Min.Lavoro: gli importi per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro – 2014

ministero lavoroIl Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, il Decreto 19 novembre 2014, con la Determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2014

Determinazione per l'esercizio finanziario  2014  degli  importi  dei
benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, ex articolo  1,  comma  1187,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296.
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che, al fine di assicurare  un  adeguato  e  tempestivo  sostegno  ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,  anche  per  i
casi in cui le  vittime  medesime  risultino  prive  della  copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato «Fondo»; 
  Visto che il medesimo art. 1,  comma  1187,  ha  previsto  che  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi  nonche'  i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 luglio 2007 con il quale sono state individuate  le  tipologie  dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'art. 9, comma 4, lettera  d),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, il  quale  dispone  che  l'INAIL  «eroga,  previo
trasferimento delle necessarie risorse da  parte  del  Ministero  del
lavoro della salute e delle politiche  sociali,  le  prestazioni  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma  1187,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del
bilancio dello Stato a seguito di economie di  gestione  realizzatesi
nell'esercizio finanziario sono riassegnate  al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali.»; 
  Visto l'art. 9, comma 7, lettera  e),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, il quale  dispone  che  l'IPSEMA  «eroga,  previo
trasferimento delle necessarie risorse da  parte  del  Ministero  del
lavoro della salute e delle politiche  sociali,  le  prestazioni  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma  1187,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e
che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio  dello
Stato a seguito di economie di gestione  realizzatesi  nell'esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei  conti,
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali il  3  dicembre  2008,  registro  n.  6,
foglio 147) con il quale si e' provveduto  alla  ridefinizione  delle
tipologie dei benefici  concessi,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso agli stessi; 
  Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni
operative in merito ai requisiti e alle  modalita'  di  accesso  alla
prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto il comma 131, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che
individua i beneficiari delle prestazioni del «Fondo»; 
  Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario  2014
disponibile sul  corrispondente  capitolo  di  bilancio  a  tal  fine
destinato, pari a €. 5.540.364,00; 
  Vista la nota 60104.17/09/2014.0004819  con  la  quale  l'INAIL  ha
trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2014, per
l'erogazione della prestazione  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali 19 novembre 2008 sopracitato; 
  Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto al  comma
2 dell'art. 1 del decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle  politiche  sociali  19  novembre  2008  sopracitato   -   alla
determinazione, per il corrente esercizio  finanziario,  dell'importo
delle prestazioni del «Fondo» in relazione alla risorse disponibili e
alla numerosita' degli aventi diritto per ciascun evento; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Ferme restando le procedure,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso ai benefici del Fondo  di  sostegno  per  le  famiglie  delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto  del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  19
novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi  verificatesi  tra
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, l'importo della prestazione
di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre  2008  e'
determinato secondo le seguenti quattro tipologie: 
    
 
 
 ===================================================================
 |                     |                     |  Importo per nucleo |
 |      Tipologia      |    N. superstiti    |  superstiti (euro)  |
 +=====================+=====================+=====================+
 |          A          |          1          |        3.500,00     |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |          B          |          2          |        6.750,00     |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |          C          |          3          |      10.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 |          D          |       Piu di 3      |      15.000,00      |
 +---------------------+---------------------+---------------------+
 
 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 novembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR MIBAC  Min.  salute  e  Min.
lavoro foglio n. 5553 
La Redazione

Autore: La Redazione

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