Min.Lavoro: mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori in CIGS – sanzione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016, il Decreto 10 marzo 2016 con la definizione dell’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell’integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS.
Qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale (previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. n. 148/2015) è incrementato del 1%.
L’incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 marzo 2016
Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS. (Decreto n. 94956). (16A04480)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto l'art. 24, comma 6 del citato decreto legislativo il quale dispone «che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3»; Visto l'art. 116, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerato, che le modalita' di sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro applicate in costanza di un programma aziendale che preveda il ricorso all'integrazione salariale straordinaria sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali; Considerato, altresi', che le modalita' della rotazione dei lavoratori da sospendere ovvero le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione devono essere coerenti con le ragioni per le quali si e' stato richiesto l'intervento del trattamento di integrazione salariale straordinaria; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalita' di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' incrementato nella misura del 1 per cento. 2. L'incremento di cui al comma 1 e' applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non e' stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale e' stata accertata la violazione.
Art. 2 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la direzione territoriale del lavoro competente trasmette gli esiti dell'accertamento all'INPS - sede territoriale competente - che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva. Il presente decreto e' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 10 marzo 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1994