Min.Lavoro: imprese sociali – criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2019, il Decreto Interministeriale 26 agosto 2020 con l’individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 agosto 2020
Individuazione di criteri e modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e in particolare l'art. 1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto in particolare l'art. 14, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa, sulla base dell'economicita', efficacia ed efficienza delle attivita' svolte; Richiamato, inoltre, il successivo comma 4 del medesimo art. 14, ai sensi del quale, fino all'adozione del decreto di cui al citato comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza e' stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante « Criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e di scioglimento per atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiedecies del codice civile»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i criteri e le modalita' di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di societa' cooperativa.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) per «Autorita' di vigilanza» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; c) per «commissario liquidatore» il commissario nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; d) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e) per «attivo realizzato» gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge e in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale; f) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione dell'impresa sociale, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare; g) per «somme ripartite ai creditori» il quantum attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione dell'impresa sociale, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare.
Art. 3 Compenso del commissario liquidatore 1. Al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, in percentuale all'ammontare dell'attivo realizzato, come definito all'art. 2, lettera e), nelle misure seguenti: a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00; b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00; c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00; d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00; e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00; f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00. 2. Le aliquote percentuali di cui al comma 1 sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi. 3. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato, come definito all'art. 2, lettera f), pari: a) allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00; b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00; c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00; d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00. 4. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonche' il rimborso, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto di criteri e limiti approvati dall'Autorita' di vigilanza. E' escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennita' e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura. 5. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare, il compenso spettante al commissario liquidatore e' calcolato con le medesime percentuali di cui ai commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Spetta al commissario, altresi', il compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 3 e 4. 6. Ove sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio. 7. Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00. 8. Il compenso e' determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso e' comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari. 9. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato. 10. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio. Nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, previa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza su parere favorevole del comitato di sorveglianza, l'onere per il compenso del delegato e' detratto dal compenso del commissario. 11. Qualora il commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza su parere favorevole del comitato di sorveglianza, si avvalga dell'ausilio di tecnici o altre persone retribuite sotto la sua responsabilita', il 15% del compenso riconosciuto a tali soggetti e' detratto dal compenso finale del commissario. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano all'eventuale nomina di stimatori incaricati della valutazione dei beni ai fini della redazione dell'inventario.
Art. 4 Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario 1. La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutivita' dei realizzi e sulla base del principio di unicita' del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 3. 2. Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso e' provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo l'approvazione del conto della gestione da parte dell'Autorita' di vigilanza previo parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorita' di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilita' del commissario per atti e fatti compiuti nell'esercizio della funzione. 3. Qualora, in sede di definitiva liquidazione del compenso, sia accertato che specifiche attivita' alle quali e' conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati, alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attivita', sulla base dell'attivita' rispettivamente svolta dai commissari pro tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione. In ogni caso, al commissario che ha provveduto al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 del precedente art. 3.
Art. 5 Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza 1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta, a carico della liquidazione, un'indennita' annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime: a) euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro; b) euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e fino a 7,5 milioni di euro; c) euro 2.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro. 2. Nel caso in cui la procedura e' autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennita' di cui al comma 1 e' maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione. 3. L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%. 4. Il compenso di cui ai commi che precedono e' liquidato dal commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del comitato di sorveglianza. 5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, nel rispetto di criteri e limiti approvati dall'Autorita' di vigilanza.
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7 Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo. 3. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' provvedere all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2016. 5. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 agosto 2020 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1892