Min.Lavoro: attribuzione di risorse all’INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023, il Decreto 17 novembre 2023 con l’attribuzione di risorse all’INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2023.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 novembre 2023
Attribuzione di risorse all’INPS del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 2023. (23A06888)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO PER LE DISABILITA' E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilita' sotto forma di integrazioni salariali; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonche' la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilita', decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999; Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede che il Fondo sia altresi' alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite le modalita' di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo; Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del menzionato art. 13, in base al quale le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 ed in particolare la Tabella 4, che ha assegnato al Capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilita', in termini di competenza, per l'anno 2023, pari a euro 70.225.742; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui; Visto il disposto dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale «A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Considerata l'opportunita', in via prudenziale, di ridurre al 3% delle risorse complessive statali stanziate il limite dell'ammontare da destinare alle sperimentazioni di inclusione lavorativa; Visto il disposto dell'art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»; Considerato che le risorse stanziate sul capitolo 3892, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione: 26 - Politiche per il lavoro, Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, Azione: 2 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), cosi' come individuate in tabella 4, risultano al netto delle somme ridotte ai sensi del summenzionato art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146; Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione del bilancio: n. 120523 del 23 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 luglio 2022 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 I BIM 2022 di euro 994.603,00); n. 226587 del 30 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 14 ottobre 2022 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 II BIM 2022 di euro 1.112.895,00) ; n. 236632 del 28 ottobre 2022 registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 2022 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 III e IV BIM 2022 di euro 1.488.965,00); n. 273055 del 27 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 V BIM 2022 di euro 1.182.398,00); n. 44054 del 12 aprile 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 18 aprile 2023 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2022 di euro 119.841,00); n. 71856 del 3 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 15 maggio 2023 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 I BIM 2023 di euro 1.090.944), n. 182393 del 10 agosto 2023 registrato dalla Corte dei conti in data 5 settembre 2023 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 II e III BIM 2023 di euro 1.448.005,00 che hanno disposto la variazione in aumento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Cap. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»; Considerato che le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri I, II, III, IV, V, pari ad euro 4.778.861 sono state riassegnate al capitolo nel 2022 e costituiscono residui di lettera F), mentre le risorse versate nel VI bimestre nell'annualita' 2022 e nei primi tre bimestri 2023, pari ad euro 2.658.790, sono state conferite al capitolo nel corso dell'esercizio 2023, l'importo delle risorse versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo e' complessivamente pari a euro 7.437.651; Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo, per l'esercizio 2023; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022, reg. 2910, che conferisce deleghe di funzioni in materia di disabilita' al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli, ed attribuisce nello specifico al Ministro per le disabilita' la funzione di espressione del concerto «in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, previsto all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018»; Decreta: Art. 1 Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 1. Per l'annualita' 2023, il Fondo di cui all'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone complessivamente di euro 77.663.393, di cui euro 4.778.861 in conto residui. 2. Ferma restando l'assegnazione delle risorse, pari euro a 21.915.742, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 citati nella parte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite all'INPS per l'annualita' 2023: a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri I, II, III, IV, V e VI dell'annualita' 2022 nonche' nel I, II e III bimestre 2023, pari a complessivi euro 7.437.651; b) le risorse, pari a euro 46.203.228,00, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all' art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualita' 2023. 3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e nei limiti del 3% delle risorse complessive statali, per l'anno finanziario 2023 sono finanziate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilita', in particolare in attivita' di formazione e di riqualificazione professionali nelle competenze digitali. 4. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di Linee guida da adottare, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Dipartimento delle politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4 vengono utilizzate risorse pari ad euro 2.106.772, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilita' ai sensi del medesimo articolo.
Art. 2 Monitoraggio delle risorse 1. L'INPS e' tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' e del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono essere stilate in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale riferimento ai seguenti indicatori: a) risorse disponibili; b) numero totale di domande di incentivo pervenute; c) quantitativo delle risorse erogate; d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attivita' e categorie di disabilita' interessate dalla misura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 17 novembre 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro per le disabilita' Locatelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3006