Min.Lavoro: erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, il Decreto 28 novembre 2019, con le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2019 

Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo  settore.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'art. 83,  comma  1,
il quale prevede  la  detrazione  dall'imposta  lorda  sulle  persone
fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti  dal
contribuente per le erogazioni liberali  in  denaro  o  in  natura  a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali di  cui  all'art.
79, comma 5 del medesimo codice, elevato al 35 per cento  qualora  il
destinatario  dell'erogazione  liberale  sia   un'organizzazione   di
volontariato; 
  Visto l'art. 83, comma 2, del citato decreto legislativo  3  luglio
2017,  n.  117,  il  quale  prevede  la  deducibilita'  dal   reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per  cento
del reddito  complessivo  dichiarato  delle  erogazioni  liberali  in
denaro o in natura effettuate in favore degli enti del Terzo  settore
non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo codice,  da
persone fisiche, enti e societa'; 
  Visto altresi' il successivo comma 6  del  medesimo  art.  83,  che
estende l'applicazione delle disposizioni  sopra  citate  anche  agli
enti del Terzo settore di  cui  all'art.  82,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  a  condizione  che  le
liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma  1,
del decreto legislativo medesimo; 
  Richiamato il gia' citato art. 83, comma 2, ultimo periodo, secondo
cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le tipologie dei beni in natura che  danno  diritto  alla
detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le
modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2; 
  Considerata l'opportunita' di indicare l'ambito  applicativo  della
disposizione agevolativa con riferimento anche ai periodi di  imposta
precedenti a quello di piena applicazione delle disposizioni  di  cui
al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017; 
  Visto l'art. 104 del citato decreto legislativo n.  117  del  2017,
ed, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2, ai  sensi
del quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta nel corso  del
quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea  di  cui
all'art. 101, comma 10, del decreto medesimo, e,  comunque,  fino  al
periodo di imposta di operativita' del Registro unico  nazionale  del
Terzo  settore,  se  successivo  alla  predetta  autorizzazione,   le
disposizioni di cui all'art. 83 si  applicano,  in  via  transitoria,
alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art.
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  negli
appositi registri, alle organizzazioni di volontariato  iscritte  nei
registri  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionali,
regionali e delle provincie autonome di  Trento  e  Bolzano  previsti
dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 83,  comma  2,  del
decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie
di beni  che  danno  diritto  alla  detrazione  dall'imposta  o  alla
deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui  redditi  e
stabilisce i criteri e le modalita' di valorizzazione  dei  beni  che
possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura. 
                               Art. 2 
 
                   Erogazioni liberali agevolabili 
 
  1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le
erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli  enti  del
Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali  ed  escluse  le
imprese sociali costituite in forma di  societa',  e  utilizzate  dai
predetti enti per lo svolgimento dell'attivita' statutaria,  ai  fini
dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche,  solidaristiche  e
di utilita' sociale. 
  2. Fino al  periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  interverra'
l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma
10, del decreto legislativo n. 117 del  2017  e,  comunque,  fino  al
periodo di imposta di operativita' del Registro unico  nazionale  del
Terzo settore, se successivo alla  predetta  autorizzazione,  possono
essere destinatari  delle  erogazioni  anche  le  Organizzazioni  non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  negli   appositi
registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri  di
cui alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  le  associazioni  di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano  previsti  dall'art.  7  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,a  condizione  che  utilizzino  i  beni
ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie. 
                               Art. 3 
 
                  Oggetto delle erogazioni liberali 
                 in natura e valorizzazione dei beni 
 
  1. L'ammontare della detrazione o della deduzione  spettante  nelle
ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato  sulla  base
del valore normale del bene  oggetto  di  donazione,  determinato  ai
sensi  dell'art.  9  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  2. Nel caso di  erogazione  liberale  avente  ad  oggetto  un  bene
strumentale,  l'ammontare  della  detrazione  o  della  deduzione  e'
determinato con riferimento al residuo valore  fiscale  all'atto  del
trasferimento. 
  3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di  cui
all'art. 85, comma 1, lettere a) e b)  del  TUIR,  l'ammontare  della
detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore
tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente  articolo
e quello determinato applicando  le  disposizioni  dell'art.  92  del
TUIR. 
  4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi  2  e  3,  il
valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base
al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per
la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla  base
di criteri  oggettivi,  il  donatore  dovra'  acquisire  una  perizia
giurata che attesti il valore  dei  beni  donati,  recante  data  non
antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. 
                               Art. 4 
 
                           Documentazione 
 
  1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da  atto  scritto
contenente la  dichiarazione  del  donatore  recante  la  descrizione
analitica dei beni donati, con  l'indicazione  dei  relativi  valori,
nonche' la dichiarazione del  soggetto  destinatario  dell'erogazione
contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni  medesimi  per
lo svolgimento  dell'attivita'  statutaria,  ai  fini  dell'esclusivo
perseguimento di finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di  utilita'
sociale. Nel caso di cui  all'art.  3,  comma  4,  il  donatore  deve
consegnare  al  soggetto  destinatario  dell'erogazione  copia  della
perizia giurata di stima. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 novembre 2019 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 48 
La Redazione

Autore: La Redazione

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