Min.Lavoro: comunicazione preventiva di distacco transnazionale

ministero lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto 10 agosto 2016 con la definizione degli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva, posta a carico dai prestatori di servizi (datori di lavoro) che distaccano lavoratori in Italia (ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 2016).

Il prestatore di servizi (l’impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia), entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione che può essere annullata entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Tale adempimento si applica anche alle Agenzie di somministrazione e avverrà tramite il modello UNI_Distacco_UE.

Le disposizioni del Decreto entreranno in vigore il 26 dicembre 2016.

 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 agosto 2016 

Comunicazione preventiva di distacco transnazionale.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136  recante
l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento  UE  n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Considerato che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.  136
del 2016 prevede che con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso, sono definite le modalita'  operative
delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «prestatore di servizi»: l'impresa stabilita in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo ovvero un'agenzia di somministrazione  di
lavoro stabilita in un altro Stato membro che  distaccano  lavoratori
in Italia; 
    b) «soggetto distaccatario»:  l'impresa  stabilita  in  Italia  o
altro destinatario ivi operante che occupa lavoratori distaccati; 
    c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale  il  prestatore  di
servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo n. 136 del 2016, di cui all'allegato A 
    d) «sistema informatico distacco - SID»: le procedure applicative
messe a disposizione dei prestatori  di  servizi  dal  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali  per  consentire  la  trasmissione
telematica del modello UNI Distacco UE; 
    e) «codice identificativo del modello»:  il  codice  alfanumerico
univoco rilasciato dal sistema  informatico  SID  attestante  che  il
modello UNI Distacco UE e' stato trasmesso dal prestatore di  servizi
con le modalita' di cui all'art. 3; 
    f)  «data  certa  di  trasmissione»:  la  data  risultante  dalla
procedura di validazione temporale attestante il giorno  e  l'ora  in
cui il modello e' stato trasmesso dal prestatore di servizi; 
    g) «dati essenziali»: i dati della comunicazione di cui  all'art.
2, comma 3, come definiti dagli allegati al presente decreto; 
    h) «annullamento»: la cancellazione di dati  essenziali  e  nuova
comunicazione degli stessi, da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma
3; 
    i)  «variazione»:  la  modifica  di  dati  non  essenziali  della
comunicazione di  cui  all'art.  2,  comma  4,  come  definiti  dagli
allegati al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce gli standard e le  regole  per  la
trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori  di
servizi al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  che
distaccano lavoratori in Italia. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alla
comunicazione preventiva di distacco di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione. 
  3. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno  precedente
l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione  con
le modalita' di  cui  all'art.  3.  Tale  comunicazione  puo'  essere
annullata entro le ore 24 del giorno precedente  l'inizio  del  primo
periodo di distacco. 
  4. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma  2
deve essere comunicata entro 5  giorni  dal  verificarsi  dell'evento
modificativo con le modalita' indicate nell'allegato C. 
                               Art. 3 
 
                     Modalita' di comunicazione 
 
  1. Per le comunicazioni di cui all'art. 10, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 136 del 2016 e' adottato il modello «UNI  Distacco_UE»
di cui all'allegato A, secondo i sistemi di  classificazione  di  cui
all'allegato B e le modalita' tecniche di  cui  all'allegato  C.  Gli
allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  2.  Il  modello  «UNI_Distacco_UE»  di  cui  al  comma  1  e'  reso
disponibile ai prestatori di  servizi  sul  sito  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it e  aggiornato  con
decreto direttoriale. 
  3. I dati  contenuti  nel  modello  «UNI  Distacco  UE»  sono  resi
accessibili  all'Ispettorato  nazionale  del   lavoro,   all'Istituto
nazionale  di  previdenza  sociale,  all'Istituto  nazionale  per  le
assicurazioni e infortuni sul Lavoro con le  modalita'  previste  dal
Codice per l'amministrazione digitale. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 agosto 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 3792 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su