Min.Lavoro: Coop Sociali – sgravi per l’assunzione delle donne vittime di violenza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, il Decreto n. 11 maggio 2018 con le disposizioni in materia di sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

Alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991) che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Al fine dell’ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio

Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2018 

Sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 220, che prevede l'erogazione di  un  contributo  a  titolo  di
sgravio contributivo delle aliquote per l'assicurazione  obbligatoria
previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019  e  2020  e  per  un  periodo
massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali  che  assumono
con contratti di lavoro a tempo indeterminato,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018,  le  donne  vittime  di
violenza di genere,  sulla  base  di  certificazione  rilasciata  dai
centri di servizi sociali  del  comune  di  residenza  o  dai  centri
anti-violenza  o  dalle  case-rifugio  di  cui  all'art.  5-bis   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381  recante  «Disciplina  delle
cooperative sociali» 
  Visto  l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre  2013,  n.  119
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere, nonche'  in  tema  di  protezione
civile e di commissariamento delle province» che  prevede  le  azioni
per il potenziamento delle forme di assistenza  e  di  sostegno  alle
donne  vittime  di  violenza   attraverso   modalita'   omogenee   di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali   dei   centri
antiviolenza, dellE case-rifugio e dei  servizi  di  assistenza  alle
vittime; 
  Acquisito il concerto del Ministero  dell'interno  con  nota  prot.
4469 del 27 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n.  381  del
1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di
violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione,  debitamente
certificati dai centri di servizi sociali del comune di  residenza  o
dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui  all'art.  5-bis
del decreto-legge, n. 93 del  2013,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 119 del 2013 e' riconosciuto l'esonero dal  versamento
dei complessivi contributi previdenziali a carico  delle  cooperative
medesime,  con  esclusione  dei  premi  e   contributi   all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. 
  2.  Resta   ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche. 
                               Art. 2 
 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 
  2. Al fine dell'ammissione  al  beneficio,  in  relazione  ad  ogni
assunzione  operata  sulla  base  delle  agevolazioni  previste   dal
presente  decreto,  le  cooperative  sociali   devono   produrre   la
certificazione del percorso  di  protezione  rilasciata  dai  servizi
sociali del comune di residenza o dai centri  anti-violenza  o  dalle
case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto  -  legge  n.  93  del
2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. 
  3. Le agevolazioni contributive di cui  al  presente  decreto  sono
riconosciute   dall'Inps   in   base   all'ordine   cronologico    di
presentazione delle domande da parte delle  cooperative  sociali  nei
limiti delle risorse di cui al comma 1. 
  4.  Il  rimborso  all'Inps  degli  oneri   derivanti   dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base  di  apposita
rendicontazione. 
  5. L'Inps provvede al monitoraggio delle minori  entrate  derivanti
dal presente articolo fornendo i relativi elementi al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 maggio 2018 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'interno 
          Minniti        

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1970 

 


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Autore: La Redazione

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