Min.Lavoro: Fondazioni – modalità per il riconoscimento del contributo sotto forma di credito di imposta
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016, il Decreto Interministeriale 1° giugno 2016 con le modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell’ambito della propria attivita’ istituzionale, i versamenti al «fondo per il contrasto della poverta’ educativa minorile» di cui al comma 392 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, secondo le modalita’ definite con il protocollo d’intesa, stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 393 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 giugno 2016
Modalita' applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in via sperimentale, istituisce per gli anni 2016, 2017 e 2018, il «Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile» alimentato da versamenti effettuati su apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale; Visto il comma 393 del medesimo art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale prevede l'adozione di un protocollo d'intesa stipulato tra le citate fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definisca le modalita' di intervento di contrasto alla poverta' educativa minorile, individui le caratteristiche dei progetti da finanziare e regoli, altresi', la gestione del Fondo di cui al comma 392; Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che riconosce alle fondazioni un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393; Visto il comma 395 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa stabilito; Visto il protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 aprile 2016; Visto, in particolare, l'art. 2 del protocollo, che concerne l'alimentazione e la durata del fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile; Visto il comma 3 del citato art. 2 del protocollo d'intesa, che stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le fondazioni trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) le delibere d'impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno finanziario dei progetti di cui al precedente art. 1 del medesimo protocollo d'intesa; Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 2 del protocollo d'intesa, che prevede che entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione; Visto il comma 5 dell'art. 2 del protocollo d'intesa, concernente il riconoscimento del credito d'imposta, mediante apposita comunicazione ad ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziate viene effettuato dalle fondazioni finanziatrici entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate; Visto il comma 6 dell'art. 2 del protocollo d'intesa, che stabilisce che, nel caso in cui una fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce la somma tra le fondazioni finanziatrici, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'annullamento del riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente. Tale credito viene assegnato alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuata; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante nonne di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di crediti' e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilita' dei crediti; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti d'imposta illegittimamente fruiti; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni applicative e procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito dal comma 394 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015, ai sensi del successivo comma 395, che garantiscano il rispetto del limite di spesa stabilito. Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 395, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua le modalita' applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Art. 2 Ambito di applicazione 1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, i versamenti al «fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile» di cui al comma 392 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori, secondo le modalita' definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 393 della citata legge n. 208 del 2015; 2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura del 75 per cento, rilevano i versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2016, 2017 e 2018.
Art. 3 Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Rispaunio S.p.a. (ACRI), secondo le modalita' e i termini stabiliti dall'art. 2 del protocollo d'intesa, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l'anno 2016, il teiinine di cui all'art. 2, comma 3, del protocollo d'intesa, entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all'ACRI e' stabilito nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 8 del medesimo protocollo d'intesa. 2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei successivi 20 giorni, come stabilito dagli articoli 2, comma 4, e 8, secondo periodo, del protocollo d'intesa. 3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per ciascun anno, dal 2016 al 2018, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti dal protocollo d'intesa. Entro i successivi tre mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatici versano al Fondo le somme stanziate e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5. 4. Ove una fondazione non provveda al versamento al Fondo, l'ACRI ripartisce la somma tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi del quarto periodo del comma 394 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 2 del protocollo d'intesa. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito intemet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e' cedibile dalle fondazioni finanziatici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell'avvenuta cessione e' data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa. 7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 8. I Fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
Art. 4 Controlli 1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le nonne in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan