Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per le aziende del credito

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2017, il Decreto 3 aprile 2017 riguardante il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2017

Fondo  di  solidarieta'  per  la  riconversione  e   riqualificazione
professionale, per il sostegno dell'occupazione  e  del  reddito  del
personale del  credito  e  Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno
dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale  del
credito cooperativo. (Decreto n. 98998). (17A03934) 
 
                      IL MINISTRO DEL LAVORO E 
                       DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, che recano la  disciplina  dei  fondi  di  solidarieta'
bilaterali; 
  Visto, in particolare, il comma 9, lettera b),  dell'art.  26,  del
decreto legislativo n. 148 del  2015  che  dispone  che  i  fondi  di
solidarieta' possono avere tra le finalita' anche quella di prevedere
un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel
quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi cinque anni; 
  Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148  del
2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art.  26,
comma 9, e' dovuto, da parte del  datore  di  lavoro,  un  contributo
straordinario di importo corrispondente al  fabbisogno  di  copertura
dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata; 
  Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.
59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con  il  quale  e'
stato stabilito che, limitatamente  agli  anni  2016  e  2017,  ferma
restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art.  33,  comma
3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalita'  di  cui  al
comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del
2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta,  nel
quadro  dei  processi  di  agevolazione  all'esodo,  in  relazione  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; 
  Visto l'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che all'art. 12,  comma
1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,  n.  119,  le  parole:
«2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti:  «2016,  2017,  2018  e
2019»; 
  Visto l'art. 1, comma 234, secondo periodo, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che le disposizioni del
sopra citato primo periodo dell'art. 1, comma 234, sono estese  anche
al  Fondo  di  solidarieta'  per  il   sostegno   dell'occupabilita',
dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo; 
  Visto l'art. 1, comma 237, primo periodo, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito  che  per  il  triennio
2017-2019  il  Fondo  di  solidarieta'   per   la   riconversione   e
riqualificazione professionale, per il  sostegno  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarieta'  per
il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e  del  reddito  del
personale del credito cooperativo provvedono, a loro carico e  previo
il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista  finanziaria
da parte dei datori di  lavoro,  nei  confronti  dei  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi  sette  anni,  anche  al  versamento  della
contribuzione correlata a periodi, utili  per  il  conseguimento  del
diritto alla pensione  anticipata  o  di  vecchiaia,  riscattabili  o
ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'; 
  Visto l'art. 1, comma 237, secondo periodo, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, con il quale  e'  stato  stabilito  che  gli  oneri  di
finanziamento  sono  versati  ai  Fondi  dal  datore  di   lavoro   e
costituiscono  specifica  fonte  di  finanziamento  con  destinazione
riservata alle finalita' di cui al primo  periodo  del  sopra  citato
comma 237; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  83486,
del 28  luglio  2014,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b),  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486, del 28 luglio 2014,
che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il  sostegno
al reddito, riconosciuto nel  quadro  dei  processi  di  agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti  per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  97220,
del 23 settembre 2016, relativo  al  Fondo  di  solidarieta'  per  la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito che  prevede
che, in attuazione del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella
legge n. 119 del 2016, limitatamente agli anni  2016  e  2017,  ferma
restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art.  33,  comma
3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta
la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera  b),  del  decreto
interministeriale n. 83486,  del  28  luglio  2014,  nel  quadro  dei
processi di agevolazione all'esodo, in  relazione  a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi sette anni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.  82761,
del 20 giugno 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno
dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale  del
credito cooperativo; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 82761,  del  20  giugno  2014,  che
prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, riconosciuto ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro  dei
processi di agevolazione all'esodo; 
  Visto, in particolare, l'art. 5,  comma  3,  del  medesimo  decreto
interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, che  prevede  che  gli
assegni straordinari sono erogati dal Fondo  per  un  massimo  di  60
mesi; 
  Considerato che il terzo periodo del sopra citato art. 1, comma 234
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha stabilito che l'operativita'
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del medesimo  art.  1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  subordinata  all'emanazione
del regolamento di adeguamento della disciplina dei Fondi con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che il terzo periodo del sopra  citato  art.  1,  comma
237,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  ha  stabilito  che
l'operativita' delle disposizioni di cui ai  primi  due  periodi  del
medesimo  art.  1,  comma  237  e'  subordinata  all'emanazione   del
regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo,  da  adottarsi
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare  la  disciplina  del  Fondo   di
solidarieta' per la riconversione e  riqualificazione  professionale,
per il sostegno dell'occupazione e  del  reddito  del  personale  del
credito e la disciplina del Fondo di  solidarieta'  per  il  sostegno
dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale  del
credito cooperativo alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 234  e
comma 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, del decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 97220, del 23 settembre  2016,  che
prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la
modalita' di  finanziamento  prevista  dall'art.  33,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015,  possa  essere  riconosciuta  la
prestazione di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, di cui  al  Fondo  di
solidarieta' per la riconversione e  riqualificazione  professionale,
per il sostegno dell'occupazione e  del  reddito  del  personale  del
credito, nel  quadro  dei  processi  di  agevolazione  all'esodo,  in
relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti  previsti  per  il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei  successivi  sette  anni,
sono prorogate agli anni 2018 e 2019 ed estese, con riferimento  alla
prestazione di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
interministeriale  n.  82761  del  20  giugno  2014,  al   Fondo   di
solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',  dell'occupazione  e
del reddito del personale del credito cooperativo. 
                               Art. 2 
 
  1. Per il triennio  2017-2019  il  Fondo  di  solidarieta'  per  la
riconversione  e  riqualificazione  professionale,  per  il  sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito e  il  Fondo
di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita',  dell'occupazione
e del reddito del personale del credito  cooperativo,  provvedono,  a
loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi  della  relativa
provvista finanziaria da  parte  dei  datori  di  lavoro  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, nei confronti  dei
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia  o  anticipato  nei  successivi  sette  anni,  anche  al
versamento della contribuzione correlata  a  periodi,  utili  per  il
conseguimento del diritto alla pensione anticipata  o  di  vecchiaia,
riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai  Fondi  di
solidarieta'. 
  2. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal  datore  di
lavoro  e  costituiscono  specifica  fonte   di   finanziamento   con
destinazione riservata alle finalita' di cui al precedente comma 1. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 aprile 2017 
 
                                             Il Ministro del lavoro e 
                                             delle politiche sociali  
                                                      Poletti         
 
Il Ministro dell'economia e 
       delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 864 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su