Min.Lavoro: definizione dell’offerta di lavoro congrua

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il Decreto 10 aprile 2018 con la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

I principi utilizzati per definire l’offerta di lavoro congrua sono:

a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata dello stato di disoccupazione.

Per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione, ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi summenzionati, si dovrà tener conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, che dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2018 

Definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3
e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, recante «Disposizioni per  il  riordino  della  normativa  in
materia di servizi per il lavoro e  di  politiche  attive,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 10  dicembre  2014,  n.  183»,  che
demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  anche  su
proposta dell'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro
(ANPAL), la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua; 
  Visto l'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del
2015, che stabilisce i principi in base ai  quali  il  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  definisce  l'offerta  di  lavoro
congrua; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista  la  proposta  dell'ANPAL  approvata  con  deliberazione  del
Consiglio di amministrazione n. 2/2018 nella seduta del  14  febbraio
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione e principi 
 
  1. Il presente decreto definisce l'offerta  di  lavoro  congrua  ai
sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo n. 150 del  2015,
in base ai seguenti principi: 
    a) coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e  competenze
maturate; 
    b) distanza  del  luogo  di  lavoro  dal  domicilio  e  tempi  di
trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; 
    c) durata dello stato di disoccupazione. 
  2. Per i soggetti percettori di indennita' di cui all'art.  21  del
decreto legislativo n.  150  del  2015,  ai  fini  della  definizione
dell'offerta di lavoro congrua, oltre ai principi di cui al comma  1,
si tiene conto anche dell'entita' della retribuzione dell'offerta  di
lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma  1,  lettera  d),
del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «centri per l'Impiego» (CPI): gli uffici  territoriali  aperti
al pubblico, costituiti dalle regioni e dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, che svolgono  attivita'  ed  erogano  servizi  e
misure di politica attiva del lavoro, ai sensi degli articoli 11, 18,
20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    b) «patto di servizio personalizzato»: il patto di  cui  all'art.
20 decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    c) «stato di disoccupazione»: condizione del  soggetto  privo  di
lavoro che sia immediatamente disponibile  allo  svolgimento  e  alla
ricerca di una  attivita'  lavorativa,  ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto legislativo n. 150 del 2015; 
    d) «classificazione dei settori  economico-professionali»  (SEP):
sistema  di  classificazione   che,   a   partire   dai   codici   di
classificazione statistica ISTAT relativi alle  attivita'  economiche
(ATECO)  e  alle  professioni  (Classificazione  delle  Professioni),
consente di aggregare in settori l'insieme delle  attivita'  e  delle
professionalita' operanti nel mercato del lavoro; 
    e)  «settore  economico-professionale»:  livello  primario  della
classificazione SEP, organizzato secondo una sequenza descrittiva che
a partire dai principali processi di lavoro prevede,  nell'ambito  di
questi ultimi, l'identificazione  di  specifiche  aree  di  attivita'
(ADA). 
                               Art. 3 
 
                Durata dello stato di disoccupazione 
 
  1. Ai fini della determinazione dell'offerta di lavoro congrua,  la
durata dello stato di disoccupazione viene computata a decorrere  dal
giorno  in  cui  e'  presentata   la   dichiarazione   di   immediata
disponibilita'  allo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con l'esclusione
dei periodi di sospensione dello stato  di  disoccupazione,  fino  al
giorno in cui l'offerta di lavoro viene proposta. 
  2. Ai fini del presente decreto, come esemplificato nelle tabelle 1
e 2 allegate e che ne formano parte integrante, la durata dello stato
di  disoccupazione  viene  considerata  in  relazione   ai   seguenti
intervalli di tempo: 
    a) da zero fino a sei mesi; 
    b) da piu' di sei fino a dodici mesi; 
    c) piu' di dodici mesi. 
                               Art. 4 
 
          Coerenza con le esperienze e competenze maturate 
 
  1.   Nel   patto    di    servizio    personalizzato,    ai    fini
dell'individuazione di una o piu' attivita' professionali sulla  base
delle esperienze e delle competenze comunque maturate, e' adottata  a
riferimento la classificazione dei  settori  economico-professionali,
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 
  2. Le esperienze e le competenze comunque maturate vengono rilevate
automaticamente nell'ambito di  una  procedura  informatica  guidata,
all'interno del sistema  informativo  unitario  delle  politiche  del
lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n.  150  del  2015,
messa a disposizione dei centri per l'impiego. 
  3. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino  a
sei mesi, l'offerta di lavoro e'  congrua  se  corrisponde  a  quanto
concordato  nel  patto  di  servizio  personalizzato,  con  specifico
riferimento  all'area  di  attivita'  o  alle  aree   di   attivita',
nell'ambito  del   processo   di   lavoro   del   settore   economico
professionale individuato. 
  4. Per i  soggetti  in  stato  di  disoccupazione  per  un  periodo
superiore a sei mesi e fino a dodici mesi,  l'offerta  di  lavoro  e'
congrua se rientra nelle aree di attivita' comprese nel  processo  di
lavoro del settore economico professionale di riferimento o  in  aree
di attivita'  afferenti  ad  altri  processi  del  settore  economico
professionale in cui vi sia continuita' dei  contenuti  professionali
rispetto  alle  esperienze  e  competenze  comunque  maturate,   come
definite nel patto di servizio personalizzato. 
  5. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici  mesi,
l'offerta di lavoro e' congrua  se  rientra  in  una  delle  aree  di
attivita' comprese in  tutti  i  processi  di  lavoro  descritti  nel
settore economico professionale o in aree di attivita'  afferenti  ad
altri settori economico professionali in cui vi sia  continuita'  dei
contenuti  professionali  rispetto  alle  esperienze   e   competenze
comunque   maturate,   come   definite   nel   patto   di    servizio
personalizzato. 
                               Art. 5 
 
                       Tipologia contrattuale 
 
  1. L'offerta di lavoro e' congrua quando ricorrono  contestualmente
i seguenti requisiti: 
    a) si riferisce a un rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato
oppure determinato o di somministrazione di durata  non  inferiore  a
tre mesi; 
    b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno  o  con  un
orario  di  lavoro  non  inferiore  all'80%  di  quello   dell'ultimo
contratto di lavoro; 
    c) prevede una retribuzione non  inferiore  ai  minimi  salariali
previsti dai contratti collettivi di  cui  all'art.  51  del  decreto
legislativo n. 81 del 2015. 
  2.  L'offerta  di   lavoro   contiene,   al   momento   della   sua
presentazione, le seguenti informazioni minime: 
    a) la qualifica da ricoprire e le mansioni; 
    b) i requisiti richiesti; 
    c) il luogo e l'orario di lavoro; 
    d) la tipologia contrattuale; 
    e) la durata del contratto di lavoro; 
    f)  la  retribuzione  prevista  o  i  riferimenti  al   contratto
collettivo nazionale applicato. 
                               Art. 6 
 
 Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento 
 
  1. Per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino  a
dodici mesi, l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di lavoro
non dista piu' di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque
e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con  i  mezzi  di  trasporto
pubblici. 
  2. Per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici  mesi,
l'offerta di lavoro e' congrua quando il luogo di  lavoro  non  dista
piu' di 80 chilometri  dal  domicilio  del  soggetto  o  comunque  e'
raggiungibile mediamente in 100  minuti  con  i  mezzi  di  trasporto
pubblici. 
  3. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile  con  i
mezzi di trasporto pubblici, le distanze di cui ai commi  1  e  2  si
considerano ridotte del 30%. 
                               Art. 7 
 
Entita' della retribuzione per i percettori di misure di sostegno  al
                               reddito 
 
  1. Per i soggetti destinatari di misure di sostegno al  reddito  di
cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo n.  150  del  2015,
indipendentemente  dalla  durata  dello  stato   di   disoccupazione,
l'offerta di lavoro e' congrua se l'entita'  della  retribuzione,  al
netto dei contributi a carico del lavoratore, e' superiore di  almeno
il  20  per  cento   dell'indennita'   percepita   nell'ultimo   mese
precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a  carico  dei
fondi di solidarieta' di cui decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148. 
  2. L'Inps mette a disposizione dei centri  per  l'impiego,  per  il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro,
tutte le informazioni relative alle indennita' erogate dall'Istituto. 
                               Art. 8 
 
Condizionalita' e giustificato  motivo  di  rifiuto  dell'offerta  di
                           lavoro congrua 
 
  1. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi
del presente decreto, in assenza di  giustificato  motivo,  determina
l'applicazione dei meccanismi di condizionalita' di cui agli articoli
21 e 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  2. Il giustificato motivo ricorre in caso di: 
    a) documentato stato di malattia o di infortunio; 
    b) servizio civile e richiamo alle armi; 
    c) stato di gravidanza, per  i  periodi  di  astensione  previsti
dalla legge; 
    d) gravi motivi familiari documentati o certificati; 
    e) casi di limitazione legale della mobilita' personale; 
    f)  ogni  comprovato  impedimento  oggettivo  o  causa  di  forza
maggiore, documentati o certificati cioe' ogni  fatto  o  circostanza
che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua. 
  3. Le ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali,  sono
comunicate e documentate entro due giorni lavorativi  dalla  proposta
dell'offerta di lavoro congrua, pena  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge. 
  4. Nel caso in cui le giustificazioni di cui al comma 3  non  siano
ritenute  idonee,  il  centro  per  l'impiego  ne  da'  comunicazione
all'interessato il quale, nei successivi due giorni, puo' chiedere di
essere sentito. 
  5. Il centro per l'impiego, in caso di necessita' di chiarimenti in
merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o  meno  di
un giustificato motivo, puo' presentare richiesta di parere, d'intesa
e  per  il  tramite  dei  competenti  uffici  regionali,   all'ANPAL,
prospettando la  possibile  soluzione  da  adottare.  Decorsi  trenta
giorni dalla ricezione della richiesta,  senza  che  l'ANPAL  si  sia
pronunciata, la soluzione prospettata dal  centro  per  l'impiego  si
considera assentita. 
                               Art. 9 
 
        Collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
persone con disabilita' di cui all'art. 1 della legge n. 68 del  1999
in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 2 e 3. 
  2. Per le persone con  disabilita',  l'offerta  di  lavoro  congrua
tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito  alla
valutazione bio-psico-sociale in possesso dei  servizi  competenti  e
nella  relazione  funzionale  rilasciata  dalla   commisione   medica
integrata. 
  3.  Alle  persone  con  disabilita'  non  puo'  essere  chiesto  lo
svolgimento di una prestazione lavorativa non compatibile con le loro
minorazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 68 del 1999. 
                               Art. 10 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo  n.  150
del 2015, dalla data di adozione del presente decreto, le  previsioni
di cui all'art. 4, commi 41 e 42, della legge  n.  92  del  2012  non
trovano piu' applicazione. 
  2. L'art. 4 trova applicazione a decorrere dalla piena operativita'
del sistema informativo unitario delle politiche del  lavoro  tramite
cui e' reso disponibile il sistema  di  classificazione  dei  settori
economico-professionali. Nelle more si fa riferimento al profilo o ai
profili professionali per i quali il  lavoratore  ha  manifestato  la
disponibilita' nel patto di servizio personalizzato. 
  3. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 aprile 2018 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1971 
                                                             Allegato 
 
 
Tabella 1 Disoccupati non percettori di misure sostegno al reddito 
    
=====================================================================
| DURATA DELLA    | 0-6 MESI       | > 6-12 MESI   | > 12 MESI      |
| DISOCCUPAZIONE  |                |               |                |
+=================+================+===============+================+
| COERENZA CON I  |aderenza settore|aderenza       |aderenza a tutte|
| PROFILI         |economico       |settore        |le ADA e        |
| PROFESSIONALI   |professionale,  |economico      |processi di     |
|                 |processo di     |professionale e|lavoro del      |
|                 |lavoro e uno o  |processo di    |settore         |
|                 |piu' ADA        |lavoro e tutte |economico       |
|                 |individuati nel |le ADA ivi     |professionale   |
|                 |patto di        |incluse, e ADA |individuato o in|
|                 |servizio        |con continuita'|altre ADA       |
|                 |                |professionale  |rientranti in   |
|                 |                |di altri       |processi di     |
|                 |                |processi.      |lavoro di altri |
|                 |                |               |settori         |
|                 |                |               |economico       |
|                 |                |               |professionali.  |
+-----------------+----------------+---------------+----------------+
| DISTANZA DA     |50 km/80 min.   |50 km/80 min.  |80km /100 min.  |
| DOMICILIO       |                |               |                |
+-----------------+----------------+---------------+----------------+
    
 
Tabella 2 Disoccupati percettori di misure sostegno al reddito 
    
=====================================================================
| DURATA DELLA    | 0-6 MESI       | > 6-12 MESI   | > 12 MESI      |
| DISOCCUPAZIONE  |                |               |                |
+=================+================+===============+================+
| COERENZA CON I  |aderenza settore|aderenza       |aderenza a tutte|
| PROFILI         |economico       |settore        |le ADA e        |
| PROFESSIONALI   |professionale,  |economico      |processi di     |
|                 |processo di     |professionale e|lavoro del      |
|                 |lavoro e uno o  |processo di    |settore         |
|                 |piu' ADA        |lavoro e tutte |economico       |
|                 |individuati nel |le ADA ivi     |professionale   |
|                 |patto di        |incluse, e ADA |individuato o in|
|                 |servizio        |con continuita'|altre ADA       |
|                 |                |professionale  |rientranti in   |
|                 |                |di altri       |processi di     |
|                 |                |processi.      |lavoro di altri |
|                 |                |               |settori         |
|                 |                |               |economico       |
|                 |                |               |professionali.  |
+-----------------+----------------+---------------+----------------+
| DISTANZA DA     |50 km/80 min.   |50 km/80 min   |80km /100 min.  |
| DOMICILIO       |                |               |                |
+-----------------+----------------+---------------+----------------+
| ENTITA' DELLA   |> del 20%       |> del 20%      |> del 20%       |
| RETRIBUZIONE    |dell'indennita' |dell'indennita'|dell'indennita' |
|                 |percepita       |percepita      |percepita       |
+-----------------+----------------+---------------+----------------+

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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