Min.Lavoro: aggiornato il vademecum “Modelli e Regole” per le comunicazioni obbligatorie telematiche

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto Direttoriale prot. n. 345/2013, con il quale viene aggiornato il vademecum “Modelli e Regole” per le comunicazioni obbligatorie telematiche (COT).

Gli aggiornamenti entreranno in vigore dal 10 gennaio 2014, alle ore 19.00.

In particolare:

 

Quadro tirocini

È stata creata una sezione ove andranno comunicati esclusivamente i tirocini extracurricolari. Sono esclusi dalla comunicazione obbligatoria i tirocini curriculari, il praticantato professionale, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso ed i tirocini estivi.

Vengono previsti i codici: neoqualificato, neodiplomato, neolaureato e neodottorato che si riferiscono a soggetti che abbiano conseguito il relativo titolo di studio da non più di 12 mesi.

 

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Ai sensi dell’art.18 della Legge 35/2012 i datori di lavoro agricoli devono essere messi nella condizione di poter fare un’unica comunicazione in caso di contestuale assunzione di due o più operai agricoli. Nel sistema delle CO questa modalità si traduce nella possibilità di far inserire una molteplicità di lavoratori compilando i campi del rapporto di lavoro una sola volta.

Sarà cura del servizio informatico riprodurre le singole comunicazioni (con proprio codice di comunicazione) per il Sistema Informatico C.O.

Questa modalità può essere prevista per tutti i rapporti di lavoro, anche se diversi da quelli agricoli.

 

Quadro datore di lavoro

Indicare se il legale rappresentante, in caso sia cittadino extracomunitario, soggiorna regolarmente in Italia oppure no. Il soggiorno in Italia deve essere indicato quando il cittadino extracomunitario soggiorna per periodi superiori a 3 mesi.

 

Quadro Inizio

Data fine periodo formativo: in caso di Apprendistato indicare la data in cui termina il periodo formativo. In caso di Apprendistato per lavoratori stagionali la data di fine rapporto e la data di fine periodo formativo coincidono.

 

Quadro Proroga

Data fine proroga/prosecuzione di fatto: si inserisce la data del nuovo termine del rapporto di lavoro a seguito della proroga, o qualcosa si intenda comunicare, entro il termine inizialmente fissato, una prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro a tempo determinato o la proroga del periodo formativo in caso di rapporto di Apprendistato; si specifica che in quest’ultimo caso il campo prosecuzione di fatto va compilato con “NO”

 

Prosecuzione di fatto

Inserire se trattasi di comunicazione di prosecuzione di fatto o “NO”

 

Quadro Trasformazione

Il codice “FF – Fine Periodo Formativo” può essere utilizzato solo nel caso di termine anticipato del periodo formativo nei rapporti di Apprendistato.

 

Quadro Cessazione

Data fine periodo formativo: in caso di Apprendistato si inserisce la data di termine del periodo formativo comunicata al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o prorogata. In caso di Apprendistato per lavoratori stagionali la data di fine rapporto e la data di fine periodo formativo coincidono.

 

Rettifiche

In caso di particolari necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il lavoratore o il datore di lavoro (di seguito elencate), gli stessi datori di lavoro potranno richiedere ai Centri per l’Impiego di effettuare una rettifica che prevede la modifica dei dati essenziali anche dopo i termini previsti. Tale comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni, dovrà essere inserita direttamente dai Centri per l’Impiego, esclusivamente nei seguenti casi:

– rettifica a seguito di verbale di Ispezione;

– rettifica per variazione di agevolazione;

– rettifica per variazione dati permesso di soggiorno.

A seguito di una comunicazione di rettifica viene rilasciato un nuovo codice di comunicazione, utilizzabile per una eventuale nuova rettifica o annullamento.

Modelli & Regole 2014

La Redazione

Autore: La Redazione

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