Min.Lavoro: Coop Sociali – sgravi per l’assunzione delle donne vittime di violenza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, il Decreto n. 11 maggio 2018 con le disposizioni in materia di sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere.
Alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991) che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Al fine dell’ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio
Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 maggio 2018
Sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 220, che prevede l'erogazione di un contributo a titolo di sgravio contributivo delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e per un periodo massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, le donne vittime di violenza di genere, sulla base di certificazione rilasciata dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali» Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che prevede le azioni per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali dei centri antiviolenza, dellE case-rifugio e dei servizi di assistenza alle vittime; Acquisito il concerto del Ministero dell'interno con nota prot. 4469 del 27 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. 2. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 2 Modalita' operative 1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 2. Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste dal presente decreto, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. 3. Le agevolazioni contributive di cui al presente decreto sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse di cui al comma 1. 4. Il rimborso all'Inps degli oneri derivanti dall'esonero contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione. 5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2018 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'interno Minniti Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1970