Min.Lavoro: formazione per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con il quale fornisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Il decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2022
Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto, l'art. 1, commi 197, lettera a) e 203 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che abrogano rispettivamente l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e l'art. 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; Visto in particolare, l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che aggiunge nel capo II del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'art. 25-bis, l'art. 25-ter rubricato «Condizionalita' e formazione»; Visto l'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che sostituisce all'art. 25-ter, comma 1, le parole «di cui al presente capo» con le parole «straordinarie di cui al presente capo e al titolo II»; Visto, in particolare, che il citato art. 25-ter dispone: «1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e del titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»; Visto il comma 4 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite «le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione», «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Considerato che nel decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148, cosi' come modificato e integrato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' promossa una forte connessione tra le misure straordinarie di sostegno al reddito e le politiche attive, ivi compresa la formazione; Considerato che con l'impianto normativo di cui al decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148, si intende garantire non solo tutele adeguate a favorire maggiori garanzie del lavoro, ma anche politiche attive che abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori che tengano, altresi', conto delle reali domande e richieste del mercato del lavoro, anche al fine di favorire un reinserimento lavorativo; Considerato che il trattamento di integrazione salariale puo' essere concesso ove emerga l'impegno aziendale (declinato nell'accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarieta' interessati; Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito si basa, laddove previsto dalla legge o dall'accordo sindacale, non soltanto sull'impegno aziendale al rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale, ma anche su un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al reddito di partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione; Ritenuto, pertanto, in ossequio al dettato normativo, di individuare i criteri e definire le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione collegate alla fruizione delle integrazioni salariali straordinarie, disciplinate al titolo I, capo III, e al titolo II del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148; Vista l'intesa in Conferenza unificata acquisita nella seduta del 27 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 2 Destinatari 1. I lavoratori di cui all'art. 1, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano, laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e disciplinate dall'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarieta' interessati, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.
Art. 3 Contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione 1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 2. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realta' aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilita' del lavoratore anche in funzione di processi di mobilita' e ricollocazione in altre realta' lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono contemplare: a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attivita' lavorativa in azienda; b) le modalita' di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze; c) le modalita' di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 4. I progetti formativi o di riqualificazione di cui al comma 1 devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Art. 4 Fondi paritetici interprofessionali 1. I fondi paritetici interprofessionali, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono finanziare azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema, per la realizzazione di attivita' formative che facciano specifico riferimento alle finalita' di cui all'art. 2. 2. Per il finanziamento delle iniziative formative o di riqualificazione di cui all'art. 3, per gli anni 2022 e 2023, i fondi paritetici interprofessionali possono beneficiare del rimborso del versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2022, n. 234.
Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2022 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2264