Min.Lavoro: contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle Fondazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017, il Decreto ministeriale del 9 maggio 2017, individua  le  modalità  applicative del contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 maggio 2017 

Modalità  applicative  del  contributo,  sotto  forma   di   credito
d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al  decreto  legislativo
17 maggio 1999, n. 153.
 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art.  15  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266  recante
Legge-quadro sul volontariato,  il  quale  prevede  l'istituzione  di
fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli  enti  locali,  centri  di  servizio   a   disposizione   delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la  funzione
di sostenerne e qualificarne l'attivita'; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1997, recante Modalita' per
la costituzione dei fondi speciali  per  il  volontariato  presso  le
regioni; 
  Visto l'art. 1, comma 578, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che riconosce,
per l'anno 2017, un contributo, sotto  forma  di  credito  d'imposta,
pari al 100 per  cento  dei  versamenti  volontari  effettuati  dalle
fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.
153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, in favore dei
fondi speciali istituiti presso le  regioni  ai  sensi  dell'art.  15
della legge 11 agosto 1991, n. 266; 
  Visto il successivo comma 579 del medesimo art. 1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che il contributo di  cui  al
comma 578 e' assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 10 milioni di euro, secondo  l'ordine  temporale  con  cui  le
fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e  di  casse  di
risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti  di  cui  al
medesimo comma 578; 
  Visto il comma 580 del medesimo art.  1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, in base al  quale  il  credito  d'imposta  puo'  essere
utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto ed e' cedibile  a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel  rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile; 
  Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, secondo  cui  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono definite le disposizioni  applicative  necessarie,  ivi
comprese le procedure per la concessione del contributo nel  rispetto
del limite di spesa stabilito; 
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
recante Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, che prevede, in  particolare,  la  compensabilita'  di
crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto  l'art.  1260  e  seguenti  del  codice  civile,  recante  la
disciplina sulla cedibilita' dei crediti; 
  Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina
sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)   che   prevede
disposizioni per il recupero dei crediti  d'imposta  illegittimamente
fruiti; 
  Rilevata la necessita' di emanare  le  disposizioni  applicative  e
procedurali necessarie alla concessione del contributo stabilito  dal
comma 578 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai  sensi
del comma 581, che garantiscono  il  rispetto  del  limite  di  spesa
stabilito 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 581, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, individua  le  modalita'  applicative
del contributo, riconosciuto ai sensi del comma 578 del medesimo art.
1, sotto forma di credito di imposta, in favore delle  fondazioni  di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Possono fruire del credito d'imposta le  fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.   153,   che   effettuano
volontariamente, nell'ambito della propria attivita' istituzionale, i
versamenti su un apposito conto corrente acceso dall'Associazione  di
fondazioni e di Casse  di  risparmio  Spa  (ACRI)  da  destinare,  in
aggiunta a quelli previsti per legge,  ai  fondi  speciali  istituiti
presso le regioni ai sensi dell'art. 15 della legge 11  agosto  1991,
n. 266, secondo  le  modalita'  e  i  termini  che  saranno  definiti
d'intesa dall'ACRI, dal Forum  nazionale  del  terzo  settore  e  dal
Coordinamento nazionale dei Centri di servizio  per  il  volontariato
(CSVnet). 
  2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto
nella misura del 100 per cento dei  versamenti  volontari  effettuati
sul conto di cui al precedente comma 1 in favore dei  fondi  speciali
istituiti presso le regioni ai sensi  dell'art.  15  della  legge  11
agosto 1991, n. 266, rilevano i versamenti effettuati nell'anno 2017. 
                               Art. 3 
 
 
                     Modalita' di riconoscimento 
                  e fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le  fondazioni
di cui all'art. 2, comma  1,  trasmettono  all'ACRI  le  delibere  di
impegno irrevocabile ad effettuare i versamenti di cui al  precedente
art.  2,  entro  quarantacinque  giorni  successivi  alla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2.  L'ACRI  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'
definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni  finanziatrici,  per  le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine
cronologico  di  presentazione,  nei  venti  giorni  successivi  alla
scadenza del termine di cui al comma 1. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate,  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione delle delibere di impegno e nel  limite  massimo  delle
risorse  disponibili  pari  a  10  milioni  di  euro,  comunica,  con
provvedimento del Direttore della medesima Agenzia,  l'ammontare  del
credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e  per  conoscenza
all'ACRI. Entro i successivi due mesi dalla predetta comunicazione di
riconoscimento del credito  d'imposta,  le  fondazioni  finanziatrici
versano sul conto corrente di cui al precedente art. 2, comma  1,  le
somme stanziate e trasmettono contestualmente  copia  della  relativa
documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette  all'Agenzia  delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco  delle
fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i  relativi  codici
fiscali e importi, al fine di consentire  la  fruizione  del  credito
d'imposta ai sensi del successivo comma 5. 
  4. Ove  una  fondazione  non  provveda  al  versamento  di  cui  al
precedente comma 3, l'ACRI ne  da'  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate, che provvede ad  annullare  il  riconoscimento  del  credito
d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente. 
  5.  Il  credito  di  imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale  lo  stesso
e' stato riconosciuto,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di   versamento,
successivamente alla trasmissione,  da  parte  dell'ACRI  all'Agenzia
delle entrate, dei dati di cui ai commi 3,4 e  6.  Nel  caso  in  cui
l'importo del  credito  utilizzato  risulti  superiore  all'ammontare
concesso, anche tenendo conto di  precedenti  fruizioni  del  credito
stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è  comunicato
al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta
consultabile  sul  sito  internet  dei  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle  entrate.  Con  separata  risoluzione
dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice  per  la  fruizione
del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello stesso. 
  6. Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta di  riconoscimento  e  nelle  dichiarazioni  dei
redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito
e' utilizzato. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  e'
cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di
registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e
seguenti del codice civile e a  condizione  che  sia  intervenuto  il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle  entrate  con
il  provvedimento  di  cui  al  comma  3,  a  intermediari   bancari,
finanziari e assicurativi ed e'  utilizzabile  dal  cessionario  alle
medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione e'
data  comunicazione  all'ACRI  per  la  successiva   notifica   della
variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con  modalita'
telematiche definite d'intesa. 
  7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di  cui  all'art.
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  8.  Le  risorse  occorrenti  per  la  regolazione  contabile  delle
compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   presente   decreto   sono
trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 Agenzia delle  entrate
- Fondi di bilancio. 
                               Art. 4 
 
 
                              Controlli 
 
  1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di
imposta spettante, si rendono applicabili  le  norme  in  materia  di
liquidazione, accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche'  le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 
  2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del
credito di imposta  e  procede  al  successivo  recupero  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 maggio 2017 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1665 
La Redazione

Autore: La Redazione

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