza di cui al decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  che
non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31  e  32,  e
che  abbiano  percepito  nel  periodo  d'imposta  2021   un   reddito
complessivo  non  superiore  all'importo  stabilito  con  il  decreto
adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33; 
  Visto l'art. 33, comma 2, del  succitato  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  dell'indennita'  una  tantum  di   cui   al   comma   1,
incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli  da  31  a  32,
nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da  destinare,
in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti  gestori  di
forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione; 
  Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e in particolare  l'art.  6
il quale istituisce  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale una gestione speciale per  i  coltivatori  diretti  e  per  i
coloni e mezzadri; 
  Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  che  dispone
la soppressione del Servizio  per  i  contributi  agricoli  unificati
(SCAU) a decorrere dal 1°  luglio  1995  ed  il  trasferimento  delle
strutture,  delle  funzioni  e  del  personale  di   detto   servizio
all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   ed
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL); 
  Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 e in particolare l'art.  3  il
quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
una gestione speciale per l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',
vecchiaia e superstiti degli artigiani; 
  Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 e in particolare l'art. 5  il
quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
una  gestione   speciale   per   l'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali  con  il  compito  di  provvedere   al   trattamento   di
previdenza; 
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e  in  particolare  l'art.  2,
comma 26, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio  1996  sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita  gestione  separata  presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,   e   finalizzata
all'estensione   dell'assicurazione   generale    obbligatoria    per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  i   soggetti   che
esercitano  per  professione  abituale,  ancorche'   non   esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al  comma  1  dell'art.  49  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nonche'  i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa  di
cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo  unico  e
gli incaricati alla vendita a domicilio  di  cui  all'art.  36  della
legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a  favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle  acque  interne»
che istituisce, tra l'altro,  tutele  previdenziali  a  favore  delle
persone  che  esercitano  la  pesca  quale  esclusiva  o   prevalente
attivita'  lavorativa,  quando  siano  associate  in  cooperative   o
compagnie e rapporto  di  lavoro  autonomo,  oppure  esercitino  tale
attivita' per proprio conto, senza essere associate in cooperative  o
compagnie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi»; 
  Visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509  e  10  febbraio
1996, n. 103; 
  Considerato che occorre dare immediata attuazione alle disposizioni
di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al  fine  di  dare  un
sostegno  al  potere  d'acquisto  dei  lavoratori  autonomi   e   dei
professionisti iscritti  alle  gestioni  previdenziali  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  e  ai   professionisti
iscritti agli enti gestori di  forme  obbligatorie  di  previdenza  e
assistenza di cui al citato decreto legislativo 30  giugno  1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Considerato  che  occorre  garantire  ai  predetti  lavoratori   un
beneficio di importo pari a quello fissato in 200 euro dagli articoli
31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50  per  i  beneficiari
appartenenti ad altre categorie; 
  Ritenuto pertanto di disciplinare i criteri e le modalita'  per  la
concessione dell'indennita' una tantum prevista dal predetto art. 33; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e dotazione finanziaria 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le
modalita' per la  concessione  dell'indennita'  una  tantum  prevista
dall'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di
sostegno  al  potere  d'acquisto  dei  lavoratori  autonomi   e   dei
professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi  in
corso. 
  2. La misura  e'  finanziata  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
istituito ai sensi del medesimo art. 33 nello stato di previsione del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  dotazione
finanziaria  pari  a  600  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  che
costituisce limite complessivo di spesa. 
  3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all'art.  33
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai  professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 e' individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
                               Art. 2 
 
            Soggetti beneficiari e misura dell'indennita' 
 
  1. Possono beneficiare  dell'indennita'  una  tantum  i  lavoratori
autonomi e i  professionisti  iscritti  alle  gestioni  previdenziali
dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  nonche'  i
professionisti iscritti agli enti gestori di  forme  obbligatorie  di
previdenza ed assistenza di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103  che,
nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito  complessivo
non superiore a 35.000 euro. 
  2. I beneficiari devono essere gia' iscritti  alle  sopra  indicate
gestioni  previdenziali  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  con  partita  IVA  attiva  e
attivita' lavorativa avviata entro la medesima data. 
  3. Per accedere all'indennita' e' necessario aver effettuato, entro
la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione  dovuta
alla gestione di iscrizione per la quale e'  richiesta  l'indennita',
con competenza a decorrere dall'anno  2020.  Tale  requisito  non  si
applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze  ordinarie
di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali  dell'AGO
in qualita' di coadiuvanti e  coadiutori  artigiani,  commercianti  e
lavoratori agricoli il requisito  di  cui  al  presente  comma  viene
verificato sulla posizione del titolare. 
  4. L'indennita' una tantum e' pari a 200 euro ed e'  corrisposta  a
domanda. 
  5. Le domande per l'ottenimento dell'indennita' di cui al  presente
decreto sono presentate dai beneficiari di cui al  comma  1  all'Inps
ovvero agli enti di previdenza cui  sono  obbligatoriamente  iscritti
che ne  verificano  la  regolarita'  ai  fini  dell'attribuzione  del
beneficio,  provvedendo  ad  erogarlo  sulla  base  del  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse  complessive  previsto  dall'art.  5  del
presente decreto. 
  6. L'indennita' e' incompatibile con le  prestazioni  di  cui  agli
articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 
  7. L'indennita' non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini
della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai
sensi del decreto del Presidente della repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, non e' cedibile, ne' sequestrabile,  ne'  pignorabile  ed  e'
corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. 
                               Art. 3 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  del   beneficio,   il   soggetto
interessato  presenta  istanza  agli  enti  di  previdenza   cui   e'
obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalita'  e  secondo
lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  soggetto   interessato   sia   iscritto
contemporaneamente a una delle gestioni  previdenziali  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio  1996,  n.   103,   l'istanza   dovra'   essere   presentata
esclusivamente all'Inps. 
  3.  L'stanza  deve  essere  corredata   dalla   dichiarazione   del
lavoratore  interessato,  rilasciata  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria
responsabilita': 
    a)  di  essere  lavoratore  autonomo/libero  professionista,  non
titolare di pensione; 
    b) di  non  essere  percettore  delle  prestazioni  di  cui  agli
articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 
    c) di non aver percepito nell'anno di  imposta  2021  un  reddito
complessivo superiore all'importo di 35.000 euro; 
    d) di  essere  iscritto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  ad   una   delle   gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
o  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza   ed
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
    e)  nel  caso  di  contemporanea  iscrizione   a   diversi   enti
previdenziali, di non avere presentato per il medesimo  fine  istanza
ad altra forma di previdenza obbligatoria. 
  4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento
di identita' in corso di validita' e del codice  fiscale  nonche'  le
coordinate  bancarie  o  postali  per  l'accreditamento  dell'importo
relativo al beneficio. 
  5. Al fine di consentire la tempestiva  erogazione  dell'indennita'
sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni  di
cui ai commi 2 e 3. 
  6. L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per  gli
iscritti, alla  erogazione  dell'indennita'  in  ragione  dell'ordine
cronologico  delle  domande  presentate  e  accolte  sulla  base  del
procedimento  di  verifica  della  sussistenza  dei   requisiti   per
l'ammissione al beneficio  e  di  quanto  previsto  dall'art.  5  del
presente decreto. 
                               Art. 4 
 
                       Verifica dei requisiti 
 
  1. L'indennita' una tantum  e'  corrisposta  sulla  base  dei  dati
dichiarati  dal  richiedente  e  disponibili  all'ente  erogatore  al
momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva  verifica  anche
attraverso le informazioni fornite in  forma  disaggregata  per  ogni
singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e  ogni
altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 
  2. In ordine al  requisito  reddituale,  dal  computo  del  reddito
personale  assoggettabile  ad  Irpef,   al   netto   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
  3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l'ente
erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione
al beneficio  avvia  la  procedura  di  recupero  nei  confronti  del
soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennita'. 
                               Art. 5 
 
        Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili 
 
  1. Ai fini del rispetto del limite di spesa  di  cui  all'art.  33,
comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'Inps e  gli  enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al  decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103  provvedono  al  monitoraggio  del  predetto
limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i risultati del  monitoraggio  delle  istanze
presentate e di quelle ammesse  a  pagamento.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi  scostamenti
rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  rende  immediata  comunicazione  all'Inps  e  agli  enti  di
previdenza sulle risorse residue affinche' non siano  adottati  altri
provvedimenti concessori. 
                               Art. 6 
 
               Copertura finanziaria e rendicontazione 
 
  1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 600 milioni  di
euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul fondo per  l'indennita'
una tantum per i lavoratori  autonomi  e  i  professionisti  iscritti
sull'apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2022. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  provvede  mensilmente
al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base
di apposita rendicontazione. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate   provvedono   alle
attivita'  previste  dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e  sul
sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicita' legale. 
 
    Roma, 19 agosto 2022 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Orlando          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Franco           

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2450 
La Redazione

Autore: La Redazione

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