Min.Lavoro: formazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con il quale fornisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.

Il decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2022 

Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto, l'art. 1, commi  197,  lettera  a)  e  203  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, che abrogano rispettivamente l'art.  8,  comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e l'art. 22  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 202, della legge 30  dicembre
2021, n. 234, che aggiunge nel capo  II  del  titolo  I  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  dopo  l'art.  25-bis,  l'art.
25-ter rubricato «Condizionalita' e formazione»; 
  Visto l'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, che sostituisce all'art. 25-ter, comma 1, le parole «di cui al
presente capo» con le parole «straordinarie di cui al presente capo e
al titolo II»; 
  Visto, in particolare, che il citato art.  25-ter  dispone:  «1.  I
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui
al presente  capo  e  del  titolo  II,  allo  scopo  di  mantenere  o
sviluppare le competenze in vista della conclusione  della  procedura
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione
con la domanda di  lavoro  espressa  dal  territorio,  partecipano  a
iniziative  di  carattere  formativo  o  di  riqualificazione,  anche
mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1
possono  essere  cofinanziate   dalle   regioni   nell'ambito   delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.  3.  La
mancata partecipazione senza giustificato motivo alle  iniziative  di
cui al comma 1 comporta l'irrogazione di  sanzioni  che  vanno  dalla
decurtazione  di  una  mensilita'  di  trattamento  di   integrazione
salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e  i
criteri da definire con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione.  4.  Le  modalita'  di
attuazione   delle   iniziative   di   carattere   formativo   o   di
riqualificazione di cui al comma 1  sono  definite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione.»; 
  Visto il comma 4 del sopra riportato art.  25-ter  che  assegna  al
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  competenza  ad
adottare un  decreto  nel  quale  siano  definite  «le  modalita'  di
attuazione   delle   iniziative   di   carattere   formativo   o   di
riqualificazione», «previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  che  reca
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); 
  Considerato che nel decreto legislativo 15 settembre 2015, n.  148,
cosi' come modificato e integrato dalla legge 30  dicembre  2021,  n.
234, e' promossa una forte connessione tra le misure straordinarie di
sostegno  al  reddito  e  le  politiche  attive,  ivi   compresa   la
formazione; 
  Considerato  che  con  l'impianto  normativo  di  cui  al   decreto
legislativo 15 settembre 2015, n. 148, si intende garantire non  solo
tutele adeguate a favorire maggiori garanzie  del  lavoro,  ma  anche
politiche   attive   che   abbiano   carattere   formativo    e    di
riqualificazione dei lavoratori che tengano,  altresi',  conto  delle
reali domande e richieste del mercato del lavoro, anche  al  fine  di
favorire un reinserimento lavorativo; 
  Considerato che  il  trattamento  di  integrazione  salariale  puo'
essere   concesso   ove   emerga   l'impegno   aziendale   (declinato
nell'accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di  procedura
di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo
14 settembre 2015,  n.  148)  di  favorire  azioni  finalizzate  alla
rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e  riqualificazione
professionale, anche ricorrendo ai  fondi  interprofessionali  ovvero
nell'ambito  delle  procedure   sindacali   prodromiche   all'accesso
all'assegno di integrazione  salariale,  riconosciuto  dai  Fondi  di
solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art.  14  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  148  del  2015  e/o  dai  singoli   decreti
istitutivi dei Fondi di solidarieta' interessati; 
  Considerato, infine, che l'intervento del sostegno  al  reddito  si
basa, laddove previsto dalla  legge  o  dall'accordo  sindacale,  non
soltanto sull'impegno aziendale al rispetto del programma proposto in
sede di presentazione  dell'istanza  di  integrazione  salariale,  ma
anche su un obbligo del lavoratore beneficiario  del  trattamento  di
sostegno al reddito di partecipare alle iniziative  di  formazione  e
riqualificazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  in  ossequio   al   dettato   normativo,   di
individuare i criteri e definire le  modalita'  di  attuazione  delle
iniziative di carattere formativo  o  di  riqualificazione  collegate
alla   fruizione   delle   integrazioni   salariali    straordinarie,
disciplinate al titolo I, capo  III,  e  al  titolo  II  del  decreto
legislativo del 14 settembre 2015, n. 148; 
  Vista l'intesa in Conferenza unificata acquisita nella  seduta  del
27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si  applica  ai  lavoratori  beneficiari  di
trattamenti di  integrazione  salariale  straordinaria  previsti  dal
titolo I, capo III, e  dal  titolo  II  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. 
                               Art. 2 

                             Destinatari 
 
  1. I lavoratori di cui  all'art.  1,  allo  scopo  di  mantenere  o
sviluppare le competenze in vista della conclusione  della  procedura
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione
con la  domanda  di  lavoro  espressa  dal  territorio,  partecipano,
laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale  di
accordo sindacale all'esito della procedura di cui  all'art.  24  del
decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  ovvero  nell'ambito
delle procedure  sindacali  prodromiche  all'accesso  all'assegno  di
integrazione salariale, riconosciuto dai  Fondi  di  solidarieta'  di
cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n.  148  e  disciplinate  dall'art.  14  del  medesimo  decreto
legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli  decreti  istitutivi  dei
Fondi  di  solidarieta'  interessati,  a  iniziative   di   carattere
formativo o di riqualificazione professionale, anche  mediante  fondi
paritetici interprofessionali. 
                               Art. 3 
 
                Contenuti delle iniziative formative 
                        o di riqualificazione 
 
  1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono
individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione
dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa. I fabbisogni  di  nuove  o  maggiori  competenze  possono
essere  individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una
qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la
raccomandazione europea sui percorsi  di  miglioramento  del  livello
delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 
  2. I progetti formativi o di riqualificazione di  cui  al  comma  1
devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare
il riassorbimento  nella  realta'  aziendale  di  provenienza  ovvero
incrementare l'occupabilita' del  lavoratore  anche  in  funzione  di
processi di mobilita' e ricollocazione in altre  realta'  lavorative.
Tali progetti possono essere cofinanziati dalle  regioni  nell'ambito
delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 
  3. I progetti formativi o di riqualificazione di  cui  al  comma  1
devono contemplare: 
    a) le esigenze formative collegate  al  programma  di  intervento
dell'integrazione salariale straordinaria ai  fini  della  ripresa  a
regime dell'attivita' lavorativa in azienda; 
    b) le modalita' di valorizzazione del patrimonio delle competenze
possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di
individualizzazione o validazione delle competenze; 
    c)  le   modalita'   di   personalizzazione   dei   percorsi   di
apprendimento, sulla base della valutazione in  ingresso,  a  partire
dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con  gli
standard professionali e di qualificazione definiti  nell'ambito  del
Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13. 
  4. I progetti formativi o di riqualificazione di  cui  al  comma  1
devono prevedere in esito al percorso formativo il  rilascio  di  una
attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione  dei
risultati  di  apprendimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni
definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n.
13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 
                               Art. 4 
 
                 Fondi paritetici interprofessionali 
 
  1. I fondi paritetici interprofessionali, in attuazione  di  quanto
disposto dal comma 1 dell'art.  25-ter  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, possono finanziare azioni formative sul Conto
individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi
per la  concessione  di  finanziamenti  sul  Conto  collettivo  o  di
sistema, per la realizzazione di  attivita'  formative  che  facciano
specifico riferimento alle finalita' di cui all'art. 2. 
  2.  Per  il  finanziamento  delle   iniziative   formative   o   di
riqualificazione di cui all'art. 3, per gli anni 2022 e 2023, i fondi
paritetici interprofessionali possono beneficiare  del  rimborso  del
versamento di cui all'art. 1, comma  722,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 242 della legge 30
dicembre 2022, n. 234. 
                               Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  per  il  visto  e   la
registrazione alla  Corte  dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore  il  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2264 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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