Min.Lavoro: imprese sociali – criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2019, il Decreto Interministeriale 26 agosto 2020 con l’individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 agosto 2020 

Individuazione di criteri e modalita' di remunerazione dei commissari
liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza  delle  imprese
sociali. 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  recante  «Disciplina
del  fallimento,  del  concordato  preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale» e in particolare l'art. 1,
comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo
per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma  3,  del  menzionato  decreto
legislativo n. 112 del 2017, il  quale  demanda  ad  un  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da  adottarsi  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
l'individuazione dei criteri e delle modalita' di  remunerazione  dei
commissari liquidatori e dei  membri  del  comitato  di  sorveglianza
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa  delle  imprese
sociali,  ad  esclusione  di  quelle  aventi  la  forma  di  societa'
cooperativa, sulla base dell'economicita',  efficacia  ed  efficienza
delle attivita' svolte; 
  Richiamato, inoltre, il successivo comma 4 del medesimo art. 14, ai
sensi del quale, fino all'adozione del decreto di cui al citato comma
3, la liquidazione del compenso  dei  commissari  liquidatori  e  dei
componenti dei comitati di sorveglianza e' stabilita sulla  base  del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  3  novembre  2016,
recante «  Criteri  per  la  determinazione  e  la  liquidazione  dei
compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati
di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e di scioglimento
per atto dell'autorita'  ai  sensi  dell'art.  2545-septiedecies  del
codice civile»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 14,  comma  3,
del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  112,  i  criteri  e  le
modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori  e  dei  membri
dei comitati di sorveglianza nelle procedure di  liquidazione  coatta
amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di  societa'
cooperativa. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267; 
    b) per «Autorita' di vigilanza» il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali; 
    c) per «commissario liquidatore» il commissario nominato a  norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    d) per «comitato di sorveglianza» il comitato  nominato  a  norma
dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    e)  per  «attivo   realizzato»   gli   importi   complessivamente
realizzati dalla procedura  attraverso:  la  vendita  dei  beni,  ivi
compresa la vendita di aziende e rami d'azienda;  il  recupero  e  la
riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa;  le
azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite  alla
procedura, ivi  comprese  le  somme  disponibili  all'apertura  della
procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al  netto  delle
ritenute fiscali di legge e in generale  i  proventi  della  gestione
finanziaria e patrimoniale; 
    f) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti  anteriori  alla
liquidazione dell'impresa sociale, ammessi al concorso sul patrimonio
dell'ente  a  norma  degli  articoli  92  e  seguenti   della   legge
fallimentare; 
    g) per «somme ripartite ai creditori» il  quantum  attribuito  ai
creditori anteriori alla liquidazione dell'impresa  sociale,  con  le
ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge  fallimentare
o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare. 
                               Art. 3 
 
                Compenso del commissario liquidatore 
 
  1. Al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma
dell'art. 213 della legge fallimentare, in percentuale  all'ammontare
dell'attivo realizzato, come definito all'art. 2, lettera  e),  nelle
misure seguenti: 
    a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00; 
    b) 8,47% sulle somme eccedenti  euro  51.000,00  e  fino  a  euro
258.000,00; 
    c) 4,23% sulle somme eccedenti euro  258.000,00  e  fino  a  euro
516.000,00; 
    d) 1,69% sulle somme eccedenti euro  516.000,00  e  fino  a  euro
1.549.000,00; 
    e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e  fino  a  euro
5.165.000,00; 
    f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 
  2. Le aliquote percentuali di cui al  comma  1  sono  incrementate,
rispettivamente,  del  18%,  12%  e  6%  con  riferimento  all'attivo
realizzato entro il primo,  secondo  e  terzo  anno  dal  decreto  di
liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10%
in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo  al  suddetto
decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla  vendita  di  beni
mobili e immobili e dalla  riscossione  e  recupero  di  crediti  non
contenziosi. 
  3. In sede di  determinazione  del  compenso  finale,  inoltre,  al
commissario liquidatore spetta un compenso  supplementare,  calcolato
sull'ammontare dello stato passivo accertato, come definito  all'art.
2, lettera f), pari: 
    a) allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00; 
    b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro  103.000,00  e  fino  a
euro 258.000,00; 
    c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro
516.000,00; 
    d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00. 
  4.  Al  commissario  liquidatore  spetta,  inoltre,   un   rimborso
forfettario delle spese generali in ragione del 4%  sull'importo  del
compenso finale, nonche' il rimborso, sotto il controllo del comitato
di  sorveglianza,  delle  spese  vive  e  documentate  sostenute  per
l'espletamento  dell'incarico,  nel  rispetto  di  criteri  e  limiti
approvati dall'Autorita' di vigilanza.  E'  escluso  qualsiasi  altro
compenso, rimborso o indennita' e qualsiasi  altro  onere  diretto  o
indiretto a carico della procedura. 
  5. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai  sensi
dell'art. 214 della legge  fallimentare,  il  compenso  spettante  al
commissario liquidatore e' calcolato con le medesime  percentuali  di
cui  ai  commi  1  e  2,  sull'ammontare  complessivo  attribuito  ai
creditori con il concordato.  Spetta  al  commissario,  altresi',  il
compenso  supplementare  e  il  rimborso  delle  spese  previsti   ai
precedenti commi 3 e 4. 
  6.   Ove   sia   autorizzata   la   continuazione    dell'esercizio
dell'impresa, ai sensi dell'art. 206  della  legge  fallimentare,  al
commissario liquidatore e' corrisposto  un  ulteriore  compenso  pari
allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili  netti
conseguiti a chiusura di ogni esercizio. 
  7. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della
liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura  e,
in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00. 
  8. Il compenso e' determinato a seguito di  specifica  istanza  del
commissario  liquidatore,   con   provvedimento   dell'Autorita'   di
vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al  deposito  del
bilancio finale della procedura e del conto della gestione,  a  norma
dell'art. 213 della legge fallimentare, ovvero, nel caso  in  cui  la
procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione
al deposito in  tribunale  della  proposta  di  concordato  ai  sensi
dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso  e'
comunque subordinata all'esecuzione  del  piano  di  riparto  finale,
ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari. 
  9.  Nel  corso  della  procedura  e,  di  regola,   contestualmente
all'effettuazione di riparti parziali possono  essere  attribuiti  al
commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non  superiore
al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e
al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato. 
  10. Il commissario liquidatore esercita personalmente  le  funzioni
del proprio ufficio.  Nel  caso  di  delega  a  terzi  di  specifiche
operazioni, previa  autorizzazione  dell'Autorita'  di  vigilanza  su
parere favorevole  del  comitato  di  sorveglianza,  l'onere  per  il
compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario. 
  11.  Qualora  il  commissario  liquidatore,  previa  autorizzazione
dell'Autorita' di vigilanza su  parere  favorevole  del  comitato  di
sorveglianza, si avvalga dell'ausilio  di  tecnici  o  altre  persone
retribuite  sotto  la  sua  responsabilita',  il  15%  del   compenso
riconosciuto a tali soggetti e'  detratto  dal  compenso  finale  del
commissario. 
  12.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  11  non   si   applicano
all'eventuale nomina di stimatori incaricati  della  valutazione  dei
beni ai fini della redazione dell'inventario. 
                               Art. 4 
 
                 Compenso nel caso di avvicendamento 
                    nelle funzioni di commissario 
 
  1.  La  sommatoria  dei   compensi   dei   commissari   liquidatori
eventualmente succedutisi  nella  carica,  determinati  nel  rispetto
della consecutivita' dei realizzi  e  sulla  base  del  principio  di
unicita'  del  compenso,  non  deve  superare   l'ammontare   massimo
stabilito all'art. 3. 
  2. Al  commissario  liquidatore  che  per  qualunque  motivo  cessi
dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso
e' provvisoriamente liquidato con i  criteri  indicati  nel  presente
decreto, dopo  l'approvazione  del  conto  della  gestione  da  parte
dell'Autorita'  di  vigilanza   previo   parere   del   comitato   di
sorveglianza. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione
del  conto  della  gestione  o  ricorrendo  comunque  gravi   motivi,
l'Autorita' di vigilanza  sospende  cautelativamente  la  provvisoria
liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del  provvedimento  di
liquidazione,   nelle    more    dell'accertamento    di    eventuali
responsabilita'  del  commissario   per   atti   e   fatti   compiuti
nell'esercizio della funzione. 
  3. Qualora, in sede di definitiva liquidazione  del  compenso,  sia
accertato che  specifiche  attivita'  alle  quali  e'  conseguita  la
realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni  ai
creditori,  sono  state  espletate  con  il  concorso   di   soggetti
succedutisi nel tempo nelle funzioni  di  commissario,  si  provvede,
previo  contraddittorio  con  gli   interessati,   alla   imputazione
pro-quota del compenso maturato  in  relazione  a  quelle  specifiche
attivita',  sulla  base  dell'attivita'  rispettivamente  svolta  dai
commissari pro tempore, ovvero sulla base di un  criterio  temporale,
ove non sia individuabile un criterio oggettivo  di  imputazione.  In
ogni caso, al commissario che ha provveduto al deposito  dello  stato
passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore  al
50% di quello previsto al comma 3 del precedente art. 3. 
                               Art. 5 
 
                       Compenso ai componenti 
                    del comitato di sorveglianza 
 
  1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta,  a
carico  della  liquidazione,  un'indennita'  annua  in  prededuzione,
imputata  alle  spese  di  procedura,  da   calcolarsi   sulla   base
dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata
sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: 
    a) euro 1.500,00 per le procedure  che  presentino  nell'anno  di
riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; 
    b) euro 2.000,00 per le procedure  che  presentino  nell'anno  di
riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e  fino
a 7,5 milioni di euro; 
    c) euro 2.500,00 per le procedure  che  presentino  nell'anno  di
riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro. 
  2. Nel caso in cui la procedura e' autorizzata  alla  continuazione
dell'esercizio dell'impresa,  l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'
maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione. 
  3. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%. 
  4. Il compenso di cui ai  commi  che  precedono  e'  liquidato  dal
commissario   con   cadenza   annuale,   nell'importo    ragguagliato
all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni  del
comitato di sorveglianza. 
  5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza  spetta  il  rimborso
delle  spese  effettivamente   sostenute   e   documentate   per   la
partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, nel rispetto  di
criteri e limiti approvati dall'Autorita' di vigilanza. 
                               Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. 
                               Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
   1. Il presente decreto entra in  vigore  nel  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
liquidazioni   coatte   amministrative    disposte    successivamente
all'entrata in vigore del decreto medesimo. 
  3. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore  del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
provvedere  all'adeguamento  dei   valori   indicati   nelle   classi
dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla
base degli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 11 novembre 2016. 
  5. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 26 agosto 2020 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1892 
La Redazione

Autore: La Redazione

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