Min.Lavoro: Prospetto disabili – Decreto autocertificazione all’esonero per addetti a lavorazioni pericolose
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 2452 del 15 aprile 2016, con le indicazioni circa le modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (di cui all’art. 3 della Legge 68/1999).
La nota segue l’emanazione del Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 (Lavoro – Economia), che è in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
I requisiti richiesti dalla norma sono:
- occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;
- autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti;
- versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
In sede di prima applicazione, l’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Nell’autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero.
Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione, il datore di lavoro potrà indicare, nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Tale data non può essere antecedente il 24 settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015 atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.
Fonte: Ministero del Lavoro