Min.Lavoro: erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, il Decreto 28 novembre 2019, con le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 novembre 2019
Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'art. 83, comma 1, il quale prevede la detrazione dall'imposta lorda sulle persone fisiche di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5 del medesimo codice, elevato al 35 per cento qualora il destinatario dell'erogazione liberale sia un'organizzazione di volontariato; Visto l'art. 83, comma 2, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale prevede la deducibilita' dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo codice, da persone fisiche, enti e societa'; Visto altresi' il successivo comma 6 del medesimo art. 83, che estende l'applicazione delle disposizioni sopra citate anche agli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo medesimo; Richiamato il gia' citato art. 83, comma 2, ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2; Considerata l'opportunita' di indicare l'ambito applicativo della disposizione agevolativa con riferimento anche ai periodi di imposta precedenti a quello di piena applicazione delle disposizioni di cui al titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017; Visto l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, ed, in particolare, del combinato disposto dei commi 1 e 2, ai sensi del quale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo di imposta nel corso del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto medesimo, e, comunque, fino al periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni di cui all'art. 83 si applicano, in via transitoria, alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 83, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalita' di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.
Art. 2 Erogazioni liberali agevolabili 1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa', e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. 2. Fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie.
Art. 3 Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni 1. L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura e' quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. 3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione e' determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR. 4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovra' acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Art. 4 Documentazione 1. L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonche' la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 48