Min.Lavoro: indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il Decreto 19 agosto 2022 con il quale fornisce i criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Possono beneficiare dell’indennità i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (iscritti al 28 maggio 2022 e con partita IVA attiva) che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e che abbiano almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.
L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda da presentare all’Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio,
L’indennità è incompatibile con le altre indennità previste dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR. Inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 agosto 2022
Criteri e modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'art. 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennita' una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennita' di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33; Visto l'art. 33, comma 2, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonche' la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione; Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e in particolare l'art. 6 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri; Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a decorrere dal 1° luglio 1995 ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 e in particolare l'art. 3 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani; Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 e in particolare l'art. 5 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare l'art. 2, comma 26, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo, oppure esercitino tale attivita' per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; Visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103; Considerato che occorre dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al fine di dare un sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; Considerato che occorre garantire ai predetti lavoratori un beneficio di importo pari a quello fissato in 200 euro dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per i beneficiari appartenenti ad altre categorie; Ritenuto pertanto di disciplinare i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dal predetto art. 33; Decreta: Art. 1 Finalita' e dotazione finanziaria 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dall'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. 2. La misura e' finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del medesimo art. 33 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. 3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e' individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022.
Art. 2 Soggetti beneficiari e misura dell'indennita' 1. Possono beneficiare dell'indennita' una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. 2. I beneficiari devono essere gia' iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attivita' lavorativa avviata entro la medesima data. 3. Per accedere all'indennita' e' necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale e' richiesta l'indennita', con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualita' di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare. 4. L'indennita' una tantum e' pari a 200 euro ed e' corrisposta a domanda. 5. Le domande per l'ottenimento dell'indennita' di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all'Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarita' ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive previsto dall'art. 5 del presente decreto. 6. L'indennita' e' incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. 7. L'indennita' non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed e' corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda 1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui e' obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalita' e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. 2. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovra' essere presentata esclusivamente all'Inps. 3. L'stanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilita': a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; c) di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro; d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. 4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identita' in corso di validita' e del codice fiscale nonche' le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio. 5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennita' sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3. 6. L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell'indennita' in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto.
Art. 4 Verifica dei requisiti 1. L'indennita' una tantum e' corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. 2. In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l'ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennita'.
Art. 5 Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili 1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'Inps e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 provvedono al monitoraggio del predetto limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all'Inps e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinche' non siano adottati altri provvedimenti concessori.
Art. 6 Copertura finanziaria e rendicontazione 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2022. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicita' legale. Roma, 19 agosto 2022 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2450