Min.Lavoro: mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori in CIGS – sanzione

ML

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016, il Decreto 10 marzo 2016 con la definizione dell’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell’integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS.

Qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale (previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. n. 148/2015) è incrementato del 1%.

L’incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 marzo 2016

Definizione   dell'incremento   della   contribuzione    addizionale,
applicabile a titolo di  sanzione,  per  il  mancato  rispetto  delle
modalita' di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale  di  esame
congiunto stipulato per la richiesta di intervento  dell'integrazione
salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella  domanda  di
concessione del trattamento di CIGS. (Decreto n. 94956). (16A04480) 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  recante:
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto l'art. 24, comma 6 del citato decreto  legislativo  il  quale
dispone «che con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' definito l'incremento  della  contribuzione  addizionale,
applicabile a titolo  di  sanzione  per  il  mancato  rispetto  delle
modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3»; 
  Visto l'art. 116, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Considerato, che le  modalita'  di  sospensione  dal  lavoro  o  la
riduzione dell'orario di lavoro applicate in costanza di un programma
aziendale  che  preveda   il   ricorso   all'integrazione   salariale
straordinaria sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali; 
  Considerato,  altresi',  che  le  modalita'  della  rotazione   dei
lavoratori da  sospendere  ovvero  le  ragioni  tecnico-organizzative
della mancata adozione  di  meccanismi  di  rotazione  devono  essere
coerenti  con  le  ragioni  per  le  quali  si  e'  stato   richiesto
l'intervento del trattamento di integrazione salariale straordinaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art.  24,  comma  6  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispettiva anche a
seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o  di
singoli lavoratori, emerga il mancato  rispetto  delle  modalita'  di
rotazione  dei  lavoratori  sospesi  concordate  in  sede  di   esame
congiunto  ovvero  indicate  nella   domanda   di   concessione   del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  il  contributo
addizionale di cui all'art. 5 del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148 e' incrementato nella misura del 1 per cento. 
  2. L'incremento di cui al  comma  1  e'  applicato  sul  contributo
addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai  quali  non  e'  stata
applicata la rotazione e limitatamente al periodo  temporale  per  il
quale e' stata accertata la violazione. 
                               Art. 2 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1,  la  direzione  territoriale
del lavoro competente trasmette gli esiti dell'accertamento  all'INPS
- sede  territoriale  competente  -  che  provvede  ad  applicare  la
sanzione comminata in sede di verifica ispettiva. 
  Il presente decreto e' trasmesso per il visto  e  la  registrazione
alla Corte dei  conti,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione. 
 
    Roma, 10 marzo 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1994 
La Redazione

Autore: La Redazione

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