Min.Lavoro: cittadini stranieri per corsi di formazione e tirocini – 2023-2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno e quello degli Affari Esteri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023, il Decreto 28 giugno 2023 con la determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.

Per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

  • 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
  • 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2023 

Determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso  di
cittadini stranieri per  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione
professionale e tirocini. 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 25
luglio 1998,  n.  286,  che,  tra  i  casi  particolari  di  ingresso
dall'estero, alla lettera f),  prevede  l'ingresso  di  persone  che,
autorizzate a soggiornare per  motivi  di  formazione  professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro
italiani; 
  Visto l'art. 39-bis, comma 1  del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso  e  il
soggiorno per motivi di studio  dei  cittadini  stranieri  ammessi  a
frequentare corsi di formazione professionale  e  tirocini  formativi
nell'ambito del  contingente  triennale  stabilito  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e degli affari esteri,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  29
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica  18  ottobre  2004,  n.  334,
recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione»; 
  Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera  a)  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e  successive
modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in
Italia, per finalita'  formativa,  per  lo  svolgimento  di  tirocini
funzionali  al   completamento   di   un   percorso   di   formazione
professionale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale del 9 luglio 2020, che  ha
determinato il contingente triennale 2020/2022 fissando nel numero di
7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui
all'art. 44-bis, comma 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e,  nel  numero  di
7.500 gli ingressi per  stranieri  chiamati  a  svolgere  i  tirocini
formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera  a)  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  successive
modificazioni; 
  Viste le linee guida in materia di tirocini per  persone  straniere
residenti all'estero  adottate  con  accordo  tra  Stato,  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014; 
  Considerato che, dal numero  dei  visti  di  ingresso  per  studio,
tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, l'utilizzo  del  contingente,  nel
triennio 2020/2022, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con
un impiego complessivo di 3.219 quote su un totale di 15.000 quote; 
  Considerata l'opportunita' di mantenere  invariato,  nonostante  il
sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2023/2025, per
futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi  per  l'ingresso  di
cittadini per lo svolgimento di tirocini; 
  Considerato altresi' che si tratta di una  programmazione  su  base
triennale e che le tipologie di ingresso considerate, al termine  del
periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di
soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di  manodopera
qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro
italiano; 
  Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il  triennio
2023/2025, del contingente previsto nel precedente triennio; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive  modificazioni,  reso
nella seduta del 7 giugno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio 2023/2025  il  limite  massimo  di  ingressi  in
Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il
rilascio del visto di studio e' determinato in: 
    a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a
ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati
secondo le norme regionali in  attuazione  dell'intesa  tra  Stato  e
regioni del 20 marzo 2008; 
    b) 7.500 unita' per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di
orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di
formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai
soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in
attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede
di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano il 5 agosto 2014. 
  Il presente  decreto  verra'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo secondo la normativa vigente. 
    Roma, 28 giugno 2023 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                              Calderone 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2146 
La Redazione

Autore: La Redazione

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