Min.Lavoro: gli importi per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro – 2014
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, il Decreto 19 novembre 2014, con la Determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 novembre 2014
Determinazione per l'esercizio finanziario 2014 degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato «Fondo»; Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»; Visto l'art. 9, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147) con il quale si e' provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; Vista la circolare n. 5 del 26 marzo 2009 contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalita' di accesso alla prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari delle prestazioni del «Fondo»; Visto lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2014 disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato, pari a €. 5.540.364,00; Vista la nota 60104.17/09/2014.0004819 con la quale l'INAIL ha trasmesso la stima della spesa, per l'esercizio finanziario 2014, per l'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato; Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 sopracitato - alla determinazione, per il corrente esercizio finanziario, dell'importo delle prestazioni del «Fondo» in relazione alla risorse disponibili e alla numerosita' degli aventi diritto per ciascun evento; Decreta: Articolo unico 1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalita' di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 e' determinato secondo le seguenti quattro tipologie: =================================================================== | | | Importo per nucleo | | Tipologia | N. superstiti | superstiti (euro) | +=====================+=====================+=====================+ | A | 1 | 3.500,00 | +---------------------+---------------------+---------------------+ | B | 2 | 6.750,00 | +---------------------+---------------------+---------------------+ | C | 3 | 10.000,00 | +---------------------+---------------------+---------------------+ | D | Piu di 3 | 15.000,00 | +---------------------+---------------------+---------------------+ Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2014 Il Ministro: Poletti Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR MIBAC Min. salute e Min. lavoro foglio n. 5553