Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per le aziende del credito
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2017, il Decreto 3 aprile 2017 riguardante il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 aprile 2017
Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. (Decreto n. 98998). (17A03934)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei fondi di solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, il comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarieta' possono avere tra le finalita' anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata; Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale e' stato stabilito che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalita' di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; Visto l'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che all'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019»; Visto l'art. 1, comma 234, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che le disposizioni del sopra citato primo periodo dell'art. 1, comma 234, sono estese anche al Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo; Visto l'art. 1, comma 237, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che per il triennio 2017-2019 il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'; Visto l'art. 1, comma 237, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' stato stabilito che gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalita' di cui al primo periodo del sopra citato comma 237; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486, del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486, del 28 luglio 2014, che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 97220, del 23 settembre 2016, relativo al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito che prevede che, in attuazione del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 82761, del 20 giugno 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo; Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 82761, del 20 giugno 2014, che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del medesimo decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, che prevede che gli assegni straordinari sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi; Considerato che il terzo periodo del sopra citato art. 1, comma 234 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha stabilito che l'operativita' delle disposizioni di cui ai primi due periodi del medesimo art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina dei Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che il terzo periodo del sopra citato art. 1, comma 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha stabilito che l'operativita' delle disposizioni di cui ai primi due periodi del medesimo art. 1, comma 237 e' subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e la disciplina del Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 234 e comma 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Decreta: Art. 1 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 97220, del 23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, di cui al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, sono prorogate agli anni 2018 e 2019 ed estese, con riferimento alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, al Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Art. 2 1. Per il triennio 2017-2019 il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo di solidarieta' per il sostegno dell'occupabilita', dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro secondo le modalita' di cui al comma 2 del presente articolo, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. 2. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalita' di cui al precedente comma 1. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 2017 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 864